AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.8
Data decisione, Autorità: 17.05.2024, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile.
Incarto n. 13.2024.8
Lugano 17 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.222 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 novembre 2022 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 1° febbraio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 17 gennaio 2024;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 21 novembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 103'460.– oltre accessori a titolo di remunerazione per un contratto di consulenza.
Con risposta 20 febbraio 2023 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe in data 17 ottobre 2023, con ordinanza sulle prove in calce al verbale il Pretore ha ammesso l’edizione da L__________, S__________ e B__________, società tutte con sede a , “della prova documentale degli avvenuti pagamenti per le consulenze prestate da CO 1”. In data 17 ottobre 2023 egli ha quindi emanato le relative disposizioni ordinatorie, assegnando alle tre società un termine per produrre i documenti in questione. Con scritti rimessi alla posta il 9 novembre 2023 S e B__________ hanno chiesto una proroga del suddetto termine e di poter consegnare la documentazione tramite l’avv. PA 1.
Con ordinanza 16 novembre la proroga è stata concessa e alla parte attrice è stato assegnato un termine per comunicare se concordava con la trasmissione della documentazione tramite l’avv. PA 1.
Rilevato che l’edizione di documenti da L__________ non era possibile perché la società era stata chiusa, il Pretore, constatato che la parte attrice aveva acconsentito alla trasmissione dei documenti tramite l’avv. PA 1, con ordinanza 1° dicembre 2023 ha disposto che i documenti chiesti in edizione a S__________ e B__________ potevano essere prodotti tramite il medesimo. Per quanto concerne L__________ è poi stato assegnato alla convenuta un termine per produrre la documentazione, ciò ritenuto che la medesima società apparteneva al gruppo riconducibile alla convenuta medesima.
Con istanza 7 dicembre 2023 la convenuta ha chiesto al Pretore di assegnarle un ulteriore termine di 15 giorni per produrre la documentazione richiesta, istanza accolta con ordinanza 11 dicembre 2023. In data 29 dicembre 2023 la convenuta, facendo riferimento alle ordinanze 1° e 11 dicembre 2023, ha inoltrato una “dichiarazione per l’integrazione documentale …”.
Con ordinanza 3 gennaio 2024 il Pretore ha constatato che il termine per la produzione dei documenti era decorso infruttuoso ed ha concluso che “la prova delle edizioni documentali da S__________ e da B__________ è da ritenersi ritirata”.
C. Con scritto 16 gennaio 2024 la convenuta ha prodotto la documentazione chiesta in edizione, sostenendone la tempestività a dipendenza della proroga del termine che le era stata concessa.
Con ordinanza 17 gennaio 2024 il Pretore ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti relativi a S__________ e a B__________ rilevando che la richiesta di proroga del 7 dicembre 2023 riguardava unicamente la produzione dei documenti di L__________, ma non anche delle altre due società.
D. Con reclamo 1° febbraio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, essa sia annullata e sia fatto ordine al Pretore di assegnare a S__________ e a B__________ un nuovo termine per produrre la documentazione contabile richiesta loro in edizione.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 23 gennaio 2024. Rimesso alla posta il 1° febbraio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3 Nel caso in esame la reclamante non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non è da entrare nel merito delle censure sollevate.
Le spese processuali del presente giudizio, tenuto conto del valore di causa di fr. 103'460.– sono fissate in fr. 400.– e in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
La presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
Notificazione (unitamente al reclamo 1° febbraio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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