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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.80
Data decisione, Autorità: 21.08.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità. Ordine di pagamento annullato senza comunicazione alla Camera
Incarto n. 14.2024.80
Lugano 21 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.296 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2024 dalla
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1 (ora patrocinata dall’avv. PA 3, __________)
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il 7 marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 50'000.– oltre a interessi e spese.
B. Con scritto del 24 maggio 2024, l’istante ha contestato le osservazioni scritte spontanee della convenuta del 30 aprile accluse alla citazione delle parti all’udienza di discussione del 27 maggio 2024. A tale udienza si è presentata soltanto la convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza.
C. Statuendo con decisione del 5 giugno 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che l’esecuzione dell’istante e la domanda di fallimento sono state ritirate il 17 giugno 2024, dopo la pronuncia del fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo acclusa al reclamo con ordinanza del 24 giugno 2024 dopo aver accertato che l’ordine di pagamento di fr. 78'952.85 a favore dell’UE, allegato al reclamo con lo scopo di rendere verosimile la solvibilità di RE 1, non era stato eseguito.
E. Lo stesso 24 giugno 2024 il nuovo patrocinatore della reclamante (avv. PA 3) ha chiesto alla Camera di sospendere la procedura fallimentare fino alla fine di luglio affermando che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea volontà all’esecuzione dell’ordine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.– direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.– su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Il 26 giugno, la reclamante ha postulato la riconsiderazione dell’ordinanza del 24 giugno e la concessione dell’effetto sospensivo. L’11 luglio, il presidente della Camera ha respinto la nuova domanda.
F. Il 23 luglio 2024, la reclamante ha comunicato alla Camera di ritenere nulla l’apertura del fallimento, in quanto non le è stata concessa in precedenza un’audizione personale e informato che avrebbe sottoposto un’ulteriore memoria al riguardo “nei prossimi giorni”.
G. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro dell’esecuzione e della domanda di fallimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 giugno 2024 (reclamo ad n. 5), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 17 giugno (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato proprio l’ultimo giorno del termine (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti im-porti indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto l’e-mail del 17 giugno 2024 con cui il patrocinatore dell’istante, dopo la pronuncia del fallimento, ha ritirato l’esecuzione e la domanda di fallimento, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il ritiro della domanda di fallimento è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto delle esecuzioni del 13 giugno 2024 accluso al reclamo (doc. H) si evince che le esecuzioni in corso contro la reclamante ammontavano a fr. 78'952.85 (dedotte quelle dell’istante, di tale AA 1, ritirata, e dell’PI 1, perenta, v. reclamo ad n. 21, 25/i e 22/ii). La reclamante ha tuttavia fatto valere che il saldo dell’esecuzione n. __________1 era di fr. 29'237.10 (e non di fr. 62'471.50), l’esecuzione n. __________2 di fr. 99'000.– è perenta ai sensi dell’art. 166 cpv. 2 LEF (si tratta però di quella dell’PI 1, già dedotta), il saldo dell’esecuzione n. __________3 è di fr. 1'350.– (non di fr. 1'404.55), quello dell’esecuzione n. __________5 di fr. 1'000.– (non di fr. 1'008.60), quello dell’esecuzione n. __________8 di fr. 1'600.– (non di fr. 1'668.50) e quello dell’esecuzione n. __________9 di fr. 1'350.– (non di fr. 1'398.45).
2.3.1 Nonostante le sue contestazioni, la reclamante ha dichiarato di aver versato all’UE fr. 78'952.85 a garanzia delle esecuzioni pendenti e a dimostrazione della propria solvibilità. La Camera ha però accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma non è giunta a destinazione e ha avuto conferma dai precedenti patrocinatori della reclamante che la somma in questione non è mai stata addebitata sul conto della cliente. Nel suo scritto del 24 giugno 2024, il nuovo patrocinatore afferma invero che la sua cliente aveva rinunciato di sua spontanea volontà all’esecuzione dell’ordine di pagamento, ma aveva girato fr. 28'000.– direttamente sul conto del patrocinatore dell’istante e altri fr. 20'000.– su quello dell’UE il 18 giugno 2024. Fatto sta ch’ella si è ben guardata dal comunicare tale rinuncia sia ai suoi precedenti patrocinatori, che perciò hanno rinunciato al mandato di patrocinio con effetto immediato, sia alla Camera, ciò che costituisce un’omissione al limite della temera-rietà processuale, sanzionabile con una multa disciplinare (art. 128 cpv. 3 CPC). In ogni caso, l’episodio influenza in modo significativamente negativo sulla sua credibilità.
2.3.2 Il versamento dei fr. 28'000.– all’istante, già fatto valere con il reclamo, non rende in sé verosimile la solvibilità della reclamante, da una parte perché rappresenta solo un acconto di poco più della metà di quanto dovuto all’istante (v. doc. G), dall’altro poiché ella ha altre esecuzioni in corso che, pur volendo apportare all’estratto le modifiche da lei suggerite, ammontano a oltre fr. 45'000.–, rispettivamente fr. 36'000.– se non si tiene conto dell’esecuzione di Giovanni Frasca (n. __________) sospesa da opposizione. Nulla cambiano le allegazioni del nuovo patrocinatore formulate nello scritto del 26 giugno 2024, anzitutto perché sono tardive e fondate su documenti prodotti tardivamente (doc. P a S), ossia dopo il 17 giugno 2024 (sopra consid. 1 e sotto consid. 2.3.3), dall’altro poiché corrispondono sostanzialmente a quanto già allegato con il reclamo (v. sopra consid. 2.3), mentre l’allegazione dell’estinzione delle esecuzioni n. __________ e __________ non può fondarsi sul doc. S, giacché sono state promosse dal Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich e non dallo Stadt- & Betreibungsamt ZH 1.
2.3.3 L’allegazione del pagamento di fr. 20'000.– sul conto dell’UE il 18 giugno 2024 e i relativi documenti giustificativi (doc. P e Q) sono stati addotti solo con lo scritto 24 giugno 2024 del nuovo patrocinatore, ossia tardivamente (sopra consid. 1), sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio, ricordato che entrambi i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati e sollevati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 consid. 4 e 136 III 294 consid. 3.2).
2.3.4 Anche volendo far astrazione di tale irricevibilità, la somma di fr. 20'000.– non basta a estinguere tutte le esecuzioni della reclamante (ammontanti ad almeno fr. 36'000.–, sopra consid. 2.3.2) ed ella non ha spiegato né reso verosimile come intende estinguere il saldo. Il fatto poi che non è riuscita a rispettare le dilazioni concessele giusta l’art. 123 LEF, versando l’ultimo acconto sull’esecuzione n. __________1 già nel novembre 2022 induce a pensare che i suoi problemi di liquidità durano già da tempo. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
Contrariamente a quanto preannunciato, la reclamante non ha presentato alcuna memoria in merito all’allegata nullità del fallimento per mancata citazione a un’udienza. Comunque sia, la censura è manifestamente temeraria, giacché ella ha firmato il verbale dell’udienza del 27 maggio 2024.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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