AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.105
Data decisione, Autorità: 11.07.2024, ICCA
Titolo: Reclamo in materia di spese e ripetibili
Incarto n. 11.2022.105
Lugano 11 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa OR.2022.29 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 9 febbraio 2022 da
RE1, C______ (patrocinato dall'avv. PA1, L______)
contro
AO1, B______ (patrocinato dall'avv. PA2, L______),
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da RE1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 giugno 2022;
Ritenuto
in fatto: A. RE1 è proprietario della particella n. 955 RFD di L______, sezione di C______. Il fondo confina a nord con la particella n. 954 e a est con la particella n. 958, le quali risultano appartenere, in comproprietà un mezzo ciascuno, a AO1 ed E______ A______.
B. Il 9 febbraio 2022 RE1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che AO1 fosse condannato a eliminare a proprie spese parte del tetto dell'abitazione posta sulla particella n. 954, come pure a togliere uno scolo della grondaia, a rimuovere un'antenna parabolica installata sullo stesso fondo, a estirpare o spostare tutte le piante ad alto fusto a confine della particella n. 958 e a togliere o spostare una tettoia sporgente dell'abitazione situata sul medesimo fondo. In subordine RE1 ha chiesto di essere autorizzato a levare ‟ogni ramo e radice di piante ed alberi presenti sul confineˮ della particella n. 958.
C. Nella sua risposta del 21 aprile 2022 AO1 ha eccepito la propria carente legittimazione passiva, facendo valere che le particelle n. 954 e n. 958 sono intestate per un mezzo a sua moglie, sicché non bastava convenire in giudizio lui soltanto. Egli ha proposto così di limitare il procedimento all'esame dell'eccezione, postulando il rigetto della petizione nel merito. Invitato a presentare osservazioni, RE1 ha opposto il 4 maggio 2022 che la moglie del convenuto non risultava essere ancora in vita.
D. AO1 ha replicato il 24 maggio 2022, precisando che sua moglie era deceduta il 29 agosto 1998 e mantenendo la propria posizione. Mediante lettera del 2 giugno 2022 RE1 ha poi comunicato al Pretore di ritirare la petizione, di modo che con decreto del 3 giugno 2022 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a carico dello stesso RE1, tenuto a rifondere a AO1 fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2022, chiedendo che gli oneri processuali siano ridotti da fr. 600.– a fr. 350.– e le ripetibili da fr. 1000.– a fr. 780.–. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2022 AO1 propone di respingere il reclamo. Invitato anch'egli a esprimersi, il Pretore è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 1 con rimando). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato al legale dell'attore il 7 giugno 2022 (tracciamento degli invii n. ..__.____, agli atti). Introdotto il 20 giugno, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
a) In concreto l'azione negatoria promossa da RE1 era una controversia patrimoniale e aveva perciò un valore litigioso determinabile. L'art. 18 LTG (recte: art. 7 cpv. 2 LTG: RL 178.200) riguardante le cause con valore “non determinabile” invocato dal reclamante non è dunque di alcuna pertinenza. Ora, nelle cause con valore litigioso determinabile la tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore medesimo (art. 7 cpv. 1 LTG). La prima questione è sapere di conseguenza, nel caso in esame, qual è il valore litigioso e quale tassa di giustizia avrebbe presumibilmente potuto riscuotere il Pretore se il processo fosse giunto al termine.
b) Nella petizione RE1 aveva indicato il valore litigioso come ‟indeterminato, superiore a fr. 30 000.–ˮ. AO1 non ha mosso obiezioni al proposito e in concreto un valore litigioso superiore a fr. 30 000.– appare verosimile. Se fosse giunta al termine, trattandosi di un processo ordinario la causa avrebbe giustificato così una tassa di giustizia compresa tra fr. 2500.– e fr. 5000.– (aliquota per valori litigiosi tra fr. 30 000.– e fr. 50 000.–: art. 7 cpv. 1 LTG) secondo il valore, la natura e la complessità del procedimento (art. 2 cpv. 1 LTG). Dati più precisi sul valore litigioso non si evincono in concreto dall'incarto. Comunque sia, si volesse anche supporre che tale valore fosse di poco superiore a fr. 30 000.–, la natura e la complessità della causa non apparivano elementari, ove appena si consideri che l'azione negatoria si articolava in quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà, le quali avrebbero verosimilmente implicato un'adeguata istruttoria. Ne segue che, fosse giunto al termine, il procedimento cautelare avrebbe prevedibilmente potuto giustificare una tassa di giustizia di almeno fr. 3500.–.
c) La causa essendo terminata anzitempo, la tassa di giustizia sarebbe poi stata da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). In concreto la procedura ha comportato l'intimazione della petizione al convenuto, la rubricazione dei documenti prodotti dalle parti, una richiesta di anticipo per le spese processuali presumibili, una proroga del termine per presentare la risposta, un'ordinanza con la fissazione di un termine per pronunciarsi sulla richiesta del convenuto di limitare il procedimento alla questione della legittimazione passiva, la fissazione di un termine al convenuto per esprimersi sulla data del decesso della moglie, un'ulteriore ordinanza con la fissazione di un termine per presentare conclusioni scritte sulla questione della legittimazione passiva e infine il decreto di stralcio. In circostanze del genere una tassa di giustizia di fr. 600.– (meno di un quinto rispetto ai fr. 3500.– per la causa completa) appariva senz'altro ragionevole alla luce degli atti di procedura compiuti. In proposito il reclamo manca di consistenza.
sostiene che nel caso specifico conviene definire le ripetibili secondo il dispendio orario. L'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento dispone invero che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Prima di far capo a tale eccezione giova determinare tuttavia l'entità delle ripetibili risultanti dall'ordinaria applicazione della tariffa secondo il criterio ad valorem riferibile a pratiche con valore determinato o determinabile.
a) Si è visto dianzi che l'azione negatoria promossa da RE1 non appariva di elementare semplicità, ove appena si consideri che essa si articolava in quattro richieste di giudizio a tutela della proprietà e avrebbero verosimilmente implicato un'adeguata istruttoria. Si trattava dunque sostanzialmente, a un primo esame come quello consentito dagli atti, di un processo di media complessità. Dato un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, l'indennità per ripetibili in caso
di patrocinio portato a termine sarebbe ammontata così a fr. 4500.– (15% del valore litigioso). Il processo essendo però terminato anzitempo per desistenza, l'indennità spettante al convenuto sarebbe stata da moderare in ossequio all'art. 13 cpv. 2 del menzionato regolamento, stando al quale “se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata”. Il regolamento non enuncia criteri particolari a tal fine. Continua dunque ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di riduzione, le ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento).
b) La prassi più recente di questa Camera inerente all'art. 13 cpv. 2 del noto regolamento prevede che punto di partenza per determinare l'indennità ad valorem ridotta che un attore deve rifondere a un convenuto per ripetibili nel caso in cui ritiri la petizione è quella su cui il legale del convenuto poteva contare al momento in cui ha assunto il patrocinio (RtiD I-2024 pag. 701 consid. 6c). Nella fattispecie tale indennità sarebbe ammontata, come detto, a fr. 4500.–, pari per la causa completa a poco più di 16 ore di lavoro retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento). La causa essendo terminata anzitempo, occorre dunque valutare quale indennità (ridotta) si giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore del convenuto rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della difesa nel suo intero.
Nel caso specifico il Pretore ha fissato l'indennità per ripetibili in fr. 1000.–. Quanto agli atti compiuti dal patrocinatore del convenuto, nel caso precipuo il legale ha chiesto al Pretore l'8 marzo 2022 una proroga del termine per la risposta e il 21 aprile 2022 ha presentato un memoriale, contestando la propria legittimazione passiva e postulando una limitazione del procedimento alla trattazione dell'eccezione da lui sollevata (tre pagine). Vista la replica spontanea dell'attore, il 24 maggio 2022 egli ha depositato una duplica, confermando il proprio punto di vista (una pagina). Considerato che le ripetibili comprendono anche le spese del legale (10%: art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA, nella fattispecie l'indennità ridotta di fr. 1000.– complessivi equivale perciò a meno di un quinto dell'indennità piena. Si tratta di un risultato congruo, che non giustifica – contrariamente all'opinione del reclamante – di far capo all'eccezione dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento (onorario ad horam).
c) Il reclamante rimprovera al convenuto infine di avere prolungato la causa per non avere detto subito che sua moglie era deceduta nel 1998, ciò che ha ritardato il corso del processo. La doglianza è infondata. AO1 aveva riferito al legale dell'attore “già tempo addietro” che E______ A______ era deceduta nel 1998 (memoriale del 4 maggio 2022 inoltrato al primo giudice: sopra, lett. C). A parte ciò, il processo è durato fino al 2 giugno 2022 perché lo stesso reclamante ha ritirato la petizione, diretta contro un litisconsorzio necessario incompleto (art. 70 CPC), solo a quel momento. Avesse consultato il registro fondiario prima di promuovere causa, egli si sarebbe reso conto sin dall'inizio che l'azione negatoria non poteva essere intentata nei confronti del solo AO1. Invano egli tenta perciò, nel reclamo, di far ricadere responsabilità processuali sulla controparte.
Se ne conclude che il dispositivo sulle spese giudiziarie impugnato dal reclamante resiste alla critica. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato un breve memoriale di osservazioni (una pagina) tramite il proprio legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà a AO1 fr. 350.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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