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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.55
Data decisione, Autorità: 05.09.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa militare. Reclamo irricevibile poiché insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2024.55
Lugano 5 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.129 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 20 marzo 2024 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200.– oltre agli interessi del 4% dal 12 dicembre 2023, indicando quale causa del credito la “Tassa militare 2021 (ev. soprattassa incl.) + interessi dal 1.06.2022, Tassa militare 2021 (Acconti dedotti -200.00)” e fr. 4.65 (per “Interessi aggiornati sino al 11.12.2023”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 marzo 2024 la Confederazione Sviz-zera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 2 aprile 2024;
che nel termine assegnatole, con replica del 9 aprile 2024 l’istante ha confermato le sue conclusioni;
che statuendo con decisione del 15 aprile 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 chiedendo di “annullare il precetto esecutivo relativo alla tassa militare 2021” e di concedergli un “eventuale esonero dal pagamento della stessa”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 19 aprile 2024 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata ad RE 1 al più presto il 16 aprile 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza per il motivo che la decisione di tassazione del 31 ottobre 2022 (tassa militare 2021), siccome passata in giudicato, costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
ch’egli ha d’altronde rilevato che gli argomenti sollevati dal convenuto con le osservazioni, seppur comprensibili, non potevano essere considerati come eccezioni liberatorie e che non era il compito del giudice del rigetto valutare la situazione finanziaria dell’escusso o un’eventuale proposta transattiva;
che nel reclamo RE 1 ribadisce di trovarsi in una situazione di ristrettezze economiche e di non riuscire a pagare la tassa militare;
ch’egli spiega di ricevere delle prestazioni assistenziali dall’Ufficio del Sostegno sociale, il quale però non dà nessun aiuto extra per la tassa militare, siccome ritiene che tutti i costi siano già inclusi nel fabbisogno mensile di fr. 1'031.– riconosciutogli, ciò che a sua mente non corrisponde al vero, visto l’aumento delle tasse e “balzelli” (tasse rifiuti), delle “spese obbligatorie” (AIL, telefonia, ecc.) e del costo della vita (vitto, spese quotidiane e alimentari, costi postali ecc.);
che RE 1 ripete infine di aver chiesto aiuto al Fondo Comunale di Lugano, che gli ha però risposto negativamente, la tassa militare non essendo di sua competenza;
che così facendo il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui non spetta al giudice del rigetto valutare la situazione finanziaria in cui versa;
che il reclamo si avvera quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;
che la decisione impugnata è del resto corretta, giacché censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) (tra tante: sentenze della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024, 14.2023.77 del 12 dicembre 2023 e 14.2023.3 del 19 maggio 2023);
che per evitare spese inutili, RE 1 dovrebbe astenersi dall’interporre opposizioni o reclami relativi a esecuzioni di crediti di cui non contesta (o non ha contestato tempestivamente) l’esistenza e l’importo, ma si limita a far valere l’impossibilità di pagarli, questione che, come detto, viene esaminata dall’ufficio d’esecuzione allo stadio (successivo) del pignoramento;
che la scrivente Camera non è nemmeno competente per esonerarlo dal pagamento della tassa militare né quindi per cambiare la decisione invocata come titolo di rigetto, competenze attribuite per legge all’Ufficio esazione e condoni (art. 2 e 4 del Regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare [RTEO, RL 651.150]);
che sarebbe così spettato ad RE 1 impugnare la decisione del 31 ottobre 2022 con reclamo presso tale autorità, come peraltro indicato nella stessa decisione;
che anche tale richiesta si avvera quindi inammissibile;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe però con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, dal momento che gli unici redditi del reclamante appaiono essere prestazioni assistenziali di fr. 1'921.– mensili;
che in queste circostanze risulta opportuno prescindere eccezionalmente dal prelievo di spese processuali (con il rilievo che la decisione potrebbe essere diversa nel caso in cui RE 1 dovesse presentare un ulteriore reclamo inutile);
che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 204.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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