AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.15
Data decisione, Autorità: 08.04.2024, IIICC
Titolo: Nomina del perito. Anticipo delle spese di una perizia giudiziaria medica e preventivo delle medesime.
Incarto n. 13.2023.99 13.2024.15
Lugano 8 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.4 (procedura ordinaria - contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 17 gennaio 2019 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25 settembre 2023 di RE 1 contro la decisione 18 settembre 2023 e sul reclamo 26 febbraio 2024 di RE 1 contro la decisione 13 febbraio 2024, decisioni con cui il Pretore aggiunto ha statuito in materia di nomina del perito giudiziario e di anticipo delle spese peritali;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato 14 agosto 2014 CO 1 è stata assunta alle dipendenze di RE 1 a far tempo dal 1° settembre 2014. CO 1 è stata vittima il 13 gennaio 2018 di un infortunio al ginocchio destro sulle piste di sci, e il 7 aprile 2018 di un secondo infortunio alla spalla destra cadendo nella cantina di casa propria. In conseguenza di questi due eventi CO 1 lamenta un’inabilità lavorativa al 100% perdurata fino al 2 luglio 2018, che RE 1 contesta.
Con disdetta ordinaria 13 aprile 2018 RE 1 ha rescisso il citato contratto con effetto dal 1° luglio 2018. La stessa è stata contestata dalla dipendente il 30 aprile 2018 in quanto inoltrata a suo dire in un periodo protetto e quindi nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO.
Con successiva disdetta straordinaria 1° giugno 2018 RE 1 ha di nuovo rescisso il rapporto di lavoro. La disdetta è stata contestata dalla dipendente l’8 giugno 2018 per licenziamento ingiustificato giusta l’art. 337c CO.
B. Svolto il tentativo di conciliazione, con petizione 17 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi la Pretura del Distretto di Bellinzona. L’attrice ha chiesto di dichiarare nulla la disdetta 13 aprile 2018, di dichiarare abusiva e ingiustificata la disdetta 1° giugno 2018, di condannare la convenuta al pagamento di almeno fr. 42'585.85 quali spettanze salariali, rispettivamente indennità conseguenti il licenziamento abusivo, e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'000.– di risarcimento danni per spese legali sin lì maturate.
Con risposta 21 marzo 2019 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione. Con replica 27 maggio 2019 l’attrice ha ribadito le sue richieste di giudizio, con riserva della pretesa di risarcimento danni per spese legali sin lì maturate che ha aumentato a fr. 16'000.–. Con la duplica 24 luglio 2019 anche la convenuta ha confermato le proprie domande.
C. All’udienza del 25 ottobre 2019 le parti hanno notificato i mezzi di prova. Il Pretore aggiunto ha quindi ammesso le prove incontestate, ha negato l’edizione dall’attrice di documenti da istituti creditori e di carte di debito e credito, poiché ritenuta alla stregua di una “fishing expedition”, rinviando la decisione sugli altri mezzi di prova, fra cui la perizia giudiziaria richiesta dalla convenuta.
La perizia giudiziaria è stata poi ammessa con disposizione ordinatoria processuale 27 dicembre 2021. Il 10 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso sui quesiti peritali. Il 15 maggio 2023 questa Camera ha dichiarato inammissibile il relativo reclamo 21 febbraio 2023 della convenuta.
D. Con decisione datata 18 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha designato quale perito il __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________ assegnando alla convenuta un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 16'000.– per le presumibili spese peritali.
Con reclamo 25 settembre 2023, a valere nel contempo quale ricusazione del perito, RE 1 ha chiesto di annullare la decisione 18 settembre 2023.
E. Il 26 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha assegnato all’attrice e al perito un termine scadente il 13 ottobre 2023 per proporre osservazioni all’istanza di ricusazione. Il 13 ottobre 2023 l’attrice si è rimessa al prudente apprezzamento del Pretore aggiunto.
F. Nel frattempo, il 19 e 21 settembre 2023 la convenuta, preso atto del preventivo di spesa di fr. 16'000.- ha chiesto chiarimenti in punto agli accertamenti previsti dal perito. Il 20 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha sospeso il termine per l’anticipo e chiesto osservazioni all’attrice e al perito.
Il 26 settembre 2023 l’attrice ha condiviso le perplessità e le contestazioni circa estensione degli accertamenti voluti dal perito, ritenuti eccessivi. Dopo aver chiesto un nuovo preventivo, limitato all’area tematica posta dai quesiti peritali, si è comunque rimessa al prudente apprezzamento del primo giudice.
Il 28 settembre 2023 il perito ha giustificato la pertinenza e l’estensione di tutti gli accertamenti indicati. Il 18 ottobre 2023 la convenuta ha evidenziato delle lacune nelle spiegazioni del perito, il quale il 30 ottobre 2023 ha dato un nuovo parere e si è rimesso alle valutazioni del Pretore aggiunto. Il 2 novembre 2023 la convenuta ha chiesto un’udienza alla presenza del perito per stabilire le modalità degli accertamenti peritali da eseguire. Il 10 novembre 2023 l’attrice ha indicato come superflua l’udienza, ferma restando la limitazione degli accertamenti al necessario per rispondere ai quesiti peritali.
G. Con decisione 22 novembre 2023 il Pretore aggiunto ha limitato gli accertamenti peritali da eseguire alla “valutazione di tipo somatico (esclusa qualsivoglia ulteriore indagine, ad es. valutazione psichiatrica, test psicodiagnostici, ecc.), ha richiesto al perito un nuovo preventivo e spiegazioni circa la necessità di avvalersi di uno specialista in reumatologia (dr. med. __________) anziché in ortopedia.
Il 4 dicembre 2023 il perito ha quantificato in fr. 11'500.– (+/- 10%) il nuovo preventivo di spesa e spiegato la necessità dello specialista in reumatologia.
H. Con decisione 13 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato priva d’oggetto la domanda di ricusazione del perito, ha designato quale perito il __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________ e ha assegnato alla convenuta 15 giorni per versare l’anticipo di fr. 11'500.– per le presumibili spese peritali.
I. Il 14 febbraio 2024 la convenuta si è lamentata di non avere avuto notizia in punto alle richieste rivolte al perito il 22 novembre 2023. Il 15 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha quindi prorogato il termine per versare l’anticipo delle spese peritali e trasmesso all’interessata il preventivo 4 dicembre 2023.
Il 19 febbraio 2024 la convenuta ha rilevato che il preventivo era privo di dettagli ed eccessivo, sollecitando il Pretore aggiunto a chiedere un preventivo di spesa ad altro specialista.
L. Con disposizione ordinatoria processuale 20 febbraio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto poiché generica le richieste della convenuta, ha precisato che la nota d’onorario del perito sarebbe comunque stata soggetta a tassazione e ha confermato la decisione di nomina del perito del 13 febbraio 2024.
Il 22 febbraio 2024 la convenuta ha puntualizzato l’impossibilità a formulare argomenti puntuali e dettagliati, posto che il preventivo di spesa era di per sé generico e senza indicazioni, da cui la conferma della sua richiesta 14 (correttamente: 19) febbraio 2024.
M. Con reclamo 26 febbraio 2024 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione 13 febbraio 2024. Inoltre, postula che sia fatto ordine al Pretore aggiunto di chiedere al __________ di dettagliare e giustificare il preventivo 4 dicembre 2023 e di chiedere ad altro specialista in ortopedia un preventivo per rispondere ai quesiti peritali.
In data 11 marzo 2024 questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024, con cui il Pretore aggiunto ha provveduto a nominare il perito giudiziario e a ordinare la prestazione da parte della convenuta dell’anticipo delle spese peritali presumibili.
1.1 In quanto disposizioni ordinatorie processuali ai sensi dell’art. 124 CPC, per i combinati art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG esse sono impugnabili mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
1.2 Tenuto conto dell’analogia tra le due decisioni 18 settembre 2023 e 13 febbraio 2024 e dei rispettivi argomenti sollevati con i relativi reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio 2024, il presente giudizio evade entrambi i gravami pur mantenendo dispositivi separati.
Sul reclamo 25 settembre 2023
Sul reclamo 26 febbraio 2024 in materia di designazione del perito giudiziario
4.1 Giova qui rilevare che la decisione 13 febbraio 2024 designa in effetti quale perito il __________, sotto la direzione medica della Dr.ssa med. __________, ma la cui lettura non può certo fare astrazione delle risultanze processuali che l’hanno preceduta. In particolare, dall’incarto risulta che nella fase preparatoria il Pretore aggiunto si è sempre rapportato alla dr.ssa med. , che è stata sua unica e diretta interlocutrice. Come tale - e non in veste di mera rappresentante del __________ - quest’ultima ha personalmente firmato tutti gli scritti indirizzati al primo giudice, (cfr. “mapp. blu corrispondenza” [scritti 6 settembre 2023 e 10 ottobre 2023] e “mapp. verde” [28 settembre 2023, 30 ottobre 2023, 4 dicembre 2023]). Anche l’ordinanza 22 novembre 2023 si rivolge poi in modo esplicito al “, nella persona fisica della dr.ssa med. __________” (“mapp. verde”). Per quanto il __________ sia stato designato quale perito, è quindi da ritenere che la conduzione e la responsabilità del mandato peritale sia stata in realtà affidata alla dr.ssa med. __________, riservata la facoltà riconosciutale di far capo “ai medici specialisti necessari” (decisione 13 febbraio 2024 dispositivo n. 3.1), e meglio - perlomeno fino a prova contraria - al reumatologo dr. med. __________ (ordinanza 22 novembre 2023: “mapp. verde”).
4.2 Ora sugli evocati pregressi la reclamante non si esprime affatto. Sicché, in assenza di puntuali e più specifiche spiegazioni non è dato di capire i termini della censura che l’interessata propone ora con il reclamo in esame. Il gravame, immotivato sotto questo profilo (art. 321 cpv. 1 CPC), si rivela a priori inammissibile.
Sul reclamo 26 febbraio 2024 in materia di anticipo delle spese peritali
L’art. 320 CPC stabilisce che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La reclamante sostiene che il preventivo di spesa fissato in fr. 11'500.– (+/- 10%) non contiene un minimo di dettaglio sull’attività prevista dal perito, segnatamente le visite, gli accertamenti e il dispendio di ore stimato. E nemmeno fa riferimento ad una tariffa applicabile, quale potrebbe essere il TARMED. A suo modo di vedere, per rispondere ai quesiti peritali in punto all’abilità lavorativa dell’attrice nel corso del primo semestre del 2018, era sufficiente un esame dei certificati medici specialistici già agli atti per il quale non erano da prevedere più di 4/5 ore. Rileva ancora la reclamante che nelle citate circostanze non sarebbe stato possibile insorgere solo contro la fattura finale, in quanto di norma essa rispecchiava il preventivo di spesa. L’interessata osserva anche che il Pretore aggiunto, reso attento dell’assenza di precisazioni circa l’attività e il tempo che giustificassero un preventivo di spesa di fr. 11'500.– e della sua richiesta di chiedere un nuovo preventivo ad uno specialista in ortopedia, si era limitato a rimproverarle di avere formulato una critica generica.
Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPC ogni parte deve anticipare le spese processuali per l’assunzione delle prove da lei richieste, ritenuto che ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe (cpv. 2). L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade (cpv. 3). Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti (cpv. 3, seconda frase).
7.1 L’ammontare è stabilito dal giudice in base alla tariffa giudiziaria in vigore nel Cantone ove egli ha la propria giurisdizione o, se la tariffa non fornisce elementi utili, facendo capo all’esperienza comune oppure ancora - segnatamente in caso di assunzione di una perizia - a specifici preventivi chiesti ai potenziali periti (Schmid/Jent-Sørensen, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 102; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 6 ad art. 102; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8 ad art. 102).
Trattandosi più in particolare di perizie giudiziarie mediche commissionate da tribunali, giova ancora rilevare che non risulta a livello federale l’esistenza di una tariffa uniforme per la remunerazione dei periti e che neppure in regime di assicurazioni sociali la LPGA prevede in tal senso qualcosa: sicché tornando applicabili le disposizioni cantonali, in assenza di una tariffa predefinita spetta all’autorità giudiziaria pattuirne l’ammontare rispettivamente sollecitare (appunto) un preventivo di spesa (J. Castella, L’expertise médicale et le jugement de renvoi pour instruction complementaire: aspects financiers et proceduraux, in: HAVE/REAS 2/2022 pag. 130 segg., 132).
7.2 Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice in materia di anticipazione delle spese, l’istanza di ricorso non può sostituivi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso.
8.1 Nondimeno - come correttamente rileva la reclamante - la cifra così indicata è sprovvista di qualsiasi quand’anche sommario riferimento alle modalità e ai parametri ritenuti per determinarla. In particolare, non è indicata una specificazione “a forfait”. Ma neppure è fatta menzione di un distinguo a grandi linee delle singole attività peritali considerate e di un calcolo di massima per giungere a quell’importo. E non si accenna nemmeno ad una tariffa oraria applicabile per rapporto ad una stima complessiva del dispendio orario prevedibile. Vero è che il primo preventivo datato 6 settembre 2023 richiamava il tariffario “TARMED perizia categoria E”. Resta il fatto che per questa tipologia di perizia (così definite: “Per casi eccezionalmente difficili occorre prendere accordi particolari con il committente. Appartengono a questa categoria: uno studio degli atti particolarmente impegnativo, considerazioni e conclusioni peritali di elevata difficoltà, una redazione particolarmente difficile della perizia con ricerche eccezionalmente complesse.”) pare sia comunque prevista una “fatturazione secondo particolari accordi con l’ente che sostiene le spese” (00.2420 Perizia della categoria E: TARMED 01.09, 1.1.2018).
8.2 Ciò posto, il perito allestisce il preventivo secondo la propria esperienza, in base ai criteri validi nello specifico settore in cui è attivo. Ed è poi a fronte del referto peritale che il giudice ha il compito di esaminare e verificare la relativa nota, in modo da stabilire la congruità dell’onorario che per finire andrà riconosciuto al perito (III CCA 8 novembre 2021 13.2021.59 consid. 4.1.2). Tuttavia, in assenza di un tariffario di riferimento che indichi i criteri determinati per quantificare la remunerazione di un perito giudiziario medico, rispettivamente di una qualsiasi definizione sui parametri in tal senso applicabili, mal si vede come il Pretore aggiunto potrà in concreto procedere ad un’analisi e ad un controllo e infine a una valutazione della nota d’onorario che, in effetti - come osserva la reclamante - segue di regola la traccia segnata dal preventivo di spesa, e quindi scostarsi dal medesimo. Non solo. Vista l’impossibilità di un oggettivo raffronto con la spesa così preventivata, non è dato di comprendere sulla base di quali argomenti la parte che per finire sarà tenuta a farsi carico del costo totale o parziale della perizia (a seconda della soccombenza nella causa) avrà modo di valutare e se del caso contestare l’onorario che, tassato dal primo giudice, sarà per finire dovuto a quel perito.
8.3 Nelle circostanze appena descritte, in difetto di qualsivoglia dettaglio a giustificazione del preventivo di fr. 11'500.– per le spese peritali, non vi sarà modo di ponderare la congruità dell’onorario finale richiesto dal perito. Pertanto, pur nell’ampio potere di apprezzamento di cui dispone, è da ritenere che al riguardo la decisione del Pretore aggiunto è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata applicazione del diritto. Sotto questo profilo pertanto il reclamo merita di essere accolto.
Ne consegue l’annullamento di tutto il dispositivo n. 5 (incluso quindi il n. 5.1, 5.2 e 5.3) concernente l’anticipo delle spese peritali, con rinvio dell’incarto giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC al Pretore aggiunto affinché raccolga presso il perito già designato quel minimo di indicazioni che è stato alla base del preventivo di spesa datato 4 dicembre 2023.
L’esito odierno comporta giocoforza, oltre all’annullamento del menzionato dispositivo n. 5, anche quello del dispositivo n. 4 concernete il termine per rassegnare il referto peritale scritto, che andrà nuovamente assegnato.
Diversamente da quanto pretende la reclamante risulta invece sprovvista di ogni fondamento la richiesta di far ordine al Pretore aggiunto di sollecitare presso un “altro specialista in ortopedia il preventivo per rispondere ai quesiti peritali (previo esame dell’incarto)”. Basti al riguardo ricordare che la scelta del perito è prerogativa del giudice e non già delle parti, quand’anche a queste ultime sia da garantire il diritto di essere sentite (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 26 ad art. 183 [versione e-book#8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad art. 183]).
La controparte non ha un interesse degno di protezione rispetto ad un anticipo delle spese per una perizia da lei non richiesta (a contrario art. 102 cpv. 1 CPC). In concreto tale mezzo di prova non figura tra quelli che aveva notificato all’udienza del 25 ottobre 2019 (verbale, pag. 1) e anzi nello specifico vi si era finanche opposta, la perizia essendo stata voluta dalla sola reclamante (verbale, pag. 2). Ciò premesso, l’accoglimento del reclamo non aggrava inoltre la controparte, se solo si considera che è teso ad assumere i necessari elementi di riferimento per poi consentire all’atto finale ad una ponderazione dell’onorario dovuto al perito. Indirettamente pertanto, dandosi il caso, questo potrà altresì andare a vantaggio dell’attrice. Da cui la rinuncia a raccogliere osservazioni al reclamo (sopra, consid. M).
Sulle spese giudiziarie del reclamo 26 febbraio 2024
La reclamante vede accogliere il suo reclamo sul tema dell’anticipo delle spese, ma non in punto alla nomina del perito. Le spese processuali sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e, tenuto conto della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), restano a suo carico in ragione di metà. Non essendo stata interpellata la controparte, la rimanenza è posta per motivi di equità a carico dello Stato in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CPC. Non si assegnano ripetibili alla reclamante.
L’emanazione del presente giudizio, che, per quanto non già privo d’oggetto rispettivamente inammissibile, non ha posto questioni di principio o di rilevante importanza, è pronunciata da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 e 2 e cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 settembre 2023 di RE 1, diventato privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
Per il reclamo 25 settembre 2023 non si prelevano spese processuali.
Per quanto ammissibile, il reclamo 26 febbraio 2024 di RE 1 è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 4 e 5 (inclusi n. 5.1, 5.2 e 5.3) della decisione 13 febbraio 2024 sono annullati. L’incarto è rinviato al Pretore aggiunto per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Le spese processuali per il reclamo 26 febbraio 2024, stabilite in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante in ragione di metà. La rimanenza di fr. 200.– è posta a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili alla reclamante.
Notificazione (unitamente ai reclami 25 settembre 2023 e 26 febbraio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.– (controversia in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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