AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.4
Data decisione, Autorità: 09.04.2024, IIICC
Titolo: Assunzione di prove a titolo cautelare in procedura indipendente. Reclamo in materia di spese: essendo nell'interesse di chi la chiede, le spese sono da porre a carico del richiedente.
Incarto n. 13.2024.4
Lugano 9 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2023.209/210 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 22 giugno 2023 da
CO 1 CO 2 entrambe patrocinate dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 contro la decisione 5 gennaio 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di assunzione di prove a titolo cautelare del 22 giugno 2023 CO 1 e CO 2 hanno convenuto in causa RE 1 avanti il Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo che sia fatto ordine a __________ di produrre alcuni documenti.
Con osservazioni 25 luglio 2023 la convenuta si è opposta all’istanza.
Con gli allegati di replica spontanea 11 agosto 2023 e duplica spontanea 23 agosto 2023 entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con decisione 5 gennaio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza facendo ordine all’istituto bancario di produrre la documentazione richiesta. Ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- a carico della convenuta alla quale ha altresì imposto il versamento di fr. 4'000.- di ripetibili alla parte istante.
C. Con reclamo 18 gennaio 2024 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone la riforma nel senso di porre gli oneri processuali interamente a carico della parte istante.
Con osservazioni 19 febbraio 2024 CO 1 e CO 2 postulano la reiezione del gravame.
Con gli allegati di replica spontanea 27 febbraio 2024 e duplica spontanea 7 marzo 2024 le parti hanno confermato le rispettive domande.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente unicamente mediante reclamo. La decisione impugnata è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, al quale si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Dinanzi a una decisione pronunciata su istanza di assunzione di prove a titolo cautelare occorre esaminare di che tipo di decisione si tratta, al fine di determinare la Camera competente a occuparsi dell’impugnativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura. Come tale è quindi una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non pone invece giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la prova in questione. Ad esempio, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali nominare un perito o un altro perito prima che la procedura giunga al termine, o trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito; inoltre il giudice deve dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Nello specifico, una decisione come quella impugnata che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l’edizione di documenti nell’ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, dovendosi poi ancora procedere alla raccolta dei documenti medesimi presso i terzi. Trattasi quindi una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
Poiché la decisione è pervenuta alla convenuta l’8 gennaio 2024 il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 18 gennaio 2024, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Per l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il Pretore, accolta l’istanza, ha posto le spese a carico della convenuta, con la motivazione che “l’accoglimento dell’istanza determina l’accollo delle spese giudiziarie in capo alla parte convenuta soccombente …”.
La reclamante contesta la decisione del primo giudice nella misura in cui sono state poste a suo carico le spese processuali e l’indennità per ripetibili di fr. 4'000.-. Sostiene che nell’ambito dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi è una parte vincente né una parte soccombente sicché, l’assunzione della prova essendo nell’interesse di chi la chiede, le spese sono da porre a carico della richiedente, ciò anche qualora la controparte si opponga all’assunzione della prova.
La parte istante si oppone al reclamo, rilevando che la convenuta medesima si è opposta all’istanza, complicando il procedimento, in particolare postulando l’assunzione di ulteriori prove non chieste con l’istanza. Le sue opposizioni essendo state respinte, a ragione il Pretore l’avrebbe ritenuta soccombente ponendo a suo carico le spese.
Per l’art. 106 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. Il giudice può tuttavia prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità segnatamente quando vi sono circostanze speciali che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 CPC). Nell’ambito dell’assunzione di una prova a titolo cautelare non vi sono di regola né una parte vincente né una parte soccombente (DTF 139 III 33), ciò considerato che la procedura è fatta in vista di un’eventuale causa di merito, nell’ambito della quale sarà poi da decidere quale parte sarà soccombente in relazione a una determinata pretesa. Per quanto riguarda l’attribuzione delle spese, va rilevato che l’assunzione di una prova in via cautelare è nell’interesse di chi la chiede, poiché gli dà la possibilità di assicurare un mezzo di prova la cui assunzione potrebbe essere in pericolo, ma anche di valutare le possibilità di successo di una futura causa di merito. Con l’istanza di assunzione di prove in via cautelare la parte convenuta è invece costretta in un procedimento ancor prima che nei suoi confronti sia stata iniziata una causa. In siffatta situazione, stante la sua potenziale posizione di convenuta, è pertanto da riconoscerle la facoltà di difendersi dalla richiesta di assunzione di prove in via cautelare, senza che essa sia esposta anche al rischio dei costi che ciò comporta. Laddove l’azione di merito non è ancora pendente è quindi la parte che ha chiesto l’assunzione di prove in via cautelare che deve farsi carico delle spese processuali e dell’obbligo di versare eventuali ripetibili alla controparte (DTF 140 III 30 consid. 3.3 e 3.4; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 104; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 104), quest’ultima non potendo già a questo stadio essere considerata soccombente giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 140 III 30 consid. 3.5 e 3.6). L’istante avrà comunque la possibilità di rimettere in discussione la ripartizione di queste spese giudiziarie nell’ambito del processo di merito, qualora, per finire, dovesse risultare vincente nel medesimo (DTF 140 III 30 consid.3.5; III CCA 7.10.2014 inc. 13.2014.108; Rüegg/Rüegg, op. cit., loc. cit.; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104). In assenza una tempestiva azione di merito, il dispositivo sulle spese dell’assetto cautelare assumerebbe invece carattere definitivo (Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 5 ad art. 104).
Per i motivi che precedono, nel caso in esame il principio della soccombenza non trova applicazione (DTF 140 III 30). L’opinione del primo giudice che ha considerato soccombente la convenuta unicamente perché l’istanza è stata accolta, ponendo a suo carico le spese e le ripetibili, non può essere seguita, ritenuto che le spese giudiziarie sorte in quel contesto sono da porre a carico della parte istante. Decidendo diversamente il primo giudice ha violato il diritto. La decisione va quindi annullata e riformata come chiesto dalla reclamante.
Le istanti sostengono che la convenuta ha postulato l’assunzione di prove da loro non chieste, complicando così il procedimento, ciò che giustifica di porre a suo carico le spese. Vero è che la RE 1 ha inoltrato in data 4 settembre 2023 un’istanza di assunzione di nuove prove, chiedendo di poter produrre due documenti. Ciò non può tuttavia essere considerato quale “estensione dell’assunzione di prove”, i documenti in questione essendo invero intesi a contestare la legittimità della di loro istanza di assunzione di prove a titolo cautelare 22 giugno 2023. Peraltro l’istanza di RE 1, avversata da CO 1 e CO 2, è infine stata accolta sicché in relazione alla medesima le resistenti risulterebbero comunque soccombenti.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico di CO 1 e CO 2, le quali inoltre rifonderanno alla reclamante congrue ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 gennaio 2024 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il punto n. 2 del dispositivo della decisione impugnata è annullato e riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- sono posti a carico di CO 1 e CO 2 in solido, le quali sono condannate a pagare alla convenuta fr. 4'000.- per ripetibili.”
Le spese processuali del reclamo di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e CO 2 in solido, le quali inoltre rifonderanno a RE 1, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 800.- di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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