AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.349
Data decisione, Autorità: 23.01.2023, TRAM
Titolo: Scolarizzazione speciale
Incarto n. 52.2022.349
Lugano 23 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2022 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4811) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 16 maggio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in materia di scolarizzazione speciale della figlia RI 3;
ritenuto, in fatto
A. RI 3, nata il 4 ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita da un docente di sostegno pedagogico.
B. a. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza classe.
b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: , ispettrice aggiunta, M, capogruppo del servizio di sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico, , direttore dell'istituto scolastico e S, docente titolare) ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno da parte dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di sostegno pedagogico.
C. Al termine del monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura supplementare di pedagogia a favore di RI 3.
D. Al termine dell'anno scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare.
E. a. Con risoluzione del 5 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2, genitori di RI 3, contro la decisione dipartimentale. Il Governo ha innanzitutto disatteso la censura di violazione del diritto di essere sentito, considerando che i genitori sono stati adeguatamente coinvolti dall'autorità nel corso della procedura. Nel merito, ha tutelato la misura adottata, ritenendola rispondente ai bisogni educativi della minore sulla base delle valutazioni scaturite durante l'anno di monitoraggio.
b. Il medesimo giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il ricorso presentato dai genitori dell'alunna contro la decisione di mancata promozione in quinta elementare.
F. Con un unico atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori. Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso scolastico nella classe quinta della scuola di __________. Chiedono inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In sintesi, i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli progressi nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la quinta elementare in un istituto regolare.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Anche il DECS domanda di respingere il gravame, confermando la presa di posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.
H. I ricorrenti non hanno replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________, in via cautelare.
Considerato, in diritto
1.2. Il Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc. 52.2022.350) e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che scaturiscono a loro volta da gravami interposti contro decisioni di autorità diverse, la cui trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo il Governo richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.99 (concernente il ricorso contro la decisione di mancata promozione in quinta elementare) è annesso agli atti.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi a disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile dal momento che il monitoraggio dell'allieva condotto dai professionisti incaricati, comprendente anche test specialistici, appare sufficientemente accurato e attendibile, ciò che non rende necessario un ulteriore parere. Nemmeno sentire , responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito l'allieva al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori elementi utili, ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso una presa di posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M e del docente S__________ emergono già con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti.
1.4. Non si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le posizioni radicate delle parti.
2.2. A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp). L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione (cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa, l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4 LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2 RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).
3.2. Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, ha innanzitutto ritenuto che la misura della scolarizzazione speciale è stata disposta dopo un lungo iter di valutazione dell'allieva. Esso ha quindi esposto il percorso scolastico di RI 3, ricordando in particolare il rallentamento alla scuola dell'infanzia e la ripetizione della terza elementare. L'autorità ha quindi riportato il bilancio finale stilato da M__________ in esito alla procedura di monitoraggio, in cui questa indica che l'allieva
presenta delle fragilità a livello di linguaggio (comprensione e espressione) che si ripercuotono negli apprendimenti, come anche delle fragilità a livello di alcune abilità cognitive (attenzione, memoria, funzioni cognitive di livello superiore, risoluzione di problemi) nonché un ritmo d'apprendimento più lento rispetto ai compagni (linguaggio, acquisizione di nuove abilità). Di fronte a nuove situazioni RI 3 si sente insicura e tende a bloccarsi o evitare l'attività se non accompagnata in modo individualizzato da un compagno o un adulto.
Per i primi 3 anni della scuola elementare, RI 3 ha beneficiato di un accompagnamento OPI (per i primi due anni, per 6 UD a settimana e per il terzo anno per 10 UD a settimana). Lo scorso anno i genitori si sono opposti alle ore OPI e quindi da ottobre 2020, l'accompagnamento è stato interrotto. Ad oggi, nonostante i due anni in più e tutte le misure di sostegno attuale, il divario con i compagni di classe è aumentato notevolmente e RI 3 fatica a seguire i ritmi della classe. È per questo motivo che si pensa che il passaggio ad una scolarizzazione speciale sia la scelta migliore per continuare ad accompagnare RI 3 in maniera più mirata nel suo percorso scolastico.
Il Governo ha pertanto concluso che, malgrado il rallentamento e gli aiuti messi in atto per sostenere l'allieva, quest'ultima non ha mostrato un'evoluzione che possa far ipotizzare il proseguimento del suo iter scolastico nella scuola ordinaria.
La conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato va tutelata. Infatti, la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle precedenti misure messe in atto a favore dell'allieva sin dall'inizio della scolarizzazione. Il rapporto dettagliato stilato dalla Capogruppo del servizio di sostegno pedagogico del circondario del __________ valuta diversi aspetti e competenze dell'alunna e risulta ben motivato e sostanziato da esempi concreti e riscontri oggettivi (segnatamente test specifici). Questo è inoltre corredato dai rapporti e dalle tabelle di monitoraggio della docente di sostegno pedagogico e del docente titolare, da cui emerge che la quasi totalità delle competenze attese dall'alunna non è stata acquisita. D'altra parte, sulla valutazione in quanto tale i ricorrenti non si confrontano compiutamente omettendo di muovere critiche puntuali. Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi dall'accurato parere degli esperti i quali, senza incorrere in violazioni del diritto, giungono alla conclusione che la misura della scolarizzazione speciale si rivela la più adeguata ai bisogni dell'allieva. Le generiche critiche dei ricorrenti in relazione alla condotta del gruppo operativo non consentono di mettere in dubbio l'attendibilità delle predette conclusioni. A questo proposito, si rileva che i ricorrenti sono stati resi partecipi al processo di valutazione e che era senz'altro stato spiegato loro che l'allieva seguiva un percorso differenziato. Ciò è stato comunicato agli stessi al più tardi con scritto del 24 marzo 2022 dell'Ispettorato scolastico del __________, nel quale sono stati riassunti i contenuti dell'incontro tra i genitori del 28 gennaio 2022 e i membri del gruppo operativo, a cui hanno partecipato anche due operatori della Croce rossa. Nello scritto, il cui contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno scambio di vedute tra il padre di RI 3 e il docente titolare, in cui quest'ultimo ha spiegato che i risultati raggiunti dalla bambina erano adattati all'allieva e non permettevano di avvicinarsi agli obiettivi di quarta elementare. Ha illustrato anche che era in atto una differenziazione e che una valutazione molto buona (5.5) non si riferiva agli obiettivi scolastici di quarta elementare, bensì ai traguardi personali della bambina.
Visto quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di provvedimenti cautelari.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
Non si preleva tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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