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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.36
Data decisione, Autorità: 11.07.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con richiesta di concessione del tempo necessario per informarsi sulla causa
Incarto n. 14.2024.36
Lugano 11 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 1° gennaio 2024 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.–, indicando quale causa del credito: “Decreto d’accusa DA_1344046/1 del 19.04.2023”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° gennaio 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia;
che entro il termine impartitogli dal Giudice di pace, l’escusso non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– complessivi senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo “provvisorio” del 28 febbraio 2024 per ottenere un “lasso di tempo sufficiente” per informarsi sulla causa e decidere se mantenere o ritirare il ricorso;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che il termine di ricorso è stabilito dalla legge e non può quindi essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC);
che il reclamante non espone né rende verosimili motivi di sospensione del termine di reclamo (nel senso dell’art. 148 CPC);
che ad ogni modo il reclamante ha ritirato la decisione con cui il Giudice di pace gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte al reclamo il 22 gennaio 2024 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.910463.00005142), sicché ha avuto tempo per informarsi sulla causa, che del resto gli doveva già essere nota al più tardi dal momento della ricezione del precetto esecutivo, di cui un esemplare gli è stato consegnato il 21 novembre 2023, e al quale egli ha interposto opposizione con e-mail del 28 novembre;
che del resto nel frattempo il reclamante non risulta essersi informato sulla causa e, comunque sia, non ha comunicato l’esito dei suoi accertamenti né la sua decisione in merito al ricorso;
che nella misura in cui RE 1 non ha indicato chiaramente le sue domande nel reclamo, lo stesso va considerato irricevibile, poiché disattende l’esigenza di motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), già per il fatto che il reclamante non esprime in modo chiaro e definitivo la sua volontà di ricorrere;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di soli fr. 40.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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