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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.79
Data decisione, Autorità: 02.09.2024, ICCA
Titolo: Spese processuali inutili poste a carico dell'avvocato?
Incarto n. 11.2022.79
Lugano, 2 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2022.1790 (rettifica di sentenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2022 da
PI2 e PI1, B______ (patrocinati dall'avv. RE1, P______),
giudicando sul reclamo del 9 maggio 2022 in materia di spese giudiziarie presentato dall'
avv. RE1, P______,
contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 29 aprile 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 2019 PI2 (1988), dichiaratasi cittadina irachena, e PI1 (1986), dichiaratosi anch'egli cittadino iracheno, sono entrati in Svizzera quali richiedenti l'asilo unitamente ai figli Im______ (2013) e I______ (2016). Il 28 luglio 2021 PI2 ha dato alla luce a L______ una figlia, V______, indicando come padre della bambina PI1, da lei definito suo marito. Non è stato possibile tuttavia iscrivere la paternità nei registri svizzeri dello stato civile per mancanza di un accertamento circa lo stato civile dei genitori e il loro vincolo matrimoniale.
B. PI2 e PI1 hanno presentato il 6 dicembre 2021 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione fon-data sull'art. 42 cpv. 1 CC (“rettificazione”), chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'iscrizione di dati relativi al loro stato civile nei registri svizzeri. L'Ufficio cantonale dello stato civile non si è opposto agli accertamenti. Con decisione del 5 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha accertato i seguenti dati personali, ordinando l'iscrizione dei medesimi nei registri dello stato civile:
cognome da nubile [della moglie]: PI2
stato civile: coniugata
data del matrimonio: 22.04.2012
luogo di celebrazione del matrimonio (città/Stato): Z______, Iraq
cognome e nome del marito: PI1 (nome) PI1 (cognome),
stato civile [del marito]: coniugato
data del matrimonio: 22.04.2012
luogo di celebrazione del matrimonio (città/Stato): Zakho, Iraq
cognome e nome della moglie: PI2 (cognome) PI2 (nome).
Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico degli istanti. Non sono state assegnate ripetibili. Gli istanti sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. All'avv. RE1, loro patrocinatore, è stata riconosciuta una retribuzione di fr. 1388.25 comprensiva di spese e IVA (inc. SO.2021.5609).
C. Con lettera del 7 aprile 2022 il patrocinatore degli istanti si è rivolto al Pretore aggiunto con un'istanza di rettifica “ex art. 334 CPC”, chiedendo che fossero iscritti nel registro dello stato civile anche i seguenti dati personali del marito:
cognome: PI1 nome: PI1 data di nascita: 01.04.1986 sesso: maschile cittadinanza: irachena,
così come la nascita della figlia V______ (28.07.2021), “posto come viga ora la presunzione di paternità”. Statuendo con sentenza del 29 aprile 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda e ha posto le spese processuali di fr. 500.– a carico del legale, “in quanto quest'ultimo se avesse usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze non avrebbe certo avviato la presente procedura”.
D. Contro il dispositivo sulle spese appena citato l'avv. RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2022 per ottenere che tale dispositivo sia annullato o, in subordine, che le spese a suo carico siano ridotte a fr. 100.– Invitato a esprimersi, il Pretore aggiunto ha comunicato il 2 giugno 2022 di non avere osservazioni da formulare, limitandosi a una conferma delle motivazioni esposte nella sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, come in concreto (art. 249 lett. a n. 4 CPC), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata all'avv. RE1 il 2 maggio 2022. Introdotto il 9 maggio successivo, il reclamo in oggetto è dunque tempestivo. Direttamente toccato dal giudicato in materia di spese, inoltre, l'avv. RE1 è senz'altro legittimato a impugnare il dispositivo in questione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione n. 21 ad art. 110).
La prima Camera civile è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che, ove si dia una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La rettificazione di atti di stato civile non è una controversia patrimoniale (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022 consid. 1 con rinvio a DTF 135 III 391 consid. 1). Il reclamo in oggetto è dunque ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che quanto egli ha deciso con la precedente sentenza del 5 aprile 2022 corrisponde appieno a quanto gli istanti postulavano il 6 dicembre 2021, richieste che egli non poteva eccedere. Una domanda di rettifica poi – egli ha soggiunto – non è destinata a
modificare una sentenza nel merito. Per di più, nella fattispecie l'istanza fondata sull'art. 334 CPC era senza probabilità di esito favorevole sin dall'inizio. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha posto le spese processuali di fr. 500.–, ritenute inutili (nel senso dell'art. 108 CPC), a carico del patrocinatore, il quale “se avesse usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze non avrebbe certo avviato la presente procedura”.
In subordine il reclamante chiede che, non ritenesse di annullare il dispositivo in questione, questa Camera riformi il dispositivo stesso riducendo a non più di fr. 100.– l'ammontare delle spese poste a suo carico dal Pretore aggiunto. La domanda di rettifica consistendo nel caso specifico in una semplice lettera di due pagine cui non ha fatto seguito alcun atto istruttorio, il reclamante assevera che le spese di fr. 500.– fissate nella sentenza impugnata sono esagerate ed eccessive.
D'altro lato, soltanto le spese inutili, e non l'insieme delle spese processuali possono essere poste a carico di chi le ha causate. Chi ha provocato un'assunzione di testimoni superflua, per esempio, risponde unicamente dei costi dovuti per tale operazione (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 108; Stoudmann, op. cit., n. 7 ad art. 108). La mera introduzione di un'istanza o di un ricorso che appare irricevibile o di manifesta infondatezza, senza che si possano muovere altri rimproveri al patrocinatore, non è sufficiente per configurare una spesa inutile nel senso dell'art. 108 CPC. In un caso del genere la spesa processuale va – come di regola (art. 106 cpv. 1 CPC) – a carico della parte soccombente, la quale potrà rivalersi, se mai, sul patrocinatore per la manchevole esecuzione del mandato. Come si è spiegato, inutili sono i costi dovuti a comportamenti di una parte o di un terzo che hanno maggiorato gli oneri ordinari correlati al processo, non i costi ordinari del processo medesimo. Fosse vero il contrario, le spese processuali di un atto irricevibile o manifestamente infondato andrebbero sempre addebitate al patrocinatore, in contrasto con il principio sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC.
Nella fattispecie il patrocinatore non ha fatto nient'altro che inoltrare il 7 aprile 2022 la domanda di rettifica, di due pagine, per i suoi assistiti Non ha adottato comportamenti suscettibili di maggiorare le ordinarie spese processuali. Al deposito della domanda non è seguito alcun altro atto di procedura, finché il 29 aprile successivo il Pretore aggiunto ha emanato la sentenza, respingendo la domanda. In condizioni siffatte le spese processuali di fr. 500.– rimangono quindi costi ordinari del processo a carico della parte soccombente. Il primo giudice rileva che, qualora avesse “usato la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze”, il legale “non avrebbe certo avviato la presente procedura”. Ma il mero fatto di introdurre per imperizia, impreparazione, superficialità, negligenza o leggerezza un rimedio giuridico senza probabilità di successo non basta per connotare una spesa inutile, ravvisabile solo – come detto – in costi dovuti a comportamenti reprensibili che fanno lievitare gli oneri del processo, aggiungendosi alle spese usuali. In concreto invece il Pretore aggiunto ha addebitato al patrocinatore la tassa di giustizia come tale. Ne segue che, incompatibile con l'art. 106 cpv. 1 CPC, il dispositivo della sentenza impugnata non resiste alla critica e va annullato.
Non si prelevano spese per il sindacato odierno, già per il fatto che nel caso precipuo non sussiste alcuna parte soccombente. Quanto alle ripetibili, il reclamante avrebbe potuto postulare tutt'al più un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 CPC). In linea di principio tuttavia un Cantone non è parte in causa e non può essere condannato a versare ripetibili né indennità d'incon-venienza (Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 ad art. 107), se non nelle ipotesi di ritardata giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III 501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non può quindi essere tenuto a rifondere indennizzi (da ultimo: RtiD II-2022 pag. 685 n. 27c).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese processuali controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata riguardante le spese processuali di fr. 500.– poste a carico del reclamante è annullato.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Notificazione all'avv. RE1, P______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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