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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.69
Data decisione, Autorità: 11.03.2024, TRAM
Titolo: Bando di concorso. Acquiescenza del committente in merito allo stralcio di una condizione di gara
Incarto n. 52.2024.69
Lugano 11 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2024 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
il bando di concorso indetto il 31 gennaio 2024 dal Comune di CO 1, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti alla nuova sede divisione spazi urbani;
ritenuto, in fatto
che il 31 gennaio 2024 il Comune di CO 1, per il tramite del Municipio, Dicastero immobili, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti alla nuova sede divisione spazi urbani (FU n. 22 del 31 gennaio 2024, pag. 8 seg.);
che il termine di chiusura per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 marzo 2024; che la documentazione di gara a disposizione degli interessati comprendeva, tra gli altri, il fascicolo modulo d'offerta, contenente anche il descrittivo delle opere;
che contro il predetto bando insorge la RI 1, ditta attiva nel ramo della commessa, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale lo stralcio di un paragrafo dal titolo collaudo vetrature a pag. 7 del documento descrittivo e modulo d'offerta (pos. R040.540) in cui il committente ha previsto che
per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto Svizzero del vetro nella costruzione. Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della vetratura da parte della DL;
che la ricorrente sostiene che tale indicazione si pone in contrasto con un'altra prescrizione degli atti di gara (pos. R020.400), secondo cui sono da ritenere applicabili le norme tecniche europee, dell'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell'Istituto svizzero per il vetro nella costruzione (SIGAB);
che in via subordinata, l'insorgente chiede l'annullamento della documentazione di gara;
che con la risposta, il committente riconosce la correttezza delle argomentazioni della ricorrente e dà atto di aver già informato tutti i concorrenti che hanno scaricato il bando di concorso, con comunicazione del 20 febbraio 2024 (risposta alle domande pervenute), che il punto R040.540 delle prescrizioni speciali del capitolo CPN 392 è da stralciare, confermando nel contempo che per il collaudo ci si potrà basare sull'art. 4.3.3 della norma SIA e di conseguenza sulla documentazione tecnica SIGAB;
che l'ente appaltante dichiara pertanto di aderire alla domanda di causa formulata in via principale;
che, con la replica, la ricorrente ribadisce le proprie ragioni e chiede l'emanazione di un giudizio nel merito, protestando spese e ripetibili;
che il committente, con la duplica, si rimette al giudizio del Tribunale per quanto attiene agli oneri processuali;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che in quanto ditta attiva nel settore della commessa, la ricorrente è legittimata a contestare gli elementi del bando di concorso pubblicato dalla stazione appaltante (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine;
che trattandosi di una causa che non pone questioni di principio né di rilevante importanza, il Tribunale può decidere nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente censura una sola disposizione di gara, contenuta nel descrittivo e riferita al collaudo delle opere dopo la loro esecuzione;
che con la risposta al ricorso il committente dichiara di aderirvi e ha informato di avere già comunicato a tutti i concorrenti interessati di aver stralciato la prescrizione contestata;
che lo stralcio della predetta diposizione rientra nei limiti del potere di apprezzamento del committente, il quale, di regola entro il termine per la risposta, ha la facoltà di modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente (art. 74 cpv. 2 LPAmm);
che, stando così le cose, non resta che accogliere il ricorso;
che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'ente appaltante secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm); esso rifonderà pure alla ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Collaudo vetrature
Per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto Svizzero del vetro nella costruzione. Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della vetratura da parte della DL.
La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del Comune di CO 1. Esso rifonderà alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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