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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2024.86
Data decisione, Autorità: 22.07.2024, ICCA
Titolo: Pagamento di contributi alimentari: sul conto bancario indicato dal creditore o su quello voluto dal debitore?
Incarto n. 11.2024.86
Lugano, 22 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2023 da
AO1, L______ (patrocinata dall'avv. PA2, L______)
contro
AP1, A______ D______ (EAU) (patrocinato dall'avv. PA1, V______),
giudicando sull'appello del 24 giugno 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 giugno 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare “intermedio” del 29 aprile 2024, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP1 (1960) a versare alla moglie AO1 (1969) un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili dal 1° aprile 2024. Il 17 maggio 2024 AO1 ha chiesto al Pretore che il contributo alimentare le fosse versato, anziché su un conto presso la Banca E______ N______ di D______ (come il marito ha fatto per i contributi di aprile e maggio), su un suo conto presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______. Con un nuovo decreto cautelare “intermedio” del 21 maggio 2024 il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato ad AP1 di accreditare il contributo in questione sul conto intestato alla moglie presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______.
B. AP1 si è rivolto al Pretore il 10 giugno 2024 perché decretasse la revoca di tale decreto. Statuendo con ulteriore decreto cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024, il Pretore ha respinto l'istanza. Insorto a questa Camera con appello del 24 giugno 2024, AP1 propone di annullare i decreti cautelari “intermedi” del 21 maggio 2024 e del 20 giugno 2024, sospendendo “gli effetti di tali decreti (…) per tutta la durata della procedura d'appello”. Il memoriale non è stato notificato a AO1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'appello in esame può essere inteso soltanto come rimedio giuridico volto alla riforma del decreto cautelare “intermedio” del 20 giugno 2024 nel senso di vedere respinta la richiesta di AO1 tendente a ricevere il contributo di mantenimento sul conto a lei intestato presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ anziché su un suo conto presso la Banca E______ N______ di D______. Tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC), al proposito il ricorso è di conseguenza ricevibile.
Il Pretore ha respinto – come detto – l'istanza di AP1 chiedente la revoca del decreto cautelare intermedio che prevede il versamento del contributo alimentare per la moglie sul citato conto presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______. A tal fine egli ha addotto un duplice argomento. Anzitutto ha rilevato che l'istante non può pretendere di versare il contributo alimentare sul conto bancario che più gli aggrada, poiché definire le modalità di pagamento rientra nelle competenze del giudice chiamato a fissare il contributo medesimo. In secondo luogo il Pretore ha ritenuto “equo” e “opportuno” che, come il debitore di un contributo alimentare possa decidere da quale conto prelevare la somma da versare, il creditore del contributo possa decidere su quale conto la somma vada accreditata, a maggior ragione ove il versamento su quel conto non rechi alcun pregiudizio al debitore.
L'appellante fa valere che la legge non prevede disposizioni per il versamento di contributi alimentari, sicché egli è libero di deci-dere su quale conto della moglie accreditare la prestazione, il giudice non potendo imporgli modalità di pagamento. Domiciliato ad A______ D______, egli adduce di non avere intenzione di assumere le maggiori spese dovute a trasferimenti internazionali di valuta, mentre le considerazioni di equità e di opportunità evocate dal Pretore esulano a suo avviso dal tema. D'altro lato – egli soggiunge – AO1 non si duole che la sede all'estero della Banca E______ N______ le crei particolari difficoltà. L'unico suo obbligo di debitore – egli sostiene – consiste perciò nel “conformarsi alla decisione del Pretore sull'ammontare del contributo alimentare e basta”.
In primo luogo è dubbio che AP1 possa vantare un interesse degno di protezione a versare il contributo alimentare sul conto della moglie presso la Banca E______ N______ anziché sul conto di lei presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______ (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). L'interessato sembra alludere alle spese che comporterebbe un trasferimento internazionale di denaro, ma non indica a quanto simili spese ammontino né documenta eventuali addebiti a suo carico. Mal si intravede perciò di che cosa egli possa dolersi.
Adduce l'appellante che, “una volta pagati su un determinato conto”, i contributi alimentari “non si possono certo più ricuperare da quel conto”. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che, comunque sia, contributi cautelari o a protezione dell'unione coniugale rimangono ai beneficiari e non sono soggetti a restituzione (“misure di regolamentazione”); possono solo essere compensati, se dovessero risultare eccessivi, con i contributi alimentari di merito che il giudice fisserà nella sentenza di divorzio (DTF 138 III 335 consid. 1.2, 137 III 588 in basso, 135 III 239 consid. 2, 128 III 123 in fondo). Nemmeno sotto questo profilo si scorge dunque un interesse degno di protezione che l'interessato potrebbe invocare.
Si volesse in ogni modo fare astrazione da quanto precede, l'appello non si rivelerebbe destinato a miglior sorte. L'appellante afferma di essere libero, nel merito, di decidere su quale conto della moglie accreditare il contributo alimentare, il giudice non potendo imporgli modalità di pagamento. L'opinione è manifestamente erronea. Intanto spetta congiuntamente alle parti – e non al debitore unilateralmente – decidere dove vada adempiuta una determinata obbligazione (art. 74 cpv. 1 CO). E qualora le parti siano discordi, come nella fattispecie (AP1 si ritiene in diritto di onorare l'obbligo su un conto bancario a D______, mentre la moglie chiede l'adempimento sul conto di una banca nel Cantone Ticino), un debito pecuniario va saldato nel luogo in cui è domiciliato il creditore al momento del pagamento (DTF 142 III 477 consid. 6.1.4; Schroeter in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 37 ad art. 74; Hohl in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 74).
Che AO1 sia ora domiciliata a L______ è un dato di fatto, come riconosce l'istante stesso sul frontespizio dell'atto di appello. Ne discende che il decreto cautelare impugnato, in cui il Pretore ordina ad AP1 di versare il contributo di mantenimento sul menzionato conto della moglie presso la Banca d______ S______ d______ C______ T______, è conforme alle previsioni di legge e conforme all'attuale domicilio della creditrice. L'appello vede così la sua sorte segnata.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di indennità per ripetibili, AO1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni caso, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. PA1, V______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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