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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.68
Data decisione, Autorità: 07.08.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Condanna della madre a pagare alla scuola le spese scolastiche del figlio. Importo delle spese non quantificato
Incarto n. 14.2024.68
Lugano 7 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.1563 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 marzo 2024 da
RE 1
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. __________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 153'400.–, indicando quale causa del credito: “Auf der Grundlage der letzten endgültigen Entscheidung des Französichsprachiges Gerichts erster Instanz Brüssel, Familiengericht Urteil vom 29. Juli 2020. Frau CO 1 die Zahlung für die nachfolgenden 4 Schuljahre spätenstens am 1. Februar 2024 vornehmen wird, wobei als vereinbart wird, dass RE 1 berechtigt ist, im Fall der Nichtzahlung dieses Schuldgelds die Zwangsvollstreckung der Zahlung den zuständigen Gerichtsbarkeiten zu betreiben”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 marzo 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 aprile 2024.
C. Statuendo con decisione del 16 maggio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione e la messa a carico della convenuta di tutte le spese legali, IVA inclusa.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 17 maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 maggio. Presentato già il 22 maggio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sono pertanto inammissibili parte dei documenti acclusi al reclamo (B-D e F-J) e, sia come sia, sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno (v. sotto consid. 4.3 e 4.5).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che non era chiaro se la decisione belga fosse ancora attuale ed esecutiva oppure se fosse stata superata dalla decisione del Bezirksgericht di Lucerna dell’8 agosto 2023 o dalla decisione 20 marzo 2024 del Tribunale cantonale di Lucerna, che ha tolto l’effetto sospensivo al reclamo contro la decisione di primo grado per quanto attiene ai costi posti in esecuzione. Ha constatato, ad ogni modo, che le decisioni sia belga che lucernese si limitano a menzionare il principio secondo cui i costi della scuola privata che frequenterà il figlio comune PI 1 sono a carico della madre convenuta, ma non indicano un importo determinato né altri elementi per poterlo stabilire in modo univoco e certo, sicché non costituiscono un titolo di rigetto definitivo. Ha pertanto respinto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 evidenzia che il Tribunale di famiglia di prima istanza francofono di Bruxelles, con sentenza del 29 luglio 2020, ha posto a carico di CO 1 l’obbligo di pagare da sola la totalità delle rette della scuola privata di PI 1 e di trasferire immediatamente, a prima domanda della scuola, in Svizzera direttamente alla stessa per i quattro primi anni d’insegnamento (ossia “140.000 CHF”). Il tribunale belga – fa notare il reclamante – ha precisato che la madre avrebbe pagato i quattro “prossimi” anni di scolarità al più tardi il 1° febbraio 2024 e che in caso di mancato pagamento RE 1 avrebbe potuto procedere all’esecuzione forzata del pagamento davanti alle giurisdizioni competenti. Egli ritiene dunque di aver il diritto, in base a una sentenza valida ed esecutiva, di “procedere al pagamento esecutivo”.
4.1 Costituisce un titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF la decisione giudiziaria esecutiva (o il titolo parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF) che condanna l’escusso a pagare all’escuten-te una somma di denaro determinata, ossia quantificata, o agevolmente determinabile in base a documenti menzionati nella decisione (DTF 149 III 258 consid. 6.1.1; sentenza della CEF 14.2020.88 del 28 dicembre 2020 consid. 5.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 26 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 e 6a ad art. 80 LEF).
4.2 Nel caso in esame, come rettamente rilevato dal primo giudice CO 1 non è stata condannata dal tribunale belga a pagare a RE 1 una somma di denaro determinata per i “prossimi” quattro anni – successivi ai “primi” quattro anni di scolarità in Svizzera (cfr. i due primi paragrafi della decisione [doc. A accluso al reclamo], pag. 11) –, ovvero, a quanto è dato di capire, per il quadriennio 2024-2028 (v. la motivazione dell’istanza in relazione con l’e-mail 9 gennaio 2024 dell’International School of Zug and Luzern [all. 2] così come il reclamo, a pag. 4 in fondo). La cifra di fr. 140'000.– menzionata tra parentesi nella decisione belga si riferisce invece verosimilmente al quadriennio 2020-2024 e in ogni caso è ovviamente una semplice approssimazione dell’importo da pagare, dal momento che la scuola non era ancora determinata al momento dell’emanazione della decisione.
4.2.1 D’altronde, il creditore delle rette da pagare dalla convenuta non è il padre, bensì una scuola “en Suisse” non nominata. Che RE 1 sia stato autorizzato, in caso di mancato pagamento, a procedere all’esecuzione forzata del debito davanti alle giurisdizioni competenti non lo rende ancora creditore della retta scolastica né lo legittima a esigerne l’esecuzione per conto proprio, ma semmai a richiedere un risarcimento in caso d’inadempimento della prestazione dovuta alla scuola (cfr. art. 111 CO).
4.2.2 In ogni caso né l’importo della retta né quello di un eventuale risarcimento sono stabiliti in modo preciso e definitivo nella sentenza belga, né lo potevano essere, come ammette il reclamante, ma proprio tale indeterminatezza esclude ch’essa possa essere considerata un valido titolo di rigetto definitivo. Le e-mail prodotte da RE 1 (allegati n. 2-5) non sono poi di rilievo per la questione del rigetto, poiché non sono menzionate nella decisione belga (v. sopra consid. 4.1); l’unica suscettibile di dare indicazioni sull’importo delle rette (allegato 2) è del resto successiva alla decisione e, comunque sia, menziona una somma solo approssimativa (+/- 5%). La decisione belga non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per la somma posta in esecuzione. Per raggiungere il suo scopo, RE 1 dovrebbe convenire CO 1, semmai con un’a-zione di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), per chiederne la condanna a versargli la somma posta in esecuzione (o perlomeno dell’anno scolastico in corso) e, in via accessoria, il rigetto in via definitiva dell’opposizione da lei interposta (art. 79 LEF).
4.3 Per abbondanza, anche i dubbi del Pretore sull’esecutività della decisione belga sono condivisibili, giacché il Bezirksgericht Luzern, a domanda d’RE 1, ha statuito sulla questione delle spese scolastiche e non si è limitato a rinviare alla decisione belga (dispositivo n. 3, doc. B accluso al reclamo, pag. 18). Ora, la decisione lucernese dell’8 agosto 2023 era esecutiva prima dell’inoltro dell’esecuzione (il 28 febbraio 2024) e dell’inizio del quadriennio 2024-2028. Contrariamente a quanto allega il reclamante, l’appello interposto da CO 1 al Kantonsgericht Luzern non ha sospeso l’esecuzione della sentenza di primo grado, dato che all’appello è stato tolto l’effetto sospensivo e al dispositivo sulle spese scolastiche è stata concessa l’esecuzione anticipata, come allegato dallo stesso reclamante (v. pure il doc. C). Nulla cambia al riguardo il successivo ricorso della madre al Tribunale federale, il quale per legge non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). La decisione lucernese, a prima vista, si è pertanto sostituita a quella belga dal momento della sua notifica alla convenuta.
4.4 A parte il fatto che il reclamante non l’ha menzionata quale titolo di rigetto in prima sede, a scanso di equivoci il Pretore va seguito anche laddove considera che la sentenza del Bezirksgericht Luzern non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo perché non indica la somma precisa per cui CO 1 è riconosciuta debitrice della totalità delle spese della scuola privata di Alessandro fino alla fine del liceo (“sämtliche Kosten für die Privatschule”).
4.5 Ciò posto, le ulteriori censure del reclamante (scelta della scuola, persistenza dell’accordo dei genitori nel secondo quadriennio) sono senza oggetto e non necessitano dunque alcun esame.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 153'400.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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