AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.44
Data decisione, Autorità: 23.08.2024, CEF
Titolo: Ricorso contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento. Ricorso complementare. Tempestività. Errata indicazione dell’indirizzo dell’escusso
Incarto n. 15.2024.44
Lugano 23 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 aprile 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 e il conseguente avviso di pignoramento emesso il 15 aprile 2024 nell’esecuzione promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentato dal suo Servizio incassi, __________)
ritenuto
in fatto: A. Mediante una “diffida di esecuzione” (“Betreibungsandrohung”) del 28 dicembre 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha ricordato ad RI 1 ch’egli, nonostante precedenti diffide, non aveva ancora pagato una partecipazione ai costi di fr. 549.75 e lo ha avvertito che avrebbe dovuto promuovere un’esecuzione forzata nei suoi confronti se entro il termine di sette giorni non avesse pagato tale partecipazione, nonché una tassa di sollecito (“Mahngebühr”) di fr. 65.–.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 549.75 (indicando quale causa del credito la “Partecipazione ai costi LAMal 02/2023 – 03/2023”) e di fr. 65.– (per le “Spese di sollecito LAMal 10/2023, Spese amministrative LAMal”).
C. Il 28 febbraio 2024, RI 1 si è lamentato con l’PI 1 per il fatto ch’essa, da anni, gl’invia scritti all’indirizzo sbagliato (in via __________ 5, anziché 53) e ha sostenuto che, per tale motivo, non aveva potuto sapere dei crediti posti in esecuzione, né dunque pagarli, sicché ha escluso di dover saldare alcuni di essi, per esempio, le spese di sollecito. Ha pertanto comunicato all’assicuratore che interponeva opposizione (“erhebe ich Rechtsvorschlag”) al precetto esecutivo, notificatogli dalla Polizia di Biasca il 26 febbraio precedente, e gli ha chiesto d’inviargli una distinta dei suoi costi per la salute ancora dovuti, che si è detto pronto a pagare, esclusi, per l’appunto, quelli amministrativi (incluse le eventuali spese dell’UE).
D. Con scritto del 7 marzo 2024, l’PI 1 ha risposto ad RI 1 di aver preso nota del suo indirizzo corretto, gli ha trasmesso copia della “diffida di esecuzione”, chiedendogli di pagare direttamente all’Ufficio i crediti posti in esecuzione, e gli ha spiegato che le spese di sollecito sono dovute, siccome contrattualmente previste, quando l’assicuratore invia un secondo richiamo di pagamento (qual è, per l’appunto, la “diffida di esecuzione”).
E. Il 15 aprile 2024, l’UE ha spedito ad RI 1 l’avviso di pignoramento.
F. Mediante ricorso del 24 aprile 2024, RI 1 si è aggravato sia contro il precetto esecutivo, sia contro l’avviso di pignoramento, affermando di “non poterli accettare”.
G. Con scritto del 25 aprile 2024, l’UE ha rilevato che il ricorso è privo delle allegazioni e degli allegati previsti dall’art. 7 cpv. 5 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e ha pertanto assegnato ad RI 1 un termine per rimediare a tali mancanze.
H. Il 3 maggio 2024, RI 1 ha trasmesso un complemento al ricorso.
I. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2024, l’Ufficio si è riconfermato nei propri provvedimenti e ha pertanto postulato la reiezione del ricorso senza preventiva notifica all’PI 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF) – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – dev’essere interposto entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato (cpv. 2).
1.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine anzidetto. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 4). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito (sentenza della CEF 15.2021.144 del 28 febbraio 2022, consid. 4).
Poiché RI 1 ammette di aver ricevuto, e quindi conosciuto il contenuto del precetto esecutivo in esame il 26 febbraio 2024 (sotto consid. 3), quando ha presentato l’impugnativa, il 2 aprile successivo, il termine per impugnarlo era ormai decorso da tempo. Di conseguenza, per quanto concerne il precetto, il ricorso è ampiamente tardivo e dunque irricevibile.
1.2 Per quanto concerne l’avviso di pignoramento, emesso il 15 aprile 2024, il ricorso è invece senz’altro tempestivo e pertanto di principio ricevibile.
Nelle osservazioni del 25 aprile 2024, l’UE spiega che, a seguito della segnalazione del ricorrente, ha modificato il suo indirizzo nel suo sistema informatico e ricorda che nella procedura di ricorso non possono essere vagliate questioni di merito (cioè relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione).
2.1 Non è inutile precisare, per abbondanza, che per quanto concerne il precetto esecutivo il ricorso, oltre che irricevibile (sopra consid. 1.1), è anche infondato.
2.1.1 Il precetto esecutivo riporta infatti le indicazioni della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). In linea di massima, l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d’esecuzione né può modificarle, tranne quando non sono chiare o complete oppure quando sa che sono false (sentenza della CEF 15.2015.70 del 6 novembre 2015, consid. 3). Nella fattispecie, l’UE non aveva motivo di dubitare dell’indirizzo dell’escusso indicato dall’PI 1 e non era tenuto a verificarne l’esattezza (DTF 120 III 111 consid. 1/a). L’ha subito rettificato nel suo sistema informatico quando ha saputo dell’errore leggendo il ricorso e ha annullato le spese di notifica dell’atto tramite la polizia. L’operato dell’UE è pertanto ineccepibile. L’inesattezza non ha poi causato alcun pregiudizio ad RI 1, che a ricezione del precetto esecutivo notificatogli dalla polizia ha potuto prenderne conoscenza del contenuto, chiaro e completo, e volendolo avrebbe potuto interporre opposizione. Anche se il ricorso fosse stato tempestivo, la validità del precetto esecutivo sarebbe stata confermata nel merito.
2.1.2 L’esistenza, l’importo o la titolarità del credito posto in esecuzione sono questioni di merito, e come tali sottratte all’esame dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1). La censura – di merito – secondo cui il precetto esecutivo sarebbe privo di fondamento, perché RI 1, a suo dire, avrebbe “annullato” il contratto con l’PI 1 il 31 dicembre 2022, è irricevibile in questa sede. Va semmai fatta valere secondo la procedura prevista dal diritto delle assicurazioni sociali (v. sotto consid. 3.2).
2.2 Se l’escusso è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, ricevuta la domanda di continuazione, l’ufficio procede al pignoramento (art. 89 cpv. 2 LEF) previo apposito avviso (art. 90 LEF). È ciò che ha giustamente fatto l’UE nella fattispecie. Il ricorrente non invoca alcun motivo di annullamento dell’avviso di pignoramento se non la pretesa irregolarità e infondatezza del precetto esecutivo, censure già dichiarate irricevibili (sopra consid. 2.1). Tanto basta per respingere integralmente il ricorso nella misura della sua ricevibilità.
3.1 Ad ogni modo, la doglianza relativa alla pretesa mancata informativa circa la possibilità d’interporre opposizione al precetto esecutivo andrebbe respinta anche nel merito, poiché, oltre che nella legge (art. 17 LEF), tale informazione figura esplicitamente sul precetto stesso (retro, in basso a sinistra). La legge non impone in più all’agente notificatore di comunicarla verbalmente al destinatario. Spetta a quest’ultimo leggere attentamente il precetto e se del caso informarsi delle conseguenze di un simile atto ufficiale presso l’agente notificatore, l’ufficio d’esecuzione o una persona di fiducia (sentenza della CEF 15.2018.33 del 20 aprile 2018).
3.2 Rimane, comunque sia, la facoltà per il ricorrente di chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione scritta sui costi posti in esecuzione (art. 49 cpv. 1 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) e, accessoriamente, la sospensione e/o l’annullamento dell’esecuzione in virtù dell’art. 85a LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2017.79 del 15 dicembre 2017 consid. 3.2; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11e ad art. 85a LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________; – PI 1, Casella postale __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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