AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.121
Data decisione, Autorità: 25.03.2024, TRAM
Titolo: Docente cantonale. Trasferimento a funzione di classe inferiore. Stipendio
Incarto n. 52.2023.121
Lugano 25 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1196) del Consiglio di Stato che ha accettato le sue dimissioni con effetto al 1° marzo 2023 dal posto di vicedirettore del Centro professionale sociosanitario infermieristico di __________ e l'ha reinserito nella sua funzione precedente di docente di cure infermieristiche collocandolo nella classe di stipendio 9 con 24 aumenti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, infermiere diplomato e già docente incaricato di cure infermieristiche nelle scuole professionali superiori del Cantone, dall'anno scolastico 2004/2005 è stato nominato docente a tempo pieno nelle scuole professionali. Contemporaneamente, è stato nominato vicedirettore della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) di __________ per il quadriennio 2004/2008. Tale nomina è stata regolarmente rinnovata fino al quadriennio 2020/2024 in cui, come vicedirettore del Centro professionale sociosanitario infermieristico di __________ (CPS), a cui è affiliata la SSSCI, RI 1 era inserito nella classe di stipendio 11.
B. Dal 5 ottobre 2021 al 6 marzo 2023 RI 1 è stato assente dal posto di lavoro per malattia. Il dipendente è stato visitato a due riprese dal medico del personale che, data la prognosi incerta e la durata dell'inabilità lavorativa, ha inoltrato una notifica di rilevamento tempestivo all'assicurazione invalidità. In ultima analisi, il 9 novembre 2022, il medico del personale ha ipotizzato un rientro al lavoro da gennaio 2023, inizialmente a tempo parziale e in altra sede.
C. RI 1, rammentando i noti problemi di salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di vicedirettore con effetto al 28 febbraio 2023, per rientrare nella funzione di docente a partire dal 1° marzo 2023. Scelta intrapresa dopo aver vagliato una proposta di impiego alternativo.
D. Con decisione dell'8 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha accettato le dimissioni e, a contare dal 1° marzo precedente, ha reinserito il medesimo nella funzione di docente di cure infermieristiche nelle scuole professionali, con sede di servizio nel CPS di __________. L'autorità di nomina l'ha inoltre collocato nella classe di stipendio 9 con 24 aumenti.
E. Contro la predetta decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la riforma nel senso di attribuirgli la classe 11 con 24 aumenti a decorrere dal 1° marzo 2023, mentre dal 1° marzo 2025 la 10 con 24 aumenti. Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che dopo la sua lunga assenza per malattia (sindrome da burnout), gli era stato proposto dal capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale un reinserimento come docente in classe 10 con 24 aumenti. Solo una volta ricevuta la decisione impugnata avrebbe appreso del suo collocamento il classe 9 con 24 aumenti. La risoluzione sarebbe lesiva del principio della buona fede, nonché del diritto di essere sentito. Il declassamento, che comporta una minor entrata annua di fr. 17'339.- lordi, si rivelerebbe sproporzionato e svilente. Il ricorrente pretende quindi che gli sia garantito per due anni lo stipendio precedente, in applicazione dell'art. 55 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110). Ricorda inoltre che prima di assumere la funzione di vicedirettore ricopriva il ruolo di docente, in classe 31 del vecchio sistema retributivo. Il passaggio al nuovo modello salariale ha collocato i docenti che si trovavano in classe 31-33 nell'attuale classe 10, attribuita al docente di scuola specializzata superiore (SSS) con titolo accademico. Un declassamento era pertanto tuttalpiù possibile in classe 10 con 24 aumenti. Ricorda inoltre che per l'art. 9 cpv. 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), l'autorità di nomina ha la facoltà di accordare uno stipendio maggiore quando ciò è giustificato da circostanze speciali. La sua esperienza e i suoi titoli di studio, in particolare il Master I livello (MAS) in gestione della formazione per dirigenti di istituzioni formative (GeFo) rilasciato dall'USI, pur non essendo di rango accademico, gli consentirebbero in ogni caso di ambire alla classe 10.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Esso contesta innanzitutto che il caposezione abbia assicurato all'insorgente l'inserimento nella decima classe di stipendio. Il salario sarebbe poi stato determinato in modo corretto: i docenti SSS che non dispongono di un titolo accademico sono collocati in classe 9, mentre la classe 10 è riservata a chi possiede una laurea universitaria. L'insorgente vanta un diploma di infermiere rilasciato dalla Scuola cantonale infermieri di Bellinzona e un certificato di infermiere in cure urgenti conseguito presso la Scuola cantonale di cure urgenti di Bellinzona. Titoli appartenenti al livello terziario B, ossia il livello terziario non universitario. Inoltre, le norme che regolano la definizione del salario iniziale dei neo assunti non entrerebbero in linea di conto, siccome il ricorrente è già alle dipendenze del Cantone. Nemmeno l'art. 55 cpv. 1 RDSt, invocato dall'insorgente, sarebbe applicabile alla presente fattispecie, in quanto limitato al caso in cui vi è la soppressione di un posto di lavoro.
G. Con la replica, l'insorgente ribadisce le proprie tesi e cita diversi esempi di colleghi docenti inseriti in classe 10 malgrado non dispongano di un titolo universitario.
H. L'autorità di nomina, con la duplica, conferma la propria posizione. Osserva che, se alcuni docenti sprovvisti di titoli di studio accademici dovessero essere stati erroneamente collocati in classe 10, ciò non darebbe il diritto al ricorrente di rivendicare lo stesso trattamento.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra assumere le prove richieste dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non si rende in particolare necessario richiamare la documentazione relativa agli altri dipendenti della SSSCI: per i motivi che saranno meglio esposti, l'accertamento di un trattamento più vantaggioso a taluni docenti in possesso delle stesse qualifiche del ricorrente non modificherebbe l'esito del ricorso. D'altro canto, l'insorgente ha già prodotto alcuni documenti attestanti la situazione professionale di alcuni colleghi. Per la stessa ragione, l'audizione testimoniale di __________ e __________, rispettivamente già direttore e vicedirettore della SSSCI, non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale ulteriori elementi utili per il giudizio. Non occorre infine sentire come teste il caposezione __________ in merito alle rassicurazioni che avrebbe fornito al ricorrente sull'inserimento nella decima classe di stipendio. Come meglio si vedrà, la questione non è determinante per l'esito della vertenza.
2.1. L'art. 16 cpv. 1 LStip prevede che in caso di trasferimento a posizione di classe inferiore, il nuovo salario deve corrispondere almeno allo stipendio della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati (cpv. 1) e rinvia al Governo la facoltà di precisare le condizioni per regolamento (cpv. 2). L'art. 55 cpv. 1 RDSt precisa che in caso di soppressione di posto, derivante dall'abbandono del compito, da riorganizzazione interna, da inabilità lavorativa o da un trasferimento del compito all'esterno dell'Amministrazione cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali, il titolare che viene trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per un massimo di due anni. Il testo di quest'ultima norma è ambiguo. Sembra infatti che la possibilità di garantire lo stipendio precedente al dipendente trasferito sia attuabile solo in due ipotesi: una soppressione del posto oppure un caso di situazioni conflittuali. Le altre eventualità, menzionate dopo la locuzione “derivante da”, appaiono esempi in cui si può verificare una soppressione del posto. Tuttavia, al contrario delle altre evenienze (segnatamente l'abbandono del compito o il trasferimento dello stesso all'esterno dell'amministrazione) l'inabilità lavorativa non giustifica la soppressione del posto di lavoro. Il legislatore non può pertanto che averla prevista quale opzione a sé stante, a tutela del dipendente che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la funzione per cui era stato assunto ed è trasferito in un'altra, di rango inferiore.
2.2. Prima di entrare nel merito della censura, val la pena premettere che la decisione impugnata ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente dalla funzione di vicedirettore a quella di docente. In effetti, benché lo stesso abbia rassegnato le dimissioni, queste non hanno messo fine al rapporto di impiego, per cui l'attribuzione del ruolo di docente non configura una nuova assunzione. Anche l'autorità di nomina ritiene che l'insorgente vada trattato come docente “in carriera” e non al primo impiego. Di conseguenza, alla fattispecie non si applicano le norme regolanti il salario iniziale (art. 9 LStip), bensì quelle applicabili al trasferimento ad altra funzione (art. 18a LORD e 16 LStip), che nel caso concreto è avvenuto su richiesta del ricorrente e non per imposizione unilaterale del Consiglio di Stato. A ragione quindi, il Governo nega che al caso di specie sia applicabile l'art. 9 cpv. 4 LStip, che prevede la possibilità di stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari. Posta questa premessa, si rileva che l'insorgente, dopo un lungo periodo in cui ha svolto il ruolo di vicedirettore del CPS, ha dato le dimissioni ed è tornato a occupare il posto di docente. La rinuncia alla carica è avvenuta dopo un notevole periodo di inabilità lavorativa per malattia, che ha comportato la notifica del caso al servizio di rilevamento tempestivo all'Assicurazione invalidità. La ripresa dell'attività professionale nel ruolo di vicedirettore è stata esclusa dal medico del personale, che ha previsto un graduale reinserimento nel mondo del lavoro del ricorrente, purché in altra sede. Date queste circostanze, è evidente che le dimissioni del ricorrente, ancorché spontanee, sono dipese dai problemi di salute che lo hanno costretto ad assentarsi a lungo dal servizio. Il motivo del suo trasferimento discende pertanto a non averne dubbio dalla sua inabilità lavorativa, che non gli avrebbe permesso un reintegro nella funzione di vicedirettore. A norma dell'art. 55 cpv. 1 RDSt all'insorgente va quindi garantito lo stipendio precedente per un massimo di due anni. Su questo punto il ricorso va accolto e gli atti rinviati all'autorità di nomina, per nuova decisione.
Il Governo nega che i diplomi in possesso dell'insorgente possano dare diritto all'inserimento in classe 10. Se ciò sia avvenuto per taluni docenti, si tratterebbe di un errore.
3.2. A norma dell'art. 2 cpv. 1 LStip l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LORD per quanto attiene al loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione. Per i docenti cantonali, precisa l'art. 45 cpv. 2 RDSt, la classe di stipendio è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione amministrativa del DECS tenuto conto della formazione e dell'esperienza nell'ambito formativo e/o professionale. Il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) costituisce la pianta organica e stabilisce la classe di stipendio prevista per ogni singolo posto di lavoro. Per quanto attiene ai docenti di scuola specializzata superiore, esso distingue tra docente SSS con titolo accademico (BA o MA), collocato in classe 10, docente SSS con titolo terziario B, a cui è assegnata la classe 9 e infine docente SSS senza titolo, in classe 8.
3.3. Secondo il vecchio ordinamento retributivo, in vigore per i docenti fino al 31 agosto 2017, i docenti della SSSCI erano divisi in tre categorie: docenti con titolo accademico (classi 33-34), con titolo intermedio (bachelor SUP o U o equivalente; classi 31-33) e docenti con diploma SSS o maestria o attestato professionale (classi 31-32; cfr. BU 10/2016 pag. 95 segg.).
Il 15 ottobre 2007, la Divisione della formazione professionale ha emanato una risoluzione, intimata alla Sezione amministrativa del DECS e alla Sezione delle risorse umane, nell'ambito della revisione delle classificazioni dei docenti delle scuole specializzate superiori che ha introdotto le predette distinzioni a seconda del titolo di studio conseguito dal docente. L'obiettivo della risoluzione consisteva nel definire, ai fini della classificazione salariale, i titoli di scuola specializzata superiore, rispettivamente i diplomi di scuola superiore da considerare equivalenti al bachelor. Ciò, considerando che dall'autunno precedente, in Svizzera le scuole universitarie professionali avevano introdotto nella propria offerta formativa anche i curricoli del settore sanitario e che, a differenza di altri rami di studio, la Confederazione non aveva ancora emanato normative in materia di conversione dei vecchi titoli di scuola superiore con i nuovi titoli di scuola universitaria professionale. La Divisione, tra le altre cose, ha quindi risolto che (dispositivo n. 2):
[p]er la conversione in bachelor di SUP (titolo intermedio) dei titoli di scuola superiore ai fini della revisione della classificazione salariale vengono adottati i parametri indicati nel progetto di data 20 marzo 2007 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e su questa base sono riconosciuti come di livello equivalente al bachelor di scuola universitaria professionale il titolo di scuola superiore combinato con la pratica di 2 anni e, in alternativa, con i seguenti titoli di studio postdiploma;
a) certificato di specializzazione rilasciato dalla Scuola superiore in cure infermieristiche di Bellinzona o dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio nei seguenti indirizzi; anestesia, cure intense, cure urgenti e pronto soccorso, geriatria, pediatria, oncologia, salute mentale, salute pubblica;
b) diploma di formazione superiore rilasciato dalla scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio e in precedenza dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI) di Losanna, nei seguenti indirizzi gestione, insegnamento, clinico.
3.4. È possibile che in passato l'autorità, sulla base di questa risoluzione della Divisione della formazione professionale, abbia ritenuto i diplomi elencati nella stessa equivalenti a un bachelor di scuola universitaria professionale e di conseguenza abbia classificato gli insegnanti in possesso di questi titoli come docenti con titolo intermedio.
Tali direttive, interne, erano sostanzialmente destinate a colmare un vuoto normativo. La materia, tuttavia, è attualmente regolata dall'art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza federale del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale del 4 luglio 2000 (RS 414.711.5). La norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce i presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche. Sul rilascio del titolo decide la SEFRI, che in caso di accoglimento della domanda autorizza il richiedente a portare il titolo di una scuola universitaria professionale (art. 5 e 7 della predetta ordinanza). Non spetta pertanto all'autorità di nomina determinarsi sull'equivalenza del titolo in possesso del ricorrente con un diploma di scuola universitaria professionale.
Il docente, per sua stessa ammissione, non dispone di un titolo di studio accademico che gli permetta di ambire alla classe di stipendio 10. L'inserimento in classe 9, con il massimo degli aumenti, è pertanto conforme a quanto stabilito dal RClass e dall'art. 16 cpv. 1 LStip. Allo stesso è comunque aperta la possibilità di ottenere la citata autorizzazione da parte del competente organo federale e chiedere, se del caso, una rivalutazione della propria posizione.
3.5. Per quanto attiene alla situazione degli altri docenti attivi presso la SSSCI, dalla documentazione prodotta dall'insorgente (in particolare la tabella di conversione delle funzioni doc. K e i diplomi di due colleghi docenti doc. M-N) risulta tutto sommato verosimile che almeno due di essi, al momento del passaggio alla nuova scala stipendi, siano stati inseriti in classe 10 senza disporre di titoli di studio accademici.
Tale circostanza, anche qualora fosse comprovata, non permetterebbe al ricorrente di invocare con successo la parità di trattamento nell'illegalità per ottenere la medesima posizione salariale assegnata, per errore, ai suoi colleghi. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che una precedente violazione della legge non attribuisce in principio un diritto allo stesso trattamento illegale. Nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio, rispettivamente che continui ad esserlo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6). Ammettere il contrario sarebbe un invito all'autorità a perseverare nell'errore (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II edizione, Cadenazzo 2002, n. 443 con rinvii; DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6, 127 I 1 consid. 3a, 122 II 446 consid. 4a). Nel caso concreto, il Governo ha confermato che in assenza di titoli di studio accademici non è lecito che i docenti SSS siano inseriti nella decima classe dell'organico, di modo che non vi è motivo di ritenere che il medesimo intenda in futuro assumere a queste condizioni dipendenti che ne siano sprovvisti. Anche questa censura va quindi respinta.
4.1. L'art. 9 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60, 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1 e rinvii).
4.2. Competente a determinare lo stipendio dei docenti è il Consiglio di Stato quale autorità di nomina (art. 9 cpv. 1 LStip), circostanza che il ricorrente non poteva ignorare. Nessuna rassicurazione degna di tutela poteva quindi emanare dal caposezione. Già per questo motivo, non vi sono gli estremi per costringere l'autorità a dare seguito alle aspettative suscitate da eventuali informazioni erronee che quest'ultimo dovesse aver rilasciato.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. il dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata è annullato;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 900.-) e dello Stato per l'altra metà (fr. 900.-). Al ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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