AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.116
Data decisione, Autorità: 08.01.2024, IIICC
Titolo: Reclamo contro la sospensione del procedimento. Eccezione di litispendenza quale motivo d'opportunità.
Incarto n. 13.2023.116
Lugano 8 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.54 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in data 2 ottobre 2023 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 7 dicembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 novembre 2023 con cui il Pretore ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con azione 2 ottobre 2023 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 giugno 2010 con CO 1 e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
B. Con scritto 20 ottobre 2023 CO 1 ha sollevato l’eccezione di litispendenza, sostenendo di aver introdotto un’azione di divorzio al Regionalgericht Bern-Mittelland. L’atto sarebbe stato consegnato alla Posta svizzera alle ore 00.01 del 2 ottobre 2023, quindi prima che il marito inoltrasse la sua causa alla Pretura di Locarno.
C. Il Pretore, interpellata la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland e preso atto che la questione della litispendenza sarebbe stata da lei esaminata, con decisione 23 novembre 2023 ha sospeso la presente vertenza in attesa della decisione di quel Tribunale.
D. Con reclamo 7 dicembre 2023 l’attore chiede che la decisione di sospensione sia annullata e l’incarto rinviato al Pretore per la riattivazione della procedura.
Non sono state chieste osservazioni alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 23 novembre 2023 è pervenuta al reclamante il 27 novembre 2023, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 7 dicembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC).
Giusta l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientra fra questi l’assenza di litispendenza altrove (art. 59 cpv. 2 lett. d CPC).
4.1 In concreto CO 1 ha sollevato l’eccezione di litispendenza sostenendo di aver consegnato alla Posta svizzera un’azione di divorzio indirizzata al Regionalgericht Bern-Mittelland alle ore 00.01 del 2 ottobre 2023. RE 1 dal canto suo ha affermato di aver consegnato la propria petizione di divorzio alla Pretura di Locarno-Campagna il 2 ottobre 2023 alle ore 08.45 contestando che l’atto della moglie sia stato rimesso alla posta nei termini da essa indicati. Il Pretore ha quindi sospeso la causa rilevando che la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland avrebbe esaminato se la petizione di divorzio inviata da CO 1 al suo Tribunale era stata effettivamente rimessa alla posta il 2 ottobre 2023 alle 00.01, ritenuto che la relativa decisione avrebbe avuto un effetto pregiudiziale per l’esame della litispendenza da parte della Pretura di Locarno-Campagna.
4.2 La decisione merita conferma. Dovendosi preliminarmente accertare quando CO 1 ha rimesso alla posta la sua domanda di divorzio, non v’è infatti chi non veda che la presidente del Regionalgericht Bern-Mittelland è meglio in grado di accertare quando è stato rimesso alla posta l’atto di CO 1 ad essa inviato. La decisione di attendere la decisione del giudice adito asseritamente per primo non è quindi frutto di un abuso di apprezzamento, ma neppure inopportuna.
La conclusione apodittica del reclamante, che i fatti da lui evidenziati dimostrano che l’invio non è avvenuto nei termini sostenuti da controparte non porta a diversa conclusione. Prima di poter proseguire con la procedura, le pretese incongruenze dovranno infatti essere verificate - ciò che, come testé detto, il Regionalgericht Bern-Mittelland è meglio in grado di fare - e l’eccezione di litispendenza decisa.
Per quanto concerne poi il rimprovero rivolto al primo giudice di aver accertato in modo manifestamente errato dei fatti, si rileva che il Pretore i fatti non li ha ancora accertati, ma ha sospeso la procedura in attesa degli accertamenti da parte del Regionalgericht Bern-Mittelland. Su questo punto il reclamo, privo di consistenza, non merita ulteriore disamina.
Il reclamo, manifestamente infondato è da respingere.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 dicembre 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali del reclamo di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 7 dicembre 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster