AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.59
Data decisione, Autorità: 13.09.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo ipotecario. Esigibilità. Pagamenti successivi alla disdetta del mutuo
Incarto n. 14.2024.59
Lugano 13 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2023.852 e SO.2023.853 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 6 luglio 2023 dalla
CO 1
contro
RE 1, __________ RE 2, __________
giudicando sul reclamo del 24 aprile 2024 presentato da RE 1 ed RE 2 contro le decisioni emesse il 10 aprile 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emessi il 19 giugno 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 (CO 1) ha escusso i coniugi RE 1 (debitore e terzo proprietario del pegno) ed RE 2 (debitrice e terza proprietaria del pegno) per l’incasso di fr. 651'500.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023, indicando quale causa del credito il “Contratto di credito del 02.10.2009 disdetto per il 15.05.2023 e garantito” da quattro cartelle ipotecarie al portatore dal 1° al 4° grado gravanti la particella n. __________ RFD di __________ per complessivi fr. 720'000.–, di fr. 4'886.25 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi fino al 30.06.2022”), di fr. 12'500.32 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi fino al 31.12.2022”), di fr. 9'401.72 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi fino al 15.05.2023”), di fr. 331.57 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Interessi di ritardo”) e di fr. 671.50 oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2023 (per “Spese di estinzione e bolli cantonali”), ossia per fr. 679'291.36 complessivi.
B. Avendo i coniugi RE 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 6 luglio 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con osservazioni scritte del 25 agosto 2023, completate il 30 agosto e il 6 novembre 2023. All’udienza di discussione tenutasi il 29 novembre 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni, poi ribadite con replica e duplica rispettivamente del 5 e del 13 dicembre 2023.
C. Statuendo con decisioni del 10 aprile 2024, il Pretore aggiunto ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a loro carico in solido le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 ed RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 24 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse e spese.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai coniugi RE 1 il 15 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 25 aprile. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante (contratto di credito ipotecario, convenzione a scopo di garanzia, cartelle ipotecarie in originale e disdette del 31 maggio e 1° dicembre 2022) costituisce un valido titolo per il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti. Ha ritenuto invece che i documenti addotti da quest’ultimi non sostengono l’allegazione secondo cui avrebbero pagato gl’interessi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, poiché alcuni di essi non indicano il destinatario del versamento, mentre l’ultimo attesta solo bonifici su un loro conto presso l’istante. Il primo giudice ha d’altronde rilevato che un eventuale pagamento successivo alla disdetta non osterebbe al rigetto dell’opposizione, motivo per cui anche l’allegazione dei convenuti secondo cui essi sarebbero in grado di pagare il saldo degl’interessi scoperti risulta irrilevante. Onde l’accoglimento delle istanze.
Nel reclamo i coniugi RE 1 contestano che dai documenti da loro prodotti non risulti il destinatario, osservando che dall’estratto conto della banca istante del 31 marzo 2024 si evince come la stessa abbia prelevato gl’interessi dal loro conto fino al 31 dicembre 2022, compreso l’ammortamento, per un totale di fr. 19'000.–, ch’essi allegano di aver versati durante tutto il 2023 mensilmente su quel conto, destinato al mutuo. Ribadiscono che la CO 1 non avrebbe potuto prelevarli se non li avessero versati. A loro dire, i giustificativi da loro prodotti già in prima sede sono i bonifici emessi a favore di quel conto. Poco importa, secondo loro, che i versamenti siano posteriori alla disdetta, poiché la ritengono “arbitraria e illegittima”, siccome avevano i mezzi finanziari e la volontà di continuare a pagare gl’interessi come pure di adempiere agli altri obblighi derivanti dal contratto di mutuo.
4.1 L’escutente deve documentare tanto la disdetta del credito (astratto) incorporato nella cartella ipotecaria quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del credito (causale) che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di preavviso e di scadenza da ossequiare (sentenza della CEF 14.2023.152/153 del 4 luglio 2024 consid. 5.2).
4.2 Nella fattispecie, il 31 maggio 2022 la CO 1 ha confermato la disdetta del contratto di mutuo e dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per la scadenza posticipata al 31 marzo 2023 a condizione che gl’interessi contrattuali fossero pagati puntualmente alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre 2022 (doc. C accluso alle istanze). Ha poi confermato la disdetta il 1° dicembre 2022 (doc. H), anticipando il termine di rimborso al 23 dicembre 2022, indicando in particolare che gl’interessi del 2022 e l’ammortamento dal 30 giugno 2022 non erano stati versati. Nelle istanze di rigetto, la banca ha precisato che la prima disdetta era stata data in ragione dell’esistenza di pignoramenti del fondo (doc. L), che giustificavano una disdetta con effetti immediati secondo l’art. 9/k delle condizioni generali per crediti ipotecari (doc. D), e anche come disdetta ordinaria ai sensi dell’art. 8 (con preavviso di sei mesi). L’anticipazione del termine di rimborso al 23 dicembre 2022 è poi stata motivata dal mancato pagamento degl’interessi del 2022, che giustificava una disdetta immediata secondo gli art. 9/a e 9/b delle menzionate condizioni generali.
4.3 Ora, che gli escussi, come allegano, abbiano pagato gl’interessi e le quote d’ammortamento del 2022 non ha rilevanza per la questione del rigetto, perché avrebbe solo quale conseguenza che il termine di rimborso sarebbe scaduto il 31 marzo 2023 (doc. H) – termine poi prorogato fino al 15 maggio 2023 (doc. 6) –, di modo che al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 19 giugno 2023 (doc. A), la pretesa della banca era senz’altro esigibile.
4.4 Ad ogni modo, l’estratto conto cui si riferiscono i reclamanti (doc. C accluso al reclamo) non figura tra i documenti (doc. 1-16) da loro prodotti in prima sede. Non se ne può dunque tenere conto ai fini del giudizio (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, se dall’estratto risultano effettivamente addebiti a favore della CO 1 a saldo degl’interessi del 2022 e degli “interessi su ritardo impagati”, nonché in riduzione del capitale (di fr. 2'250.–), non dimostra che gl’importi in questione fossero già sul conto dei reclamanti al momento in cui gl’interessi del 2022 sono diventati esigibili; anzi, dalle allegazioni dei reclamanti si evince che li hanno versati solo nel 2023, tanto che nel loro scritto del 15 maggio 2023 (doc. 7) ammettono l’esistenza d’interessi e di ammortamenti arretrati. Come rettamente rilevato dal Pretore aggiunto, pagamenti successivi alla disdetta non sono idonei a invalidarla né pertanto a ostacolare il rigetto dell’opposizione. Contrariamente a quanto allegano i reclamanti, la disdetta era pertanto valida, del resto non solo perché essi erano in mora nel pagamento degl’interessi e dell’ammortamento del 30 giugno 2022, ma anche poiché la banca poteva legittimamente fondarsi sugli art. 8 e 9/k delle condizioni generali per crediti ipotecari (sopra consid. 4.2).
4.5 I reclamanti non designano precisamente i giustificativi da loro prodotti già in prima sede relativi ai bonifici emessi a favore del loro conto presso la CO 1. A prima vista, dovrebbero essere i doc. 10-13, che attestano però il versamento dal conto di RE 2 presso la __________ su quello dei convenuti verosimilmente presso la CO 1 (ciò che risulta solo dal doc. 13) di otto somme di fr. 1'000.– ognuna designate come “interessi” da febbraio a ottobre 2023 (senza aprile). A parte il fatto che il destinatario di quei importi non è direttamente la CO 1, va comunque ribadito che pagamenti successivi alla disdetta non sono idonei a invalidarla né pertanto a ostacolare il rigetto dell’opposizione. Quanto al doc. 11, attesta solo un bonifico, il 29 agosto 2023, di fr. 4'886.25 dal conto Revolut di __________ a favore del padre RE 1.
4.6 Questa Camera non può neppure tenere conto del pagamento degl’interessi del 2022 come eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, poiché la prova del pagamento è fondata su un documento prodotto tardivamente (sopra consid. 4.4). Nemmeno i doc. 10 a 13 indiziano pagamenti diretti alla CO 1 (v. sopra consid. 4.5). Non si giustifica pertanto una riforma, neanche parziale, delle decisioni impugnate. Si confida, comunque sia, che la banca comunicherà all’Ufficio d’esecuzione in sede di realizzazione eventuali pagamenti ricevuti dai convenuti.
Il rimprovero dei convenuti alla banca di non aver accettato e nemmeno fornito una chiara risposta alle loro varie proposte di soluzio-ne, come ad esempio l’intervento del figlio quale garante, cade nel vuoto. Non spiegano infatti per quale motivo giuridico o contrattuale la CO 1 avrebbe dovuto accettare tali proposte. Essa ha del resto indicato in modo comprensibile, nella sua risposta del 20 aprile 2023 (doc. 6), i motivi del suo rifiuto, ovvero l’esistenza di oneri ipotecari già scaduti e insoluti di fr 21'886.57, così come di esecuzioni a carico anche del figlio. Ne segue che il reclamo dev’essere integralmente respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 679'291.36, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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