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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.13
Data decisione, Autorità: 01.07.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Pagamento di acconti
Incarto n. 14.2024.13
Lugano 1 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 92/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 2 agosto 2023 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n.__________ emesso il 17 luglio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'574.–, indicando quale causa del credito la “Rimanenza quota viaggio alle Seychelles non rimborsata”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 agosto 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 settembre 2023.
C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto per fr. 2'560.40 (anziché per i fr. 2'574.– richiesti nell’istanza), oltre alle spese esecutive di fr. 73.30, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 170.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate tasse e spese. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 al più presto l’11 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha constatato che in vista di un viaggio con RE 1, poi annullato, CO 1 aveva stipulato un contratto con un’agenzia viaggi e se n’era assunta i costi, mentre RE 1 le ha versato alcuni acconti per complessivi fr. 2'940.–. Il primo giudice ha dedotto da tali pagamenti la volontà del convenuto di condividere i costi del viaggio con CO 1 e quindi di riconoscere il debito anche per la quota rimanente (di fr. 2'574.–). Senza particolare motivazione ha però accolto l’istanza per fr. 2'560.40 oltre alle spese per il precetto esecutivo di fr. 73.30.
Nel reclamo RE 1 afferma che il viaggio, annullato a causa dei suoi impegni lavorativi, era un regalo della sua ex compagna CO 1 e che, comunque sia, ella ha ricevuto un rimborso dalla sua assicurazione viaggi. Egli spiega di aver versato gli acconti solo a causa delle insistenti richieste di lei e perché è di “animo buono”, ma ora non intende più darle nulla e anzi rivorrebbe i soldi indietro. Egli evidenzia che non sussiste alcun impegno suo di condivisione della spesa e ritiene che senza un documento firmato da lui non sussiste alcun titolo di rigetto a favore di CO 1.
Ora, come correttamente affermato dal reclamante e rammentato dal giudice pace stesso nella decisione impugnata, costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlome-no di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 25 ad art. 82 LEF).
5.1 Ciò posto, è difficilmente comprensibile il motivo per cui il primo giudice, dopo aver correttamente ricordato la definizione del riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ha potuto considerare come tale il pagamento di acconti, in assenza di qualsivoglia riconoscimento del debito in discussione scritto e firmato a mano dal convenuto, in cui egli abbia riconosciuto di dover pagare la somma di denaro in questione. A parte il fatto che pagare acconti non significa necessariamente riconoscere l’intero debito e neppure la parte saldata (l’escusso può anche mirare a evitare il pignoramento, con l’intenzione poi di chiedere la ripetizione di quanto pagato in virtù dell’art. 86 LEF), in ogni caso anche l’eventuale riconoscimento (tacito) del debito per atti concludenti non dà titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione siccome è sprovvisto della firma manuale (art. 14 cpv. 1 CO) dell’escusso (tra altre: sentenza della CEF 14.2022.83 del 18 novembre 2022, consid. 5.2). Nella fattispecie gli estratti conto della Raiffeisen prodotti dall’istante non sono sottoscritti da RE 1. La sentenza di primo grado è quindi giuridicamente errata.
5.2 La decisione è d’altronde errata anche nella misura in cui il primo giudice ha accordato il rigetto per le spese esecutive di fr. 73.30 poiché su tali spese decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2023.45 del 29 settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
6.1 Tali argomenti sono senza rilievo per l’esito del giudizio odierno. Risulta senza equivoco dall’art. 82 cpv. 1 LEF che chi non è in possesso di un atto pubblico (ossia di un atto allestito da un pubblico ufficiale) né di un riconoscimento di debito firmato a mano dall’escusso (o in via elettronica qualificata giusta l’art. 14 cpv. 2bis CO) non ha diritto alla via agevolata del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria, ma per legge deve seguire la via della pro-cedura ordinaria (o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti giusta l’art. 257 CPC) per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sopra consid. 2; già citata 14.2022.83 consid. 5.2). In parole più semplici, CO 1 non ha diritto al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1, ma deve agire per via di una procedura ordinaria preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC), nella misura in cui sia in grado di dimostrare l’esistenza e l’importo del suo credito con altri mezzi di prova che non un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2023.137 del 20 marzo 2024 consid. 6).
6.2 In definitiva, la decisione impugnata va quindi riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
Non si pone invece problema d’indennità, RE 1 non avendone fatto domanda motivata né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1 e 2 sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 170.– sono poste a carico dell’istante.”
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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