AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.87
Data decisione, Autorità: 28.08.2024, CEF
Titolo: Ricorso contro gli avvisi di pignoramento al terzo comproprietario dei fondi pignorati. Ordine di pignoramento di conti bancari posti sotto sequestro penale
Incarti n. 15.2024.87 15.2024.88
Lugano 28 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 29 luglio e 12 agosto 2024 di
RI 1, __________ RI 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro gli avvisi di pignoramento alla comproprietaria dei fondi pignorati, emessi il 12 e il 30 luglio 2024 nelle quaranta esecuzioni (n. __________ ecc.) dirette nei confronti di RI 2 relativi, il primo, alla quota “B” di ⅓ dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ __________ RFD di Coldrerio, rispettivamente alla quota “B” di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________, entrambe di proprietà di RI 2 (mentre le quote “A” di ⅔ appartengono alla madre RI 1);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che i ricorrenti contestato gli avvisi di pignoramenti dei due fondi appena menzionati, pignorati a favore di quaranta esecuzioni dirette contro RI 2 per quasi fr. 150'000.– complessivi, facendo valere che l’escusso è titolare di un conto di € 98'460.– e di un conto titoli con un saldo al 25 marzo 2022 di fr. 420'296.71 presso la PI 1, noti all’UE, nonché di risparmi a contanti di fr. 55'000.– e € 52'000.– depositati nella sua cassetta di sicurezza presso la PI 2 (ora in liquidazione);
che i ricorrenti invocano una violazione dell’art. 95 cpv. 2 LEF, sostenendo che i sequestri penali che gravano sugli attivi bancari non ricadono sotto l’art. 95 cpv. 3 LEF, secondo cui sono pignorati per ultimi i beni rivendicati da terzi o sequestrati;
che per gl’insorgenti gli attivi in questione non sono provento di reato e dunque non verranno confiscati, ma sono stati sequestrati unicamente a garanzia delle pretese di risarcimento compensatorio, ciò che non dà alcun privilegio all’autorità penale (in rappresentanza dello Stato) rispetto agli altri creditori (art. 71 cpv. 3 CP e 281 cpv. 3 LEF), se non il diritto di partecipare al pignoramento in via provvisoria (art. 281 cpv. 1 LEF; DTF 142 III 174 segg.);
che i ricorrenti chiedono pertanto di “cancellare” il pignoramento dei beni immobiliari e di procedere al pignoramento “provvisorio” del conto di deposito titoli “o altri averi liquidi” dell’escusso;
che RI 1 non indica precisamente quale sia il proprio interesse a contestare il pignoramento dei beni che appartengono esclusivamente al figlio (le due quote “B”);
che i ricorsi sono di conseguenza irricevibili nella misura in cui sono presentati a suo nome (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1);
che ad ogni modo, vista l’assimilazione del sequestro penale al sequestro LEF fatta dal Tribunale federale sotto il profilo dell’art. 281 degli art. 271 segg. LEF nella sentenza citata dai ricorrenti (DTF 142 III 174 segg.), i due tipi di sequestro devono anche essere sussunti sotto l’art. 95 cpv. 3 LEF, nel senso che i beni colpiti da sequestro penale devono essere pignorati per ultimi (così: sentenza della CEF 15.2021.119 del 17 febbraio 2022, RtiD 2022 II 730 n. 45c, consid. 3.3; cfr. pure Foëx/Martin-Rivara in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF, che escludono l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3 LEF alle misure provvisionali dell’art. 178 CC perché non conferiscono ai coniugi alcun privilegio particolare nell’esecuzione forzata, neppure quello dell’art. 281 cpv. 1 LEF);
che i ricorrenti non dimostrano, comunque sia, che la confisca penale degli averi bancari sia esclusa – non producono invero neppure il decreto di sequestro penale;
che contrariamente a quanto essi allegano in modo temerario, l’UE ha, già l’11 aprile 2024, interpellato il procuratore pubblico competente prima di eseguire i pignoramenti;
che il magistrato ha risposto il 23 aprile di non essergli possibile autorizzare il dissequestro dei conti di RI 2, in quanto gli stessi sono suscettibili di confisca ai sensi sia dell’art. 70 che dell’art. 71 CP;
che i provvedimenti impugnati resistono quindi alla critica, anche in considerazione del fatto che l’ipotesi di una confisca degli averi bancari giusta l’art. 70 CP è da assimilare a una rivendicazione di terzi nel senso dell’art. 95 cpv. 3 LEF (come “altro diritto incompatibile con il pignoramento” giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 52 ad art. 95 e n. 15 ad art. 106 LEF), ciò che costituisce un ulteriore motivo per pignorarli solo dopo i beni immobiliari;
che, a dispetto di quanto insegnano alcuni autori (ad esempio: Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 106 LEF), a ben vedere il sequestro penale non impedisce il pignoramento né il sequestro giusta gli art. 271 segg. LEF dei beni sequestrati – ma solo la loro realizzazione –, finché non ne è stata decretata la confisca (art. 44 LEF), siccome non si può escludere che il sequestro penale venga poi revocato, specie nell’ipotesi in cui non dovessero essere accertati i presupposti per la loro confisca (sentenze della CEF 15.2022.119 del 29 novembre 2022 e 15.2023.90 del 7 settembre 2023 consid. 2.2);
che, tuttavia, dalla ratio legis dell’art. 95 cpv. 3 LEF – evitare controversie che ritardano inutilmente il corso del procedimento esecutivo (DTF 79 III 18) – si deve dedurre che anche i beni la cui confisca penale appare ancora possibile devono essere pignorati in ultimo luogo onde evitare all’ufficio d’esecuzione, in caso di confisca, di dover pignorare altri beni, di cui l’escusso potrebbe del resto già aver disposto nel frattempo;
che – sia precisato a scanso di equivoci – un pignoramento provvisorio degli attivi bancari giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF non si giustifica al momento attuale, giacché lo Stato non ha ancora chiesto la prosecuzione di un’esecuzione volta per ipotesi a incassare la pretesa di risarcimento e la norma non trova applicazione nella fattispecie, finché i beni sequestrati non sono stati pignorati;
che per quanto attiene ai contanti, i ricorrenti non forniscono alcuna prova della loro esistenza né del fatto che siano stati posti sotto sequestro;
che di conseguenza i ricorsi di RI 2 vanno respinti;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che stante l’esito del giudizio odierno, la notifica dei ricorsi agli escutenti non era necessaria e pertanto l’errore contenuto nel primo invito (indicazione come atto impugnato dell’avviso d’incanto anziché di pignoramento) rimane senza conseguenze a prescindere dall’ovvietà dell’inavvertenza;
che pure la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta ora senza oggetto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi di RI 1 sono irricevibili.
I ricorsi di RI 2 sono respinti.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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