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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.13
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.13
Lugano 9 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2002 della
contro
la decisione 12 dicembre 2002 del municipio di __________ che annulla il concorso per la fornitura e la posa di un palcoscenico modulare da incasso per la __________;
viste le risposte:
28 gennaio 2003 del municipio di __________;
29 gennaio 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 agosto 2002 (FU n. __________ pag. __________) il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso a procedura libera, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa del palcoscenico modulare da incasso occorrente alla __________.
Alla posizione 321.300, il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei contributi elencati dall'art. 30 RLCPubb. Alla cifra R.191.100 esso stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti criteri:
Qualità (affidabilità, esperienza tecnica) 40%
Prezzo 35 %
Adeguatezza delle prestazioni
(esperienza specifica, referenze da allegare) 25%
Il capitolato riservava infine al committente la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie all'interesse finanziario della stessa o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati. In quest'ambito, esso riservava in particolare al municipio la facoltà d'annullare il concorso quando, dopo il controllo formale delle offerte, la prima in graduatoria avesse superato del 10% il preventivo aggiornato (cfr. pos. 121.100).
B. Al concorso hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:
· __________ fr. 17'377,40
· __________ fr. 42'276,05
· __________ fr. 49'603,60
· __________ fr. 25'449,55
· __________ fr. 57'415,35
Valutate le offerte inoltrate, l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ed il consulente del committente hanno ritenuto che le offerte delle prime quattro ditte fossero da scartare; le prime tre, perché mancanti della documentazione comprovante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, quella della ditta __________ in quanto non conforme alle prescrizioni di gara.
Preso atto del rapporto dell’ULSA il 12 dicembre 2002 il municipio ha annullato il concorso per la fornitura del palco, ritenendo disatteso il principio della concorrenza.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, rilevando che il principio della concorrenza era garantito dalla partecipazione alla gara di ben cinque offerenti.
D. All’accoglimento del ricorso, trasmesso dal Consiglio di Stato a questo tribunale, si sono opposti l’ULSA ed il municipio ribadendo l'esistenza di una violazione del principio della concorrenza.
L’esclusione delle offerte di tutte le altre ditte concorrenti faceva infatti sì che soltanto l’offerta della ricorrente (peraltro la più onerosa) rientrasse in considerazione per l’aggiudicazione.
E. Dagli atti relativi al credito di fr. 8'300'000.-, stanziato dal consiglio comunale per la realizzazione del centro ricreativo, risulta che per il palco modulare è stata prevista una spesa di fr. 60'000.--.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dai documenti relativi al credito votato dal legislativo comunale per la commessa in esame (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile. Con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
L'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura. Nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb specifica che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale. L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in re C. SA). Né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
L'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura.
L'esclusione delle altre offerte non costituisce tuttavia un valido motivo per prescindere da un’aggiudicazione. Il principio della concorrenza, invocato dall'autorità per giustificare il provvedimento, è stato rispettato con la partecipazione alla gara di cinque concorrenti. La massiccia riduzione del numero delle offerte valide non costituisce d’altro canto una circostanza imprevedibile atta, da sola, a legittimare la ripetizione della gara. Le alterazioni che l’apertura delle offerte inevitabilmente induce nel gioco della libera concorrenza portano ad ammettere un’interruzione della procedura soltanto nel caso in cui occorra salvaguardare interessi pubblici preponderanti sulle aspettative riposte in buona fede dai concorrenti in una conclusione della procedura mediante aggiudicazione.
Il committente non ha d’altro canto reso minimamente verosimile che una delibera a favore della ricorrente possa pregiudicare l’interesse pubblico. È ben vero che della offerte inoltrate quella della ricorrente era la più cara. Questa circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare una ripetizione della procedura. Tanto meno quando si consideri che l’offerta della __________ era comunque inferiore al credito di fr. 60'000.-, stanziato dal consiglio comunale. Il capitolato riservava al committente la facoltà di annullare il concorso quando la prima offerta in graduatoria fosse risultata superiore del 10% a tale limite. I concorrenti potevano quindi in buona fede ritenere che offerte inferiori a questo limite entrassero in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Diversa avrebbe potuto essere la conclusione, qualora l'unica offerta suscettibile di conseguire l'aggiudicazione avesse superato tale limite o fosse comunque stata sensibilmente più onerosa di quelle degli altri concorrenti (BR 4/2001, pag. 152). Ipotesi, quest'ultima, che in concreto non si verifica.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 8, 34, 36 LCPubb; 2, 4, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 dicembre 2002 del municipio di __________ è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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