AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2023.193
Data decisione, Autorità: 30.01.2024, CDT
Titolo: Tasse di circolazione: tassa di collaudo, rinvio chiesto quattro giorni prima della data dell’appuntamento, riscossione giustificata
Incarto n. 80.2023.193
Lugano 30 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 agosto 2023 contro la decisione del 28 settembre 2023 in materia di tassa di collaudo.
Fatti
A. Il 13 dicembre 2022 la Sezione della circolazione ha inviato a RI 1 la convocazione al controllo ufficiale del suo veicolo Audi A4 Avant B7, previsto per il 28 febbraio 2023 alle ore 14.00. L’appuntamento è stato in seguito posticipato al 25 aprile 2023 tramite il sito web della Sezione della circolazione.
B. Il 19 aprile 2023, RI 1 – sempre tramite il menzionato sito web – ha richiesto di spostare nuovamente l’appuntamento, senza tuttavia riuscirci in quanto il sistema informatico, ritenendo lo spostamento tardivo e pertanto soggetto a tassa, non ha permesso l’operazione.
C. Con e-mail del 20 aprile 2023, RI 1 ha chiesto di spostare l’appuntamento per il collaudo al 2 maggio 2023. L’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione ha risposto con e-mail di medesima data informando il richiedente che, non avendo inoltrato la richiesta entro cinque giorni lavorativi prima della data per cui era stato convocato, lo spostamento era da considerarsi tardivo e, come tale, sarebbe stato fatturato. Con e-mail di medesima data, RI 1 ha confermato la volontà di spostare l’appuntamento, contestando tuttavia la prospettata fatturazione e indicando che, a suo avviso, il sabato sarebbe da considerare giorno lavorativo e che, di conseguenza, avrebbe rispettato il termine di cinque giorni.
D. Con fattura n. 2300834833 del 23 aprile 2023, la Sezione della circolazione ha posto a carico di RI 1 la tassa di collaudo di fr. 80.– per “spostamento o annullamento fuori termine”.
E. Con reclamo del 15 maggio 2023, RI 1 ha contestato l’emissione della tassa di collaudo per lo spostamento dell’appuntamento argomentando che a suo avviso la domanda non era tardiva, nella misura in cui sarebbe intervenuta, considerando il sabato quale giorno lavorativo ai sensi della Legge sul lavoro, entro il termine di cinque giorni lavorativi indicato sulla lettera di convocazione.
F. Con scritto del 26 maggio 2023, la Sezione della circolazione ha preso posizione sul reclamo osservando che il medesimo non era accolto nella misura in cui la modifica dell’appuntamento non era avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi. Con scritto del 6 giugno 2023, RI 1 chiedeva l’emissione della decisione formale.
G. Con decisione del 28 agosto 2023 – erroneamente datata 28 settembre 2023 – la Sezione della circolazione ha respinto il reclamo e ha confermato la fattura per lo spostamento tardivo del collaudo.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la fattura di fr. 80.– per spostamento tardivo del collaudo, riconfermando sostanzialmente la medesima argomentazione sollevata in sede di reclamo.
I. Con osservazioni dell’8 settembre 2023, la Sezione della circolazione sostiene che la modifica dell’appuntamento non è avvenuta nel termine di cinque giorni lavorativi riportato nella convocazione di collaudo, nella misura in cui il sabato – come indicato negli orari di apertura dell’amministrazione cantonale, noti e pubblici – non è un giorno lavorativo. Per tale ragione, ritenendo la tassa di collaudo corretta ed esigibile, l’autorità resistente propone la reiezione del gravame.
Diritto
Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (art. 9a cpv. 2 LIC).
Il ricorso del 12 settembre 2022 contro la decisione su reclamo del 17 agosto 2022 della Sezione della circolazione è pertanto ricevibile in ordine.
Secondo l’art. 13 cpv. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
Per l’art. 13 cpv. 4 LCStr, il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
L’art. 33 cpv. 1 dell’Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) dispone che i veicoli immatricolati con targhe ed elencati nel capoverso 2 dello stesso articolo siano sottoposti periodicamente all’esame successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori all’esame successivo.
In base all’art. 33 cpv. 2 lett. c OETV, le automobili leggere e pesanti vengono sottoposte a esame ufficiale la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni.
2.2.
L’art. 2 LIC delega al Consiglio di Stato la fissazione per regolamento delle tasse per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.
Secondo l’art. 6 lett. a cifra 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510), la Sezione circolazione riscuote una tassa di fr. 80.– per l’esame dei veicoli leggeri. L’art. 6 lett. a cifra 35 RIC prevede invece una tassa di fr. 20.– per la conferma di riparazione.
In caso di mancata presentazione senza valida giustificazione, giusta l’art. 9 cpv. 1 RIC, può essere riscossa l’intera tassa dovuta.
2.3.
Sulla homepage della Sezione della circolazione è presente una pagina intitolata “Modifica appuntamento al collaudo”. Vi è indicato fra l’altro che gli appuntamenti possono essere modificati nei 7 giorni (5 lavorativi) che precedono la data dell’appuntamento indicata nella convocazione (https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/collaudi/modifica-appuntamento-collaudo). Ciò implica che, se la modifica è richiesta meno di 7 giorni prima della data indicata nella convocazione, la mancata presentazione è ritenuta senza valida giustificazione e, conformemente all’art. 9 cpv. 1 RIC, viene riscossa l’intera tassa. Anche sulla convocazione al controllo ufficiale del veicolo (collaudo) si legge l’informazione secondo cui “luogo, data e ora del collaudo possono essere cambiati fino a 5 giorni lavorativi prima sul portale online o per iscritto”.
È comprensibile che l’osservanza del termine di cinque giorni sia dettata da questioni organizzative; è infatti evidente – ma del resto nemmeno il ricorrente lo contesta – che sia necessario un certo preavviso al fine di poter spostare per tempo un appuntamento senza compromettere l’organizzazione del servizio stesso.
Il ricorrente non mette in discussione dunque la regola indicata in quanto tale, ma unicamente il criterio di computo dei 7 giorni e, in particolare, dei 5 giorni lavorativi.
Mercoledì 19 aprile 2023 ha infatti tentato, tramite il sito web della Sezione della circolazione, di spostare l’appuntamento per il collaudo, fissato per martedì 25 aprile 2023. Il sistema non ha tuttavia permesso l’operazione, in quanto non sarebbe avvenuta entro cinque giorni lavorativi. Di diverso avviso il ricorrente, secondo il quale, considerando il sabato quale giorno lavorativo, la sua domanda sarebbe stata tempestiva.
2.4.
Appare a ben vedere indubbio che la nozione di “giorni lavorativi” debba essere interpretata come riferita ai giorni lavorativi della Sezione della circolazione, i quali, come è chiaramente indicato sul sito web – per altro pure sulla medesima pagina ove devono essere formulate le richieste di spostamento degli appuntamenti – sono dal lunedì al venerdì.
Una diversa soluzione non può essere imposta, come pretenderebbe l’insorgente, dal fatto che la Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11) vieta solo il lavoro domenicale, con la conseguenza che il sabato dovrebbe essere considerato giorno lavorativo. In primo luogo, la LL ha lo scopo di proteggere i lavoratori e impone pertanto al datore di lavoro obblighi e condizioni a tutela dei lavoratori; si tratta di prescrizioni minime imperative, cui è permesso derogare solo a vantaggio dei lavoratori (SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, Introduzione, p. 1). Il divieto del lavoro domenicale (art. 18 LL) non implica di conseguenza che il sabato sia necessariamente un giorno lavorativo. In secondo luogo, la legge federale in questione si applica a tutte le aziende pubbliche e private (art. 1 cpv. 1 LL), ma non alle amministrazioni federali, cantonali e comunali (art. 2 cpv. 1 lett. a LL).
Alla Sezione della circolazione si applica invece l’art. 73 cpv. 1 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), che prevede che gli uffici governativi siano chiusi, in particolare, il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti.
Ne consegue che il tentativo di chiedere un rinvio della data del collaudo, avvenuto in data 19 aprile 2023, ossia quattro giorni lavorativi prima dell’appuntamento, risulta tardivo. Di riflesso, in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 RIC – e conformemente alla prassi della Sezione della circolazione – si giustifica la decisione di riscuotere la tassa di collaudo per intero.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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