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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.427
Data decisione, Autorità: 26.02.2024, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Incarico diretto con più offerte. Aspetti formali
Incarto n. 52.2023.427
Lugano 26 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2023 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 3 novembre 2023 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a una procedura di incarico diretto con più offerte, ha aggiudicato la fornitura di mobilio per l'allestimento della scuola dell'infanzia alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 ottobre 2023, uno studio di architettura incaricato dal Municipio del Comune di CO 2 ha richiesto per posta elettronica a tre ditte, tra cui la RI 1 e la CO 1, un'offerta per la fornitura e il montaggio di arredo mobile occorrente nell'ambito della ristrutturazione e dell'ampliamento del centro scolastico comunale. La richiesta d'offerta allegata indicava che si trattava di una procedura per incarico diretto con il coinvolgimento di tre offerenti al massimo. Alle aziende interpellate sono stati trasmessi un modulo d'offerta e un documento con le condizioni generali d'appalto. L'offerta era da ritornare per posta elettronica, compilata e firmata, entro il 16 ottobre 2023.
Il modulo d'offerta contemplava le prestazioni di fornitura e montaggio, suddivise nelle categorie arredo SI, arredo SE, cucina, e quelle di trasporto.
Il documento indicava che le opere sarebbero state aggiudicate all'offerta dal minor prezzo (pag. 3, pos. 230).
B. Le tre ditte hanno inoltrato la propria offerta entro il termine previsto. La RI 1 ha proposto un prezzo di fr. 43'759.58 IVA inclusa, mentre la CO 1 di fr. 43'374.- IVA inclusa.
C. Con separati e-mail del 18 ottobre 2023, la progettista incaricata dal committente, facendo riferimento a una precedente telefonata, ha chiesto ai concorrenti di aggiornare il prezzo offerto in relazione all'arredo della scuola dell'infanzia (SI), considerando che le stesse andavano previste per tre sezioni e non per una sola. Se necessario, ha soggiunto, anche il prezzo del trasporto poteva essere adeguato. La medesima ha quindi inoltrato ai concorrenti la prima pagina del modulo d'offerta, in cui erano ricapitolate le voci principali ed era indicato il prezzo finale. In questa nuova versione, al capitolo riguardante l'arredo SI è stato aggiunto uno spazio per indicare il prezzo, che andava poi moltiplicato per 3.
D. a. Lo stesso giorno, la CO 1 ha inoltrato per posta elettronica la prima pagina compilata, aggiornando il prezzo per il capitolo arredo SI, che ha moltiplicato per 3 rispetto all'offerta originale. Ha pure adeguato i costi di trasporto, che da 1'000.- sono passati a 1'500.-. Il totale ammontava a fr. 64'433.- IVA inclusa.
b. La RI 1 non ha utilizzato il nuovo foglio inviato dalla consulente del committente, ma ha compilato per intero la prima versione del modulo d'offerta, rispedendola alla progettista per e-mail. Ha adeguato il prezzo della fornitura dell'arredo SI, moltiplicando per tre quello originale, e ha pure corretto il prezzo del trasporto, che da fr. 400.- è passato a fr. 620.-. L'importo totale è quindi stato aggiornato in fr. 67'248.95 IVA inclusa.
c. La terza concorrente ha offerto le prestazioni al prezzo complessivo di fr. 69'910.25.
E. Il 3 novembre 2023 il committente ha deliberato la commessa alla CO 1. Alla RI 1, l'ente appaltante ha semplicemente comunicato di aver deliberato i lavori ad altra ditta.
F. Contro la predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Subordinatamente, domanda il rinvio degli atti al committente per nuova decisione e, in via ancor più subordinata, l'accertamento dell'illiceità della delibera. Eccepisce innanzitutto la violazione del proprio diritto di essere sentita, da un lato per carenza di motivazione della decisione impugnata e, dall'altro lato, perché non le sarebbe stato garantito un accesso agli atti sufficientemente esteso. Nel merito, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria andava esclusa siccome mancante della firma, e pertanto irrimediabilmente viziata.
G. All'accoglimento del gravame si oppone il committente, contestando innanzitutto di aver violato il diritto di essere sentita della ricorrente, che ha potuto inoltrare un ricorso motivato, senza subire alcun pregiudizio. Sostiene inoltre che l'offerta dell'aggiudicataria, inoltrata entro il termine impartito, era firmata. Il documento trasmesso successivamente, su richiesta della consulente del committente, per ovviare all'errore del modulo d'offerta che non prevedeva i quantitativi corretti, non costituirebbe una nuova offerta. Il fatto che questo non sia stato sottoscritto dall'aggiudicataria non è una lacuna formale che comporta l'esclusione dell'offerta, considerato inoltre che la procedura per incarico diretto concorrenziale è caratterizzata dall'assenza di un formalismo particolare. D'altro canto, pure la ricorrente ha inviato un documento di adeguamento dell'offerta diverso da quello consegnato a questo scopo dalla committenza.
H. Con motivazioni analoghe, che saranno semmai riprese in seguito, l'aggiudicataria ha avversato il gravame.
I. Con la replica e le dupliche le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto qui interessa, in seguito.
J. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dal committente e la documentazione esibita dalle parti permettono al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.
La censura va d'acchito respinta siccome, per quanto la decisione impugnata difettasse di ogni dettaglio in merito al criterio di aggiudicazione e alla scelta dell'offerente, il vizio non ha causato alcun pregiudizio alla ricorrente, che ha reperito tutte le informazioni necessarie e ha potuto visionare la documentazione utile per allestire il proprio ricorso in modo compiuto. Essa ha infatti contestato la delibera in favore della CO 1, eccependo la mancata firma dell'offerta, di cui ha persino prodotto una copia. Essa ha inoltre avuto ampio accesso alla documentazione integrale in questa sede, nonché alle spiegazioni del committente, e ha avuto modo di esprimersi in merito. Ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe quindi sanato dinanzi a questo Tribunale, che rivede liberamente fatti e diritto.
L'art. 7 cpv. 4 LCPubb, prevede che nella procedura a incarico diretto possono essere richieste in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito, l'art. 13c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3). Queste norme disciplinano il cosiddetto incarico diretto comparativo o concorrenziale.
Secondo la ricorrente, l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione per aver presentato un'offerta sprovvista della firma.
4.1. L'esigenza di firmare le offerte, pena l'esclusione in caso di inosservanza, è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 604; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, 3. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 482; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 4.1). L'esclusione delle offerte prive di firma è inoltre sancita dall'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Dal momento che la legge prescrive la forma scritta per le offerte richieste nell'ambito di un incarico diretto concorrenziale (art. 7 cpv. 4 LCPubb e 13c cpv. 2 RLCPubb/CIAP), la loro sottoscrizione costituisce, anche in questo tipo di procedura, un presupposto di validità delle stesse. Per il resto, l'incarico diretto comparativo si caratterizza per l'assenza di particolari esigenze formali e non bisogna pertanto mostrarsi troppo severi nell'esame delle offerte (cfr. STA 52.2022.406 del 9 marzo 2023 consid. 4). Una peculiarità di questa procedura risiede nel fatto che le offerte non devono necessariamente essere richieste contemporaneamente, ma possono essere sollecitate anche una per volta (art. 13c cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Diversamente da quanto avviene con le procedure aperta e selettiva, le offerte non devono quindi essere aperte simultaneamente (cfr. scheda informativa dell'UVCP genere e scelta della procedura del 1° marzo 2022, pag. 19, punto 4.3).
4.2. Nel caso concreto, alle offerenti è stato richiesto di inoltrare le offerte per posta elettronica. Esse hanno quindi inviato all'indirizzo e-mail della consulente del committente una copia in formato .pdf dell'offerta. Quella dell'aggiudicataria, al pari delle altre due, era firmata a mano e munita del timbro dell'azienda.
Le offerenti sono poi state sollecitate ad adeguare il prezzo alle esigenze del committente, che aveva omesso di indicare il quantitativo corretto (tre aule anziché una). La richiesta è avvenuta in modo del tutto informale, senza la fissazione di un termine preciso, ma con l'invito a procedere al più presto ("sarebbe ottimale averlo entro sera", rispettivamente "entro giovedì sera", ossia il giorno dopo, per quanto attiene alla richiesta formulata alla ricorrente). Il nuovo foglio di copertina inviato dalla deliberataria era sprovvisto della firma.
Prima di esaminare se, come ritiene l'insorgente, questa mancanza sia così grave da imporre l'esclusione della deliberataria dalla procedura, occorre osservare che il committente si è accontentato di richiedere l'invio di una copia delle offerte per posta elettronica: nessuna di quelle ricevute soddisfaceva pertanto il requisito della forma scritta. A questo proposito, atteso che le ditte hanno adottato questa modalità di comunicazione in buona fede, su esplicita richiesta dell'ente appaltante, tale irregolarità non deve pregiudicare la loro possibilità di ottenere la commessa. Il difetto sarebbe infatti facilmente sanabile chiedendo alle offerenti di trasmettere il documento originale.
Posta questa premessa e tornando al quesito di sapere se l'offerta della deliberataria possa conseguire l'aggiudicazione, va innanzitutto considerato che l'invio del foglio di copertina aggiornato con i quantitativi corretti si è reso necessario per rimediare a una manifesta svista del committente e non per ragioni riconducibili all'offerente e, inoltre, che alla stessa non è stato fissato alcun termine perentorio a questo scopo. Pertanto, alla luce di tutte le predette circostanze, la mancanza della firma sul nuovo documento non costituisce nel caso concreto un vizio tale da imporre l'esclusione della deliberataria. Il committente avrebbe infatti semmai dovuto invitarla a sanare il difetto entro un termine ragionevole. A maggior ragione se si pensa che, come testé ricordato, nell'aggiudicazione per incarico diretto con più offerte non occorre che le stesse siano aperte simultaneamente. Tant'è vero che la ricorrente è stata invitata a correggere l'importo finale entro il giorno successivo rispetto alle altre due ditte. La censura va quindi disattesa.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà all'aggiudicataria e al committente, entrambe patrocinate, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà fr. 1'500.- sia al committente sia all'aggiudicataria.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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