AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.273
Data decisione, Autorità: 11.01.2024, CDT
Titolo: Imposta alla fonte: aliquote, contribuenti che vivono in comunione domestica con figli a carico, non lavoratore dimorante con figli che vivono in Italia con la madre
Incarto n. 80.2021.273
Lugano 11 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano Stillitano, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2021 contro la decisione del 9 novembre 2021 in materia di imposte alla fonte 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Fatti
A. La RI 1 è una società con sede a __________ che si occupa della costruzione e della commercializzazione di elicotteri e di velivoli in genere. Quale dipendente di tale società lavora, a far tempo dal 2016, __________, celibe, cittadino italiano dimorante a __________.
__________ __________ ha due figli minorenni agli studi, che vivono in , a __________ (), unitamente alla madre.
B. La RI 1 ha assoggettato lo stipendio versato al dipendente __________ alla ritenuta d’imposta alla fonte, applicando la tariffa U, riservata ai contribuenti titolari di un permesso B, celibi/nubili, divorziati o separati legalmente o di fatto, che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose.
Di conseguenza, a fronte di un reddito determinante nel 2016 di CHF 36'000.-, l’imposta alla fonte calcolata è stata pari a 0.-, mentre nel 2017, con un reddito determinante di CHF 44'409.96, l’imposta alla fonte è stata di CHF 44.45, ed, infine, negli anni 2018 e 2019, per un reddito determinante di CHF 52'819.92, l’imposta alla fonte è stata di complessivi CHF 105.60.
C. Dai controlli esperiti dall’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, è emerso che il dipendente __________, dal luglio 2015, viveva da solo a __________. Di conseguenza, con decisione del 6 maggio 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha ricalcolato l’imposta alla fonte dovuta, applicando la tabella R, basata sull’aliquota ordinaria e non su quella più favorevole, riservata ai soggetti celibi/nubili, separati o divorziati che vivono in comunione domestica con il figlio a carico. L’imposta dovuta sullo stipendio di __________ ammontava pertanto a CH 1'404.– per il 2016, a CHF 2'620.20 per il 2017, a CHF 3'961.50 per il 2018, a CHF 3'961.50 per il 2019 e a CHF 3'855.85 per il 2020, per un ammontare complessivo di CHF 15'803.05. L’autorità fiscale ha conseguentemente chiesto al datore di lavoro di versare la differenza rispetto agli importi trattenuti.
D. Avverso la decisione di recupero d’imposta, la RI 1 ha presentato reclamo in data 4 giugno 2021, sostenendo la correttezza del calcolo dell’imposta alla fonte effettuato, e meglio l’applicabilità dell’aliquota prevista dall’art. 35 cpv. 2 LT nei confronti del lavoratore __________, trattandosi di “genitore che ha a carico i figli”. Difatti, la compagna, in Italia, non avrebbe avuto un “reddito rilevante”, tanto da non essere “neppure tenuta alla predisposizione della dichiarazione annua dei redditi essendo sotto il livello minimo rilevante per l’autorità competente”. Ragione per cui la sola fonte di sostentamento dei figli sarebbe proprio il padre. La reclamante aggiungeva che i figli non vivevano formalmente con il padre, in quanto sprovvisto del permesso C, la cui concessione gli avrebbe consentito di “acquisire un’abitazione adeguata in Ticino”.
E. Con scritto dell’8 giugno 2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha chiesto alla reclamante la produzione di documenti attestanti l’effettiva situazione personale e familiare del dipendente __________, e meglio il “certificato di stato di famiglia nel quale risulta la madre dei figli”, “copia delle dichiarazioni fiscali inoltrate presso lo Stato estero ove il contribuente afferma di aver mantenuto la residenza per gli anni dal 2016 al 2020”, e il “questionario dei dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte dal 2016 al 2020”. La documentazione richiesta è stata sollecitata in data 29 ottobre 2021, con termine al 10 novembre 2021.
In data 4 novembre 2021 la RI 1 ha prodotto la documentazione richiesta, ribadendo che “la signora __________, essendo al di sotto dei limiti di legge, non è obbligata a presentare le dichiarazioni annue dei redditi”. La reclamante si è comunque impegnata a produrre l’attestazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, rilasciato in Italia dall’INPS, sulla base di dati autocertificati), attestante il reddito del nucleo familiare, costituito dalla madre, dai due figli minorenni e dal fratello della donna, “che ha raggiunto la sorella in Italia per necessità economiche della signora”, tutti residenti a __________, Italia). Quanto allo stesso __________, avrebbe percepito unicamente il reddito derivante dal suo lavoro per la RI 1 e sarebbe stato iscritto all’AIRE al momento del suo arrivo in Svizzera, ragione per cui non sarebbero state presentate altre dichiarazioni d’imposta in Italia.
F. Con decisione del 9 novembre 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha respinto il reclamo, “in quanto se i genitori che vivono separatamente detengono insieme l’autorità parentale, occorre basarsi sulla custodia, ossia sulla comunione domestica effettiva ove il figlio usualmente vive”, ai fini della concessione della deduzione di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta il calcolo dell’imposta alla fonte del dipendente __________, con riferimento al quale allega il “certificato di attestazione ISEE” datato 8 novembre 2021, da cui si evince che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare ove vivono i minori sarebbe “irrisorio”, ammontando ad Euro 132.90, ragione per cui “la famiglia non potrebbe sostenersi senza l’intervento di __________”. Questi, inoltre, non avrebbe ancora potuto considerare il trasferimento dei figli e della loro madre __________, in quanto sprovvisto del permesso C.
Diritto
La debitrice dell’imposta ritiene di aver correttamente intrapreso la ritenuta dell’imposta alla fonte dallo stipendio del dipendente __________, applicando la tabella di calcolo che tiene conto dell’aliquota per coniugati e delle deduzioni per figli, sul presupposto che il fabbisogno dei figli, seppur formalmente residenti in Italia, sarebbe totalmente a suo carico.
2.1.
In materia di imposizione alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a importanti modifiche mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato sottoposto a revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (BU 2021, 15).
Nel caso in esame, le imposte litigiose concernono i periodi fiscali dal 2016 al 2020. È pertanto applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020.
2.2.
Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD).
L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD) e sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (artt. 104 cpv. 1, 3a frase LT e 106 cpv. 2, 1a frase LT; artt. 87 e 99 LIFD).
2.3.
La legislazione tributaria federale regola le basi e le strutture delle tariffe agli art. 85 e 86 LIFD e agli articoli 1 e 2 Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).
L’art. 86 cpv. 1 LIFD specifica che la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e i premi d’assicurazione (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Per quest’ultima categoria di deduzioni, la Legge sull’imposta federale diretta rimanda espressamente all’art. 36 LIFD, relativo alle tariffe applicabili per il calcolo dell’imposta ordinaria.
Quest’ultimo articolo presenta tre tipologie di aliquota: per persone sole (cpv. 1); per coniugi viventi in comunione domestica (cpv. 2) e quella cosiddetta per genitori (cpv. 2bis). Il capoverso 2bis stabilisce che l’aliquota attenuata si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (la cosiddetta famiglia monoparentale). L’aliquota per i genitori è calcolata nella rispettiva tariffa dell’imposta alla fonte quale deduzione dell’ammontare dell’imposta (Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circ. n. 30 del 21 dicembre 2010, p. 28, n. 13.4.9).
2.4.
Diversamente dall’art. 86 cpv. 1 LIFD, l’art. 107 cpv. 1 LT non rinvia esplicitamente alle aliquote applicabili nell’ambito dell’imposizione ordinaria, limitandosi a rimandare alla disposizione relativa alla deduzione per figli (art. 34 lett. a LT). Per il diritto cantonale, le aliquote applicabili in materia di imposta alla fonte sono elencate all’art. 108 LT. La legislazione cantonale prevede quattro tipologie di aliquota (art. 108 cpv. 1 LT), ovvero per:
a. persone sole;
b. coniugati con un solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c. coniugati con doppio reddito che vivono in comunione domestica;
d. redditi accessori. L’aliquota è del 10 per cento.
La legislazione tributaria cantonale, diversamente da quella federale, non prevede un’aliquota d’imposta per i genitori.
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha negato al dipendente della ricorrente l’applicazione dell’aliquota per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD, e dell’aliquota per coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b LT, sul presupposto che non vi sarebbe alcuna comunione domestica con i figli, residenti in __________ con la madre.
3.2.
L’art. 36 cpv. 2bis LIFD, per l’imposta federale diretta, e l’art. 108 cpv. 1 lett. b LT, per l’imposta cantonale, estendono l’applicazione dell’aliquota agevolata anche “ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi”, purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione domestica con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo essenziale” al loro sostentamento.
Secondo l’autorità di tassazione, __________ non adempirebbe la prima condizione, in quanto i figli minorenni sono domiciliati in __________ presso la madre.
3.3.
In effetti, il contribuente in questione risiede in Svizzera dal 2016 in virtù di un permesso di dimora. I figli e la loro madre risiedono per contro nel Comune di __________ (____________________ dove formano una famiglia, insieme con il fratello della madre. Ne consegue che __________ non adempiva, nei periodi fiscali litigiosi, le condizioni per poter beneficiare dell’aliquota più favorevole e delle relative deduzioni.
La documentazione agli atti nemmeno ha permesso di accertare che sia effettivamente il padre, e, se del caso, in che modo, a provvedere in modo essenziale al sostentamento dei figli. Non sono stati comprovati versamenti sul conto corrente di __________ e d’altronde, al di là della sola attestazione ISEE, che peraltro riporta quanto autocertificato dalla richiedente, non è stata dimostrata la situazione di indigenza della compagna, tramite ad esempio la produzione di estratti di conto corrente o l’assoggettamento agli aiuti statali. Non è peraltro nemmeno chiara la posizione del sig. __________, convivente con la sorella e i figli di __________, ovvero in che modo egli contribuisca alle “necessità economiche della signora”, come indicato dal ricorrente, considerato che la somma risultante nell’attestazione ISEE fa riferimento al reddito percepito dall’intero nucleo familiare, di cui anche il sig. __________ fa parte.
Inoltre, come indicato dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, il fatto stesso che nell’attestazione ISEE non venga menzionato il contributo di __________ al mantenimento dei figli e della loro madre induce a dubitare di quanto sostenuto dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga che non è noto in quale modo il contribuente e la madre dei suoi figli abbiano disciplinato l’affidamento e il mantenimento dei figli. Di certo v’è che il padre, a far tempo dal 2015 è dimorante in Svizzera, mentre i figli sono sempre rimasti residenti in __________.
3.4.
Quanto, inoltre, alla circostanza secondo cui i figli sarebbero rimasti a vivere in __________ con la madre in attesa che a __________ fosse concesso il permesso di domicilio (C), va evidenziato che l’art. 44 cpv. 1 della Legge Federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), prevede che al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora possa essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
coabitano con lui;
dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
non dipendono dall’aiuto sociale;
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
Ne consegue che il ricongiungimento familiare dei figli, anche per gli stranieri titolari di un permesso di dimora (B), come nel caso di__________, non è escluso, a determinate condizioni. Quest’ultimo non ha tuttavia neppure preso in considerazione tale eventualità.
In ogni caso, nei periodi fiscali in discussione, i figli minorenni del contribuente non abitavano con il padre bensì con la madre in Italia.
3.5.
Ne deriva, di conseguenza, che gli elementi acquisiti agli atti, oltre a non aver comprovato la sussistenza di una comunione domestica di __________ con i figli, non hanno neppure permesso di dimostrare che sia effettivamente questi ad occuparsi interamente del sostentamento dei minori residenti all’estero.
Pertanto, per il calcolo dell’imposta alla fonte, non si giustifica l’applicazione dell’aliquota per genitori secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD, e dell’aliquota per coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b LT, con la conseguenza che la decisione dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo merita tutela.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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