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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.110
Data decisione, Autorità: 10.01.2024, IIICC
Titolo: Reclamo contro decisione in materia di prove. L'allungamento dei tempi processuali è un rischio insito in tutte le cause da istruire e non costitutivo, da sé solo, di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Incarto n. 13.2023.110
Lugano 10 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
CO 2 patrocinata dall’ PA 2
CO 3 CO 4
e ora sul reclamo 6 novembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 26 ottobre 2023;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________ l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i figli CO 3 e CO 4.
B. Con petizione 14 dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente padre, quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile 2018 CO 2 ha chiesto la sospensione dell’avv. __________ dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi, istanza avversata da RE 1.
Con decisione 29 settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. __________ nella procedura di cui all’inc. OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. __________.
Il reclamo 18 ottobre 2021 di RE 1 contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 28 aprile 2022. Il ricorso 2 giugno 2022 di RE 1 contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 8 agosto 2022.
Con scritto 5 ottobre 2022 RE 1 ha comunicato alla Pretura che nel seguito della causa avrebbe proceduto personalmente senza farsi rappresentare da un legale.
D. Con istanza 27 dicembre 2022 RE 1 ha chiesto di semplificare il processo limitandolo all’esame dell’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla controparte. All’udienza 15 febbraio 2023 la parte convenuta si è opposta all’istanza.
E. Con istanza 23 marzo 2023 la convenuta CO 2 ha chiesto di assumere agli atti nuova documentazione e di procedere all’interrogatorio di RE 1. A mente della convenuta l’istanza di semplificazione del processo è stata redatta da un legale, ma non da quello che l’attore ha sostenuto essere l’estensore dell’atto, che ha negato di aver prestato la sua opera. Vi sarebbe quindi il dubbio che l’attore si avvalga dell’ausilio di un legale che potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi. Con le nuove prove chiede di chiarire la situazione.
Con osservazioni 5 maggio 2023 RE 1 si è opposto all’istanza.
Con decisione 26 ottobre 2023 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione di nuove prove.
F. Con reclamo 6 novembre 2023 RE 1 chiede la reiezione dell’istanza di assunzione di nuove prove.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 27 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 6 novembre 2023 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Quanto esposto dal reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse dal Pretore sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di conseguenze per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio difficilmente riparabile.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 novembre 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 6 novembre 2023 alle controparti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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