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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.32
Data decisione, Autorità: 03.07.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Indennizzo per torto morale in seguito a reazione avversa da antibiotico. Competenza (limitata) del giudice del rigetto dell’opposizione
Incarto n. 14.2024.32
Lugano 3 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 gennaio 2024 da
RE 1, __________
contro
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Bellinzona
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Dal 3 all’8 febbraio e dal 4 all’8 marzo 2021, RE 1 è rimasto degente presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), dove gli è stato somministrato l’antibiotico __________.
B. Il 22 settembre 2022, RE 1 ha notificato all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) una reazione avversa (RA) al citato antibiotico. Ha spiegato che aveva sofferto la rottura di entrambi i tendini di Achille e dolore per un mese, e che attualmente soffre di claudicazione permanente. Visto che a suo dire ha patito un danno permanente e che la pericolosità dell’antibiotico è nota, ha chiesto a chi rivolgersi per ottenere un indennizzo per torto morale. L’11 novembre 2022, RE 1 ha illustrato il suo caso all’EOC, chiedendogli di aprire un incarto, allo scopo di riconoscergli un indennizzo per torto morale.
C. Con email dell’11 maggio 2023, la PI 1, assicuratore dell’EOC per la responsabilità civile, ha negato che il comportamento dell’Ente sia contrario all’arte medica. Il 19 giugno 2023 RE 1, ha preteso dall’EOC un indennizzo per torto morale di fr. 200'000.–.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso l’EOC per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2023, indicando quale causa del credito il “Torto morale art. 45 CO. Lettera di risarcimento del 19 giugno 2023 Danni irreparabili da __________”.
E. Avendo l’EOC interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 gennaio 2024 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
F. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 70.– senz’assegnare ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2024, affinché “convalidi il rigetto della opposizione da [lui] effettuato” e intervenga sulla prassi dell’Ente di “NON AVVISARE I PAZIENTI DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE [nella somministrazione della __________] e neppure istruire adeguatamente sui rischi IL PROPRIO PERSONALE”. Con scritto del 1° maggio 2024, il reclamante ha prodotto un referto che lo concerne. Visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In quanto nuovi, i documenti prodotti per la prima volta in seconda sede, ovvero le email dell’11 maggio e del 29 giugno 2023, nonché il referto, sono inammissibili e pertanto la Camera non ne terrà conto ai fini dell’odierno giudizio. Non costituiscono ad ogni modo un titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 5).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che, “senza entrare nel merito della bontà del diritto dell’escutente all’incasso di una somma a titolo di torto morale […]” nella documentazione agli atti “non si ritrova alcuna scrittura privata”, ovvero un documento, “firmat[o] dai legittimi rappresentanti dell’escussa”, da cui si evince l’impegno della convenuta a pagare all’escutente l’importo posto in esecuzione o comunque di riconoscerglielo. Ha pertanto respinto l’istanza.
Nel reclamo, RE 1 critica il Pretore per “non essere entrato nel merito” di una questione che interessa la salute di tutti i cittadini. Afferma che l’essenza dell’istanza, “un’ingiustizia, che va al più presto sottoposta al Tribunale federale”, è l’approfondimento del fatto che la Swissmedic “non interviene MAI per evitare situazioni sgradevoli nei contratti” tra l’EOC e il produttore della __________, anche perché i (molti) pazienti che hanno patito una RA all’antibiotico non lo hanno mai notificato. Chiede pertanto che la Camera “convalidi il rigetto della opposizione da [lui] effettuato”.
4.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 297 consid. 2.3.1, pag. 302) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.).
4.2 Nella fattispecie, RE 1 perde di vista di aver presentato una “domanda di rigetto dell’opposizione in virtù degli articoli 80/ 82 LEF” (sull’apposito modulo, act. I), precisando con la dovuta crocetta di chiedere il rigetto provvisorio. Ora, l’unico oggetto (e scopo) di quel genere di procedura è quello di verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di rigettare l’opposizione, consentendo la prosecuzione dell’esecuzione, ove l’escusso non sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (sopra consid. 2). Altre domande, volte ad esempio al risarcimento del torto morale o alla tutela della salute dei cittadini, devono essere presentate con un altro tipo di procedura (sotto consid. 6 e 7). Il Pretore ha pertanto rettamente limitato il suo giudizio alla questione del titolo di rigetto.
Lo scritto in questione, invero, non costituisce manifestamente un titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non contiene alcun riconoscimento da parte dell’EOC (eventualmente per il tramite della PI 1) dell’obbligo di risarcire il torto morale di fr. 200'000.– fatto valere da RE 1, anzi, come dallo stesso ammesso, la PI 1 non si è espressa sulla sua richiesta, ma ha semplicemente negato che il comportamento dell’EOC sia contrario all’arte medica. Che l’Ente sia solito opporsi alle richieste d’indennizzo oppure no, sta di fatto che manca un documento con cui l’escusso s’impegna a pagare all’escutente una somma di denaro o comunque gliela riconosca (sopra consid. 4.1). Al riguardo, la decisione impugnata è ineccepibile.
Tale argomentazione non riguarda la questione del titolo di rigetto, bensì quella – di merito – relativa all’esistenza di una pretesa di risarcimento del torto morale, che esula dalla procedura in esame (sopra consid. 4.2). La pretesa di merito va semmai fatta valere con una causa contro l’EOC a norma dell’art. 22 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 166.100; v. pure art. 20 della Legge sull’EOC, RL 811.100), la quale impone il rispetto di alcuni atti formali, in particolare la notifica della pretesa di risarcimento all’ente pubblico entro un anno dal giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 e 25 LResp). Nulla può quindi essere rimproverato al Pretore per non essere entrato in materia sule pretese di merito.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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