AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2003.6
Data decisione, Autorità: 08.04.2003, TRAM
Incarto n. 52.2003.6
Lugano 8 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 gennaio 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 19 dicembre 2002 della Fondazione __________, che delibera all’impresa __________ i lavori di riattamento della casa per anziani __________;
viste le risposte:
10 gennaio 2003 dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
15 gennaio 2003 della Fondazione __________;
15 gennaio 2003 della __________;
preso atto della replica 27 gennaio 2003 della ricorrente e delle dupliche:
6 febbraio 2003 della Fondazione __________;
6 febbraio 2003 della __________;
viste le ulteriori osservazioni 6 marzo 2003 della ricorrente e le prese di posizione:
12 marzo 2003 dell’ULSA;
13 marzo 2003 della Fondazione __________;
13 marzo 2003 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 settembre 2002 la Fondazione __________ ha messo a pubblico concorso secondo la procedura libera della LCPubb le opere da impresario costruttore relative al riattamento della casa per anziani __________. Il bando stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione:
prezzo 50%
termini (manodopera prevista) 30%
referenze (da allegare) 20%
Il metodo di valutazione del prezzo era fissato dalla formula indicata dalla posizione R 191.111 del capitolato d’appalto e modulo d’offerta.
La posizione seguente, relativa al criterio dei termini, disponeva che per rispettare i termini di esecuzione indicati dal programma lavori generale (6 mesi) l’impresa avrebbe dovuto "garantire la presenza costante di un numero adeguato di manodopera". I concorrenti erano pertanto chiamati ad indicare in dettaglio il personale impiegato sul cantiere. Per questo criterio era unicamente fissato un punteggio massimo di 30 punti. Gli atti di gara non stabilivano alcun metodo di valutazione.
I concorrenti dovevano infine "allegare le referenze di lavori analoghi eseguiti negli ultimi 3 anni (1999-2002)", specificando l’oggetto, l’anno, il committente ed il valore del lavoro eseguito (pos. R 191.113). Il punteggio massimo per il criterio delle referenze era pure fissato a 30 punti (nessuna referenza 0 punti). Anche per questo criterio, non è stato preventivamente fissato il metodo con cui sarebbero state valutate.
B. Al concorso hanno partecipato otto ditte, fra cui la __________ con un’offerta di fr. 451'106.80 e la __________ con un’offerta di fr. 482'661.85.
In relazione al criterio dei termini, la __________ ha prospettato di impiegare sul cantiere 1 capo muratore, 3 muratori ed 1 manovale. La __________ ha invece previsto di impiegare 2 capi muratori, 5 muratori, 5 manovali ed 1 apprendista muratore.
La __________ ha indicato le seguenti referenze:
casa monofamiliare 2002 235'000.00
casa monofamiliare 2001 430'000.00
casa plurifamiliare 2002 505'000.00
riattazione rustico 2002 220'300.00
3 case monofamiliari 2001 780'000.00
riattazione/ampliamento
casa unifamiliare 2000 ?
casa unifamiliare 2002 210'000.00
La __________ ha invece elencato le seguenti referenze:
di alberghi e appartamenti 1999 345'000.00
albergo __________ 2000 900'000.00
docce, ristorante, piscina, albergo
__________ 2000 175'000.00
alberghi e case 37'000.00
riattazione negozio 2001 145'000.00
bagno pubblico __________ 2001 120'000.00
riattazione bagni, cucine 2001 300'000.00
riattazione casa d’abitazione 2002 100'000.00
ristrutturazione camere e bagni
albergo __________ 2002 45'000.00
Valutate le offerte pervenutele, la committente ha allestito la seguente graduatoria:
Prezzo
Termini
Referenze
Totale
50.00
11.90
6.66
69.46
30.29
30.00
16.66
76.95
Il criterio dei termini è stato valutato in base alla seguente scala:
capo muratore 4 punti
muratore 3 punti
manovale 2 punti
apprendista 1 punto
Il punteggio complessivo, ottenuto dal singolo concorrente in base agli addetti preventivati, è stato dapprima rapportato al punteggio massimo conseguibile (30 punti) e poi corretto in base ad un fattore stabilito in base alla seguente tabella:
addetti
Fattore
9
1.0
6 - 9
0.9
< 6
0.8
Le referenze sono invece state valutate come segue:
oggetto analogo 30 punti se casa per anziani, 25 se albergo;
oggetti non analoghi 10 punti
Il punteggio conseguito dai concorrenti è poi stato ponderato in base al fattore assegnato per questo criterio (20%).
Preso atto del rapporto di delibera allestito dal progettista e raccolto il preavviso dell’ULSA, la __________ ha aggiudicato le opere alla __________.
C. Contro questa determinazione, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. Eccepita la carente motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente rileva che il prezzo dell’offerta della __________ supera del 7% quello della sua. Contesta che un simile divario possa essere compensato dalla valutazione dell’offerta vincente esperita in base agli altri due criteri.
D. All’accoglimento del ricorso si è opposta la __________, producendo parte dell’incarto e contestando in dettaglio le tesi della ricorrente.
Ad identica conclusione è pervenuta la __________ che ha, a sua volta, succintamente contestato le tesi dell’insorgente.
L’ULSA non ha invece formulato particolari osservazioni.
E. Con la replica, la ricorrente ha rimproverato alla committente di aver prodotto soltanto parte dell’intero incarto. Nel merito, ha poi contestato la valutazione del criterio dei termini operata dalla committente. L’applicazione di un fattore di riduzione del punteggio assegnato non sarebbe ammissibile, poiché non è stata preannunciata. Del tutto inverosimile, oltre che irrazionale, sarebbe inoltre l’impiego di 13 addetti, due dei quali con funzioni di capocantiere, prospettato dalla __________. Il solo costo della manodopera ammonterebbe infatti a 890'000.- fr.
Arbitraria sarebbe pure la valutazione delle referenze, allestita in base ad un metodo non prestabilito dagli atti di gara, che privilegia in modo insostenibile le riattazioni di case per anziani od alberghi, a scapito degli interventi su semplici case d’abitazione.
F. In sede di duplica la __________ ha prodotto anche il resto dell’incarto confermando la risposta. Essa ha in particolare giustificato la previsione di impiegare due capi muratori con l’esigenza di dirigere due squadre indipendenti, operanti contemporaneamente.
La __________ si è limitata a rilevare di disporre dei requisiti necessari per eseguire il lavoro correttamente.
G. Dopo aver preso atto della documentazione di gara prodotta con la duplica dalla __________, l’insorgente ha ulteriormente contestato l’offerta dell’aggiudicataria, rilevando che numerose posizioni del capitolato non erano state compilate. L’offerta avrebbe pertanto dovuto essere esclusa.
La ricorrente ha inoltre osservato che il responsabile tecnico della __________ non è titolare della ditta e che l’offerta vincitrice non è stata corredata dalla proposta di convenzione per la sicurezza dei lavoratori.
H. La __________, la __________ e l’ULSA hanno contestato queste obiezioni con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). La perizia chiesta dalla ricorrente sull’adeguatezza della manodopera prevista dalla __________ non appare atta a procurare a questo tribunale elementi di giudizio determinanti. Per lo stesso motivo, non occorre richiamare gli atti della commissione di vigilanza sull’applicazione della LEPIC relativi alla resistente.
2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto"; (cfr anche art. 45 RLCPubb). L'autorità decidente può comunque rimediare ad eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato. Il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e llcc).
2.2. In concreto, la decisione impugnata non indicava direttamente i motivi che hanno indotto la __________ a deliberare alla __________ le opere messe a concorso. I motivi potevano semmai essere dedotti dal rapporto di delibera allestito dal progettista, che gli interessati potevano richiedere alla committente.
Alle carenze di motivazione è stato tuttavia posto rimedio in sede di ricorso, ove è stata accordata all'insorgente la più ampia facoltà di contestare le tesi addotte dalla __________ a sostegno del provvedimento.
3.1. Giusta l’art. 27 RLCPubb, per le opere da impresario costruttore sono legittimate a concorrere le imprese nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL).
Ulteriori requisiti di idoneità possono essere stabiliti dal bando di concorso a titolo di condizione di partecipazione alla gara.
Il capitolato d’appalto qui in esame si limitava a chiedere ai concorrenti di indicare i titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi. Non stabiliva particolari requisiti d’idoneità.
3.2. Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC hanno diritto di essere iscritte all’albo delle imprese di costruzione, le ditte nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di impresario costruttore. L’art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIC dispone a sua volta che i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore.
La __________ risulta iscritta all’albo cantonale delle imprese di costruzione. L’iscrizione si fonda sulla collaborazione assicurata dall’ing. __________, procuratore della società con firma collettiva a due.
3.3. Indicando l’ing. __________ quale "titolare della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi", la __________ ha adeguatamente risposto alle esigenze del capitolato. L'informazione richiesta dalla __________ è infatti da intendere nel senso di rendere noto il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa concorrente.
L’iscrizione della ditta resistente all’albo delle imprese permette d’altro canto di presumere che l’ing. __________ operi quale dirigente effettivo dell’impresa. Il fatto che risulti iscritto a RC come titolare della ditta individuale di consulenza __________ e che sia associato all'ing. __________, dipendente dello Stato, nello studio d’ingegneria __________, non permette di concludere che non diriga effettivamente la __________.
Le eccezioni sollevate dall’insorgente con riferimento all’idoneità della __________ vanno quindi disattese.
4.1. Giusta l’art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti". Il capitolato d’appalto, precisa l’art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta.
Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 3.3.03 in re L.C. SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.
4.2. Secondo la ricorrente, l’offerta sarebbe incompleta, perché non corredata da una proposta di convenzione sulla sicurezza dei lavoratori. L’eccezione è infondata. La proposta è in effetti stata allegata all’offerta.
Da respingere, siccome infondate, sono pure le eccezioni riferite alla mancata indicazione del costo dell’impianto di cantiere alla posizione 281.001 del capitolato. Il costo (fr. 10'000) figura infatti chiaramente nella ricapitolazione. L’omissione può quindi essere considerata veniale.
Altrettanto prive di fondamento sono le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla mancata indicazione dell’inizio e della fine dei lavori (pos. 143.120). La stessa __________ afferma infatti di non essere in grado di stabilire una data esatta per l’inizio e la fine dei lavori (cfr. capitolato, informazioni generali, cifra 1.4). Non si può quindi pretendere che i concorrenti fossero più precisi della committente. Mancando un programma dei lavori, i concorrenti non potevano nemmeno indicare l’inizio della messa a disposizione dei ponteggi (pos. 341.301).
Vanno invece accolte le contestazioni sollevate dall’insorgente in merito alla mancata indicazione dell’ubicazione delle discariche alle quali l’aggiudicataria prevede di trasportare rami (pos. 441.131), calcestruzzo da demolizione (pos. 821.223 e 321.223) e materiale bituminoso di demolizione (pos. 321.221). L’omissione delle indicazioni richieste non è priva di rilievo. Contrariamente a quanto assumono la __________ e la resistente, il fatto che i materiali possano essere trasportati soltanto nelle discariche ufficiali del locarnese, note a chiunque, non la giustifica. L’informazione richiesta dal capitolato non è invero fine a se stessa, ma è destinata a permettere alla committente di valutare anche quest'aspetto dell’offerta. Nel locarnese sono d’altra parte attive diverse discariche. La discarica scelta dalla resistente non può quindi essere individuata nemmeno per deduzione. Nulla permette peraltro di interpretare il silenzio dell'offerta nel senso che la resistente intende trasportare i materiali ad una discarica del locarnese.
Trattandosi di un’informazione di un certo rilievo, che i concorrenti dovevano obbligatoriamente fornire, l’omissione è quindi atta a determinare l’esclusione dell’offerta.
Identica conclusione s’impone per quanto concerne la mancata indicazione dell’additivo per calcestruzzo richiesta dalla posizione 341.301. Questa posizione sollecitava i concorrenti a proporre un "additivo per calcestruzzo genere TRICOSAL". Il fatto che la posizione indicasse un certo tipo di additivo non li dispensava da una precisazione nemmeno nel caso in cui avessero optato per la marca in questione, indicata a titolo generico.
A maggior ragione comporta l’estromissione dell’offerta dalla gara la mancata precisazione del tipo di armatura da ripresa, chiesta dalla posizione 722.310 del capitolato. Diversamente dalla precedente posizione, relativa all'additivo per calcestruzzo, il capitolato non indica nemmeno un tipo generico di armatura, lasciando ai concorrenti la facoltà di offrire semmai prodotti alternativi. Affinché si potesse considerare il capitolato compilato in ogni sua parte, con l'indicazione di ogni informazione complementare richiesta come esige l'art. 31 RLCPubb, la posizione non poteva quindi essere lasciata aperta, ma doveva necessariamente essere completata.
Già per questi motivi, il ricorso va di conseguenza accolto.
5.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D.SA; 29.1.02 in re R.G e llcc; 26.2.02 in re CL sagl).
In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e llcc; 6.12. 2002 in re M.)
La mancata preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata scelta.
5.2. In concreto, la documentazione di gara stabiliva che il criterio d’aggiudicazione riferito ai termini sarebbe stato valutato in funzione della manodopera che il concorrente si obbligava ad impiegare sul cantiere. Gli atti del concorso non precisano tuttavia il metodo che la committente avrebbe applicato per allestire questa valutazione.
Aperte le offerte, la __________ ha stabilito una scala a punti graduata in funzione del ruolo del singolo addetto. In base a questa scala ed agli addetti indicati dai concorrenti essa ha poi calcolato il punteggio da assegnare ad ogni offerta. Il metodo adottato è opinabile sia perché è stato adottato a posteriori, sia perché opera distinzioni discutibili fra le singole categorie di addetti, sia perché omette di considerare le effettive necessità di manodopera del cantiere. Più corretto sarebbe stato un metodo di valutazione che tenesse debitamente conto del numero di addetti mediamente previsto dai concorrenti ed evitasse di premiare le ditte che prevedono di impiegare un quantitativo eccessivo di operai.
Al di là di queste riserve, in concreto, non sussistono tuttavia elementi sufficienti per ritenere che il metodo adottato sia stato concepito allo scopo di giustificare l'aggiudicazione a favore della __________. Di tutte le imprese che hanno partecipato alla gara, la ricorrente è quella che ha previsto il minor numero di addetti, mentre la resistente è quella ha prospettato l'impiego del maggior numero di operai, suddivisi in due squadre indipendenti, dirette da un capo muratore. Ben si può di conseguenza ritenere che indipendentemente dal metodo prescelto le due concorrenti si situino comunque agli estremi opposti di qualsiasi valutazione operata in base alla manodopera che prevedono di impiegare. Un altro metodo di valutazione, che avesse classificato le concorrenti in base ad una scala di note da 1 a 6 (rispettivamente da 5 a 30 punti) , avrebbe peraltro portato a risultati ancora peggiori per la ricorrente, che avrebbe ottenuto solo 5 punti (nota 1) rispetto ai 30 (nota 6) della resistente. È possibile che la __________ abbia previsto di impiegare un numero eccessivo di operai (13 contro una media di 8). Tale circostanza non è tuttavia atta a rendere inattendibile l’offerta. I calcoli elaborati dalla ricorrente sull’ammontare degli stipendi non possono fare stato. Anzitutto perché si basano su un periodo d’impiego della durata di un anno, allorché il bando indica che l’impresa opererà sul cantiere per sei mesi. In secondo luogo, perché prendono in considerazione i salari a regia.
Fondate sono invece le critiche che la ricorrente muove al fattore di correzione (da 9 a 12 addetti: 1; meno di 9: 0.9 ecc.), che la committente ha applicato, deducendo 1.33 punti dal punteggio calcolato (13.23). Non si può in effetti escludere che questo fattore sia stato escogitato allo scopo di impedire alla seconda classificata (__________) di conseguire l'aggiudicazione, che avrebbe altrimenti ottenuto se non fosse stata privata di 1.5 punti. L’accoglimento di questa censura permette alla ricorrente di migliorare il punteggio finale (70.79 invece di 69.46). Non le permette tuttavia di superare la resistente nella classifica finale.
5.3. La valutazione delle referenze operata dalla __________ non presta invece il fianco a critiche. Nell'attribuzione di 25, rispettivamente 30 punti, ai concorrenti che hanno riattato alberghi o case per anziani e di soli 10 punti ai concorrenti che hanno invece riattato altri oggetti non è invero ravvisabile un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che il criterio in oggetto riserva alla committente.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della __________ e della __________ in ragione di metà ciascuna secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 dicembre 2002 della Fondazione __________, che delibera alla __________ le opere da impresario costruttore relative alla ristrutturazione della casa per anziani, è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati alla Fondazione __________ affinché aggiudichi la commessa alla __________.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della Fondazione __________ e della __________ in ragione di metà ciascuno.
Le ripetibili di fr. 2'500.- sono poste a carico della Fondazione __________ e della __________ in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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