AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.210
Data decisione, Autorità: 14.06.2021, TRAM
Titolo: Stanziamento di un credito da parte del Gran Consiglio
Incarti n.
Lugano 14 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
segretario:
David Algul
statuendo sui ricorsi dell'11 maggio 2021 di
a.
b.
RI 1 RI 2
RI 3, __________
contro
il decreto legislativo del 12 aprile 2021 con cui il Gran Consiglio ha stanziato un credito di __________ franchi per l'acquisto di fondi a n nell'ambito della progettazione di un nuovo comparto dell'Ospedale di n, della sistemazione idraulica e la rivitalizzazione integrale del Fiume __________ e per l'acquisto dell'__________ di __________ e relativo adeguamento selle sue infrastrutture;
ritenuto, in fatto
che il 12 aprile 2021 il Gran Consiglio ha stanziato il credito descritto nel rubrum;
che il 14 aprile 2021 i Servizi del Gran Consiglio hanno disposto la pubblicazione della modifica di legge nel foglio ufficiale del 16 aprile 2021, indicando quale termine di referendum il 15 giugno 2021;
che avverso il decreto legislativo in parola RI 1, RI 2 e l'RI 3 insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento, previo la concessione dell'effetto sospensivo qualora non dato ex lege;
i ricorsi, che non sono stati intimati per le risposte, vengono evasi con un unico giudizio (art. 72 e 76 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge né impugnabili davanti a un'altra autorità di ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d) infine sono inoltre impugnabili davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici, sempre qualora la legge lo preveda (lett. e);
che la competenza del Tribunale a conoscere i ricorsi contro le decisioni rese dal Parlamento è dunque circoscritta al caso in cui la legge settoriale lo preveda;
che l'atto impugnato è stato adottato dal Gran Consiglio nella forma del decreto legislativo, prevista dall'art. 65 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) per gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto (lett. a), gli atti di portata generale o d'importanza finanziaria secondo l'art. 42 della Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto (lett. b), gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell'art. 43 della Costituzione cantonale (lett. c), gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum (lett. d) e tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto (lett. e); gli atti di cui alle lett. a, b e d sono muniti della clausola referendaria (cpv. 1);
che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200);
che il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);
che, in concreto, l'atto contestato è volto a concretizzare la necessaria base legale delle spese volte alla realizzazione dei progetti in parola, così come prevede l'art. 3 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGC; RL 600.100), stanziando i crediti e autorizzando il Governo a impiegarli;
che la legge non prevede la possibilità di adire il Tribunale in questi casi, essendo unicamente data la via del referendum facoltativo in applicazione dell'art. 42 lett. b della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000);
che, dunque, in difetto di competenza i ricorsi si appalesano dunque irricevibili;
che resta da esaminare se le impugnative debbano essere trasmesse a un'altra autorità;
che, ora, benché il provvedimento in esame presenti elementi tipici delle decisioni - segnatamente l'adozione di un provvedimento d'imperio per definire una questione concreta - esso non costituisce né diritti né obblighi a carico degli amministrati; tantomeno modifica o sopprime un rapporto giuridico fra essi e l'ente pubblico; nemmeno interviene ad accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione;
che gli effetti del provvedimento evocati dagli insorgenti, segnatamente di natura pianificatoria (possibilità di continuare l'utilizzo agricolo dei fondi, ripercussioni ambientali e finanziarie), sono unicamente riflessi, insuscettibili di attribuire al provvedimento la natura di decisione impugnabile; del resto, queste censure vanno sollevate nell'ambito delle procedure di variante di piani regolatori;
che, ferme queste premesse, il Tribunale negherebbe - qualora competente - il carattere di decisione del provvedimento, sicché ci si potrebbe chiedere se alla fin fine sia necessario procedere alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi;
che, tuttavia, questa Corte, non può escludere che l'avversato provvedimento possa rientrare nella nozione di decisione di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110); le impugnative vengono dunque trasmesse all'Alta Corte;
che viste le particolarità del caso, il Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
I ricorsi sono irricevibili.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Tribunale federale, 1005 Losanna, con annessi i ricorsi.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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