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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.119
Data decisione, Autorità: 12.03.2024, IIICC
Titolo: Fondo gravato da un diritto di superficie. Sostituzione di parte per intervenuta vendita del fondo, con subingresso in causa dell'acquirente. Negata la richiesta della proprietaria originaria del fondo (alienante) di mantenere la posizione processuale di parte attrice nella causa.
Incarto n. 13.2023.119
Lugano 12 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2021.370 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 15 novembre 2021 da
RE 1 PI 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 14 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 28 novembre 2023 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di mantenere la posizione processuale di parte attrice nella causa;
ritenuto
in fatto: A. Il fondo n. __________0 RFD del Comune di __________ confina con il fondo n. __________8 RFD del Comune di . Sui due fondi, entrambi costituiti in proprietà per piani, sorge lo stabile commerciale “”.
RE 1 e PI 1 erano proprietarie in ragione di 1/2 ciascuna della PPP n. __________ (PPP n. 1) del fondo base n. __________0 RFD di Collina d’Oro, l’altra PPP n. __________ (PPP n. 2) essendo invece detenuta in proprietà esclusivamente da PI 1. RE 1 è inoltre proprietaria di due PPP del fondo base n. __________8 RFD del Comune di __________ PI 1 di altre quote PPP del medesimo fondo.
Il fondo base n. __________0 è gravato da una servitù di superficie a favore di CO 1 - già __________ - per costruire e gestire una stazione di servizio con edifici accessori, impianti tecnici e servizi di assistenza. Questa servitù grava una parte comune del fondo assegnata in uso riservato alla PPP n. 2 già di proprietà di PI 1. Regolarmente iscritta a registro fondiario, la servitù è stata costituita il 1° marzo 1994. Il canone annuo è stato fissato in fr. 60'000.– e la durata del diritto in 25 anni a far tempo dal 10 marzo 1994, prorogabile automaticamente di 5 anni in 5 anni salvo rinuncia delle parti con 6 mesi di preavviso dalla scadenza. Il contratto di costituzione del diritto di superficie stabilisce segnatamente che “con la fine della servitù di superficie, alla scadenza del contratto prevista in 25 anni, tutte le costruzioni sopra e sotto il suolo sono devolute senza indennità al proprietario. Il proprietario potrà altresì richiedere, a proprio giudizio la completa demolizione e lo sgombero delle costruzioni realizzate, da effettuare a spese del superficiario”.
B. Con istanza 15 novembre 2021 RE 1 e PI 1 hanno chiesto in via supercautelare di vietare a CO 1 l’esecuzione/prosecuzione di lavori di demolizione di qualsiasi natura e/o di smantellamento degli impianti e della stazione di servizio e dei relativi impianti ubicata sul fondo n. __________0. Il tutto con comminatoria penale giusta l’art. 292 CPS. Quali (com)proprietarie del fondo n. __________0, esse rivendicano in sostanza il diritto, alla cessazione della servitù di superficie, di vedersi devolvere gratuitamente da CO 1 tutte le costruzioni - sopra e sotto il suolo - che fanno parte della stazione di servizio operativa dal 1995.
Respinta il 15 novembre 2021 la domanda di provvedimenti supercautelari, la causa è stata sospesa per trattative dal 19 novembre 2021 al 20 gennaio 2022.
C. Con osservazioni del 15 marzo 2022 CO 1 ha integralmente avversato l’istanza. In particolare ha contestato la legittimazione nella procedura di RE 1 e ha rivendicato il diritto di disporre liberamente delle proprie costruzioni come un proprietario del fondo, inclusa la facoltà demolire e/o smantellare dette opere, fintanto che fosse durato il contratto di superficie.
Entrambe le parti hanno riaffermato le loro posizioni, RE 1 e PI 1 con replica spontanea 4 aprile 2022 e CO 1 con duplica spontanea 26 aprile 2022.
D. La causa è stata sospesa per trattative il 2 maggio 2022. Il 28 luglio 2023 CO 1 ne ha chiesto la riattivazione, rilevando che il fondo n. __________0 oggetto del diritto di superficie era nel frattempo stato venduto a terzi.
Con decisione 31 luglio 2023 il Pretore ha riattivato la causa e, verificato l’avvenuto trapasso di proprietà del fondo n. __________0 in data 5 maggio 2022 a PI 2 di __________, ha assegnato a quest’ultima un termine per indicare se intendeva subentrare nella causa al posto dell’alienante giusta l’art. 83 CPC.
Il 21 agosto 2023 PI 2 ha comunicato di voler subentrare nella lite quale nuova proprietaria del fondo n. __________0. Così sollecitato, il 21 agosto 2023 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine per circostanziare una sua eventuale e formale richiesta per rimanere parte alla procedura. Il 4 settembre 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore che fosse mantenuto il suo statuto di parte nel processo. CO 1 vi si è opposta con scritto 18 settembre 2023. RE 1 ha ribadito la richiesta con replica spontanea 2 ottobre 2023, ancora avversata da CO 1 il 10 ottobre 2023.
E. Con decisione 28 novembre 2023 il Pretore ha disposto il subingresso nella causa di PI 2 in sostituzione di RE 1 e di PI 1 (dispositivo n. 1). Ha per contro respinto l’istanza con cui RE 1 chiedeva di mantenere la posizione processuale di attrice nella causa (dispositivo n. 2).
F. Con reclamo 14 dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare la decisione 28 novembre 2023 nel senso di accogliere la sua richiesta di mantenere lo statuto di parte nel processo in corso.
Non sono state raccolte osservazioni.
G. Nel frattempo, con decisione cautelare 15 dicembre 2023 il Pretore ha fatto divieto a CO 1 di procedere all’esecuzione di lavori di demolizione di qualsiasi natura presso la stazione di servizio ubicata sul fondo n. __________0, con contestuale ordine di sospendere eventuali lavori di demolizione e/o smantellamento degli impianti già in corso, il tutto assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CPS. Ha quindi assegnato a PI 2 un termine di 60 giorni per promuovere l’azione di merito a convalida della misura cautelare, pena il decadimento del divieto e posto le spese giudiziarie a carico della convenuta.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione 28 novembre 2023 il Pretore ha disposto, in applicazione dell’art. 83 CPC, la sostituzione delle originarie parti istanti RE 1 e di PI 1 con PI 2 (dispositivo n. 1) e ha poi respinto la richiesta di RE 1 di mantenere la qualità di attrice in seno al processo (dispositivo n. 2).
RE 1 impugna il solo dispositivo n. 2, con cui è stata respinta la sua richiesta di continuare a stare in causa nel ruolo di attrice a tutela di propri specifici interessi diretti. Quest’ultima decisione essendo una disposizione ordinatoria processuale, richiamata anche la procedura sommaria, per i combinati disposti degli art. 124, 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio 28 novembre 2023 è pervenuto alla reclamante in data 4 dicembre 2023. Spedito con invio raccomandato il 14 dicembre 2023, il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato fatti (lett. b).
L’art. 83 CPC dispone che se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie e la parte che si ritira risponde solidalmente per le spese giudiziarie già maturate (cpv. 2).
Quando subentra nel processo al posto dell’alienante, l’acquirente diventa quindi parte in causa al suo posto. In altre parole lo sostituisce, come risulta dal titolo del titolo quinto, capitolo 6 del CPC. A seguito della sostituzione il venditore non è quindi più legittimato a stare in causa.
3.1 Il Pretore, premesso che l’istanza di provvedimenti cautelari in oggetto era fondata sul contratto di costituzione del diritto di superficie, ha rilevato che il diritto di agire a tutela di quel contratto stesso spettava unicamente al proprietario del fondo sicché, il fondo medesimo essendo stato alienato, nulla ostava al subentro in lite della nuova proprietaria. Su questo punto la decisione non è stata impugnata e non pare meno che corretta.
4.1 La reclamante contesta che vi sia una mutazione dell’azione rilevando che la domanda di causa è rimasta la medesima, cioè di vietare i lavori di demolizione della stazione di servizio.
La conclusione del primo giudice merita conferma. Dopo l’alienazione del fondo a PI 2, RE 1 ha sostenuto che “… ritiene di poter fondare la propria legittimazione a continuare a prendere parte alla procedura in forza delle disposizioni relative al diritto di vicinato …” (osservazioni 4 settembre 2023, pag. 3 n. 5). Invocando ora le norme regolanti il diritto di vicinato invece del contratto di costituzione del diritto di superficie in appoggio delle sue richieste, essa ha cambiato il fondamento della causa. Tema originale dell’istanza è infatti il diritto di riversione, ed è chiesto il rispetto del contratto di costituzione del diritto di superficie. Ora il tema è invece quello delle immissioni che potrebbero essere originate dalla demolizione della stazione di servizio ed è qui invocato il rispetto del diritto di vicinato. Trattasi indubbiamente di una mutazione dell’azione, in concreto inammissibile non essendo verificate le condizioni poste dall’art. 227 cpv. 1 CPC. La decisione impugnata merita quindi conferma.
4.2 La reclamante sostiene inoltre di essere legittimata a proseguire nella causa in quanto da considerare “comproprietaria” del fondo gravato poiché proprietaria di due PPP, ovvero la n. __________ e n. __________ del fondo base n. __________8 su cui è insediato da anni il complesso commerciale __________, edificio che appunto occupa altresì il contiguo fondo base n. __________0. A suo dire, quand’anche edificato su fondi siti in due diversi comuni e sottoposti a due ordinamenti catastali, il __________ sarebbe da intendere quale unica entità, sicché laddove i due fondi si fossero trovati su un solo comune vi sarebbe stata una proprietà per piani unica e le due unità PPP appartenenti alla reclamante avrebbero fatto parte (insieme a tutte le altre) del fondo base gravato dal diritto di superficie oggetto della lite. La stazione di servizio eretta sul fondo n. __________0 in forza di quel diritto di superficie sarebbe così una componente di tutto il complesso commerciale con la conseguenza che l’alienazione dell’oggetto della lite sarebbe solo parziale. Di conseguenza la reclamante, in quanto proprietaria attuale delle due citate PPP del fondo base n. __________8 avrebbe il diritto di rimanere parte nella procedura giudiziaria tesa a preservare la costruzione.
4.3 Va qui rammentato che il diritto di superficie è una servitù che consente al superficiario di costruire o mantenere una costruzione o altre opere, sopra o sotto un fondo altrui e di esserne proprietario (art. 675 CC). Il diritto di riversione è disciplinato dall’art. 779c CC, il quale prevede che, all’estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano in quel momento parti costitutive. L’art. 779d CC stabilisce poi che alla scadenza del diritto di superficie il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute.
Il diritto di superficie conferisce quindi al superficiario il diritto, ma non l’obbligo, di mantenere una costruzione sul fondo gravato sino alla scadenza del diritto medesimo. La costruzione è di proprietà del superficiario, che ne può disporre a pieno a titolo. Solo alla scadenza della servitù la costruzione diventa parte costitutiva del fondo su cui sorge (art. 779c CC) e fino a quel momento il proprietario del fondo gravato non può vantare alcun diritto sulla stessa.
4.4 In concreto, per il diritto di riversione le parti hanno ripreso la disciplina del CC. In deroga all’art. 779d CC hanno tuttavia pattuito che alla scadenza della servitù tutte le costruzioni sopra e sotto il suolo sarebbero state devolute senza indennità al proprietario, il quale inoltre poteva altresì richiedere, a proprio giudizio, la completa demolizione e lo sgombero delle costruzioni realizzate a spese del superficiario. Il contenuto della servitù non risulta per il resto che sia stato modificato; segnatamente non risultano restrizioni di sorta al diritto di proprietà del superficiario né oneri supplementari a suo carico, in particolare non l’obbligo di mantenere la costruzione fino alla scadenza del diritto di superficie, obbligo che neppure può essere dedotto dalla rinuncia all’indennità al momento della scadenza del diritto.
Ciò premesso, rilevato che il diritto di superficie grava unicamente il fondo n. __________0 ma non il confinante fondo n. __________8, la reclamante non può più vantare alcun diritto sul fondo gravato perché non ne è (più) proprietaria. La sua comproprietà del confinante fondo n. __________8, sul quale sorge una costruzione che si estende anche sul fondo gravato, nulla vi cambia poiché i suoi diritti di proprietaria non travalicano i limiti della sua proprietà. È qui evidente che in relazione al diritto di superficie l’alienazione dell’oggetto litigioso non può essere ritenuta solo parziale.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, posto che nello specifico non sono state raccolte osservazioni.
Il presente giudizio rende inoltre priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 dicembre 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 800.–, sono a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 14 dicembre 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati da-gli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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