AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.150
Data decisione, Autorità: 25.03.2024, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Passaggio a funzione di classe superiore. Stipendio
Incarto n. 52.2023.150
Lugano 25 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1320) del Consiglio di Stato che l'ha trasferita e promossa quale collaboratrice scientifica II presso la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3 aumenti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 marzo 2021 RI 1, architetta in possesso di un master, è stata nominata dal Consiglio di Stato quale estimatrice a tempo pieno presso la Divisione dell'economia del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE). L'autorità di nomina l'ha iscritta nella classe 6 dell'organico con 8 aumenti. Gli anni seguenti ha beneficiato degli usuali scatti salariali, raggiungendo, il 1° gennaio 2023 la classe 6 con 10 aumenti.
B. La dipendente ha partecipato con successo al concorso pubblico per l'assunzione di due collaboratori/trici scientifici/che I o II presso il Dipartimento del territorio (DT), Ufficio della pianificazione locale. Con decisione del 15 marzo 2023 la stessa è quindi stata trasferita e promossa collaboratrice scientifica II, a tempo parziale (80%) presso la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3 aumenti.
C. Contro la predetta decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso che sia iscritta nella classe 9 con 10 aumenti. Sostiene che l'attribuzione della funzione di collaboratrice scientifica non sia da considerare quale promozione. Avendo partecipato a un concorso pubblico per un posto con mansioni e responsabilità diverse da quello precedentemente occupato, peraltro in un altro Dipartimento, al suo caso andrebbero applicate le regole valide per la definizione dello stipendio dei nuovi assunti. Le dovrebbero pertanto essere riconosciuti gli otto anni di esperienza lavorativa maturata come architetta nel settore privato, oltre ai due anni di esperienza all'interno dell'Amministrazione cantonale, per un totale di dieci aumenti all'interno della classe 9. La decisione impugnata violerebbe il principio di uguaglianza, penalizzando in modo ingiustificato i dipendenti cantonali già attivi rispetto ai candidati esterni.
D. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Conferma che lo stipendio dell'insorgente è stato stabilito correttamente, secondo quanto disposto dalle norme che regolano i casi di promozione (art. 15 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 [LStip; RL 173.300] e 54 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RDSt; RL 173.110]). Il nuovo salario è quindi stato calcolato in base all'importo del precedente, maggiorato di un aumento. Al momento della promozione la dipendente si trovava in classe 6 con 10 aumenti (fr. 89'146.- al 100%). Lo scatto superiore corrisponde a fr. annui 90'763.- (classe 6 con 11 aumenti). L'arrotondamento all'aumento corrispondente nella nuova classe 9 ha comportato l'attribuzione di 3 scatti (fr. 92'485.- al 100%). Determinante è il passaggio da una funzione a un'altra inserita in una classe superiore, a prescindere dal fatto che la nuova posizione sia in un Dipartimento diverso da quella di partenza. Al momento della sua assunzione, all'insorgente sono stati riconosciuti gli otto anni di esperienza lavorativa pregressa, con l'attribuzione di corrispondenti otto aumenti. Nei due anni di attività presso l'Amministrazione cantonale, la stessa ha poi beneficiato degli usuali scatti, raggiungendo 10 aumenti all'interno della classe 6, posizione che è poi risultata determinante per l'attribuzione del nuovo stipendio. Questo terrebbe quindi già conto in modo equo dell'esperienza lavorativa senza violare il principio della parità di trattamento.
E. Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla documentazione richiamata dal giudice delegato (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
L'art. 15 cpv. 1 LStip definisce la promozione come il passaggio individuale da una funzione a un'altra di grado superiore. La stessa, soggiunge il cpv. 2, può avvenire in seguito a:
a) occupazione di una funzione superiore resasi vacante;
b) mutamento significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della funzione.
Il cpv. 3 della norma prevede che in caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo.
2.2. Il Consiglio di Stato ha disciplinato i principi applicabili per la fissazione dello stipendio iniziale all'art. 51 LStip. In particolare, il cpv. 3 prescrive che gli anni interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. Per gli impiegati, precisa il cpv. 4 della norma, gli anni di esperienza utile sono conteggiati nel seguente modo:
a. esperienza analoga alla funzione: coefficiente 1;
b. esperienza parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0.4-0.6 in base alla valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono ponderati con un coefficiente 0.
Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale (cpv. 5).
L'art. 54 RDSt regola invece le promozioni. Il cpv. 4 nella norma stabilisce che in caso di promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe.
L'art. 15 cpv. 3 LStip rinvia all'art. 9 LStip per il calcolo dello stipendio in caso di promozione. Da ciò si deduce che di regola il dipendente andrebbe inserito al minimo della classe salariale stabilita per la nuova funzione (art. 9 cpv. 1 LStip). Sennonché, l'art. 15 cpv. 3 LStip fissa pure il principio secondo cui il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo. Il rinvio all'art. 9 LStip permette anche di contemplare la possibilità di attribuire un salario maggiore al minimo, a seconda delle circostanze (art. 9 cpv. 3 e 4 LStip). Il legislatore ha delegato all'autorità di nomina la facoltà di stabilire nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale dei candidati con esperienza, ciò che il Consiglio di Stato ha fatto all'art. 51 LStip per quanto attiene allo stipendio iniziale dei nuovi assunti. Avendo esso trattato i casi di promozione separatamente (art. 54 LStip), si deduce che esso ha voluto senz'altro escludere l'applicazione del meccanismo secondo cui gli anni di esperienza lavorativa pregressa danno diritto a un certo numero di aumenti annuali a queste fattispecie. Si può infatti partire dal presupposto che gli anni di esperienza lavorativa precedente sono già stati considerati al momento dell'assunzione, mentre gli anni di servizio presso l'Amministrazione cantonale hanno permesso gli usuali avanzamenti di carriera (cfr. STA 52.2019.374 del 14 novembre 2019). Ciò non toglie che l'autorità di nomina, che detiene ampio potere di apprezzamento in questo ambito, è libera di riconoscere uno stipendio maggiore qualora circostanze particolari lo giustifichino (art. 9 cpv. 4 LStip). Tant'è che il Consiglio di Stato si è riservato di adottare specifiche risoluzioni per stabilire il salario del dipendente in seguito a promozione (art. 54 cpv. 4 RDSt), facoltà che gli permette di prevedere correttivi in situazioni insoddisfacenti.
3.1. La funzione di estimatrice presso l'Ufficio stima ha quale compito quello di determinare la stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone per garantirne l'applicazione a tutte le leggi (cfr. descrizione della funzione, doc. 8). Le responsabilità principali della ricorrente in questo ruolo sono così definite:
Prepara il materiale necessario alla stima.
Esegue le stime previo sopralluogo nei casi necessari.
Determina la valutazione dei fondi utilizzando le procedure informatiche stabilite.
Esamina i reclami di prima istanza con eventuale sopralluogo.
Collabora attivamente con i servizi pubblici e privati coinvolti nel processo di stima dei fondi.
Si mette a disposizione, per informazione o consulenza, con gli Uffici dei Registi, i geometri e partecipa alle riunioni con i contribuenti durante il periodo di pubblicazione delle stime.
Collabora nell'esecuzione delle perizie e pratiche per i diversi enti pubblici.
Lo svolgimento di detta funzione presuppone quale requisito minimo il possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di disegnatore. Alternativamente, l'autorità di nomina richiede una formazione superiore in architettura o progettazione edile.
Il posto di collaboratrice scientifica all'Ufficio della pianificazione locale del DT prevede invece i seguenti compiti (cfr. bando di concorso, doc. C):
Esaminare atti pianificatori comunali e redigere i relativi progetti di risoluzione dell'autorità competente (CdS, DT, DST, SST).
Collaborare nell'elaborazione di progetti di Piani di utilizzazione cantonali e seguirne la procedura di adozione.
Svolgere i compiti legati all'informatizzazione dei Piani di utilizzazione (PR e PUC) ed in particolare assicurare che i geodati siano elaborati correttamente secondo i processi e le procedure vigenti.
Prestare la consulenza ai Comuni e ai Servizi incaricati dell'elaborazione di atti pianificatori.
Svolgere l'esame e redigere il preavviso di merito dell'Ufficio o per conto della Sezione su progetti stradali, progetti edilizi, decreti di protezione o altro.
Per assumere la funzione è necessario aver concluso studi accademici completi (bachelor e master).
3.2. Come sottolinea la Sezione delle risorse umane, la ricorrente, già alle dipendenze dello Stato, è passata a una funzione di classe superiore, in esito alla partecipazione a un concorso. Di primo acchito, sembrano quindi date le premesse affinché questo trasferimento sia qualificato come promozione ai sensi dell'art. 15 LStip, con conseguente applicazione del meccanismo secondo cui la nuova retribuzione va calcolata in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di uno scatto, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe. Impostazione che, come detto, si basa sul principio secondo cui l'esperienza pregressa del collaboratore è già stata presa in considerazione al momento dell'assunzione e che esprime tutta la sua ragione d'essere in frequenti casi in cui avvengono le promozioni all'interno dell'Amministrazione cantonale. Si possono infatti annoverare, tra le varie ipotesi, quella in cui un dipendente consegue un titolo che gli permette di accedere a una funzione di rango più alto, così come il passaggio a un ruolo gerarchicamente superiore resosi vacante, dopo anni di servizio che hanno permesso all'impiegato di acquisire la necessaria esperienza.
Diverso è tuttavia il caso dell'insorgente, che è passata dalla funzione di estimatrice presso il DFE a quella di collaboratrice scientifica presso il DT, cambiando completamente settore di attività e mansioni. Dal profilo retributivo, occorre rilevare che l'insorgente è stata inizialmente assunta per svolgere un lavoro che non richiedeva necessariamente la formazione universitaria in suo possesso. Di conseguenza, al momento della nomina nel 2021, gli anni di esperienza svolti all'esterno dell'Amministrazione sono stati sì considerati dando luogo a otto aumenti, ma in una classe di stipendio (6), che non riflette le effettive qualifiche dell'insorgente. Essi non trovano pertanto adeguato riconoscimento nell'attuale salario, come dimostra il fatto che, malgrado il salto di tre classi di stipendio, la sua retribuzione (fr. 92'485.-) è di poco superiore alla precedente (fr. 89'146.-). Mentre se l'insorgente avesse iniziato il suo impiego presso il DT direttamente dopo la sua esperienza nel privato, gli otto aumenti che le sarebbero stati verosimilmente riconosciuti le avrebbero consentito di accedere a una retribuzione annua di fr. 105'460.-. Poste le predette considerazioni, il trasferimento della ricorrente all'Ufficio della pianificazione locale impone di essere trattato, dal profilo retributivo, al pari di una nuova assunzione, anziché di una promozione.
Il nuovo salario va quindi fissato secondo le regole volte a definire lo stipendio iniziale dei dipendenti (art. 9 LStip e 51 RDSt) e non a quelle che reggono i casi di promozione (art. 15 LStip e 54 RDSt), che non si attagliano alla particolarità della fattispecie e conducono a un risultato manifestamente iniquo.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui stabilisce lo stipendio della ricorrente. Gli atti sono rinviati all'autorità di nomina affinché assegni all'insorgente il numero di aumenti all'interno della classe 9, tenendo conto della sua esperienza professionale pregressa secondo le regole di cui all'art. 51 LStip.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata nella misura in cui assegna all'insorgente 3 aumenti all'interno della classe 9;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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