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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2024.100
Data decisione, Autorità: 21.08.2024, ICCA
Titolo: Appello dichiarato irricevibile poiché tardivo
Incarto n. 11.2024.100
Lugano 21 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
cancelliere:
Sciuchetti
sedente per statuire nella causa SO.2024.543 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 22 maggio 2024 da
AO1, Te______ (patrocinata dall'avv. PA1, L______)
contro
AP1, ora in C______ (I)
giudicando sull'appello dell'11 luglio 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 giugno 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 20 giugno 2024 emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO1 (1980) nei confronti di AP1 (1977), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in particolare, affidato i figli D______ (2018) e T______ (2021) alla custoria della madre, ha regolato i diritti di visita del padre e condannato quest'ultimo a versare alla moglie dei contributi di mantenimento di fr. 740.– mensili per ciascun figlio e di fr. 3000.– mensili per sé dal 1° luglio 2024, ordinando la separazione dei bei dal 14 giugno 2024. Le spese giudiziarie sono state rinviate al merito.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 luglio 2024 per ottenere, fra l'altro, la soppressione dei contributi alimentari per la moglie e il mantenimento dei figli “in base alle leggi in vigore in Italia”.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari litigiosi. Occorre dunque esaminare la tempestività del rimedio giuridico.
La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata spedita al convenuto il giovedì 20 giugno 2024, è giunta all'ufficio postale di Te______ il 22 giugno successivo ed è stata ritirata il 24 giugno 2024 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 25 giugno 2024 ed è scaduto il giovedì 4 luglio 2024. L'appello in esame, non datato, è stato consegnato alla Posta l'11 luglio 2024 alle ore 9.13 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). Si rivela quindi manifestamente tardivo e, come tale, irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
Non si trascura che nella decisione impugnata non è stato fatto cenno al rimedio giuridico, in spregio dell'art. 238 lett. f CPC che prevede che una sentenza deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione e il relativo termine (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 238 CPC). Anche volendo ammettere che tale omissione abbia pregiudicato il convenuto nell'esercizio dei suoi diritti per avere – senza il patrocinio di un legale e senza apparenti cognizioni giuridiche – introdotto tardivamente appello e volendo tutelarne la buona fede (art. 52 CPC), il ricorso sarebbe comunque destinato all'insuccesso. Limitandosi a sostenere – per la prima volta e senza che vi siano gli estremi dell'art. 317 cpv. 1 CPC – di non essere in condizione di corrispondere un contributo di mantenimento per la moglie, a ipotizzare che i figli potrebbero continuare a frequentare le scuole in Ticino anche qualora dovessero vivere con lui in Italia e a sostenere che il di loro mantenimento debba essere fissato in base alla legge italiana, l'interessato non si confronta minimamente con le argomentazioni del Pretore. L'appello si rivelerebbe perciò comunque irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e andrebbero così poste a carico dell'appellante. Le particolarità del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, mentre non si pone il problema delle ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel caso di un ricorso in materia civile spetterà al convenuto rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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