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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.35
Data decisione, Autorità: 03.07.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione citata nell’istanza ma non prodotta. Attestato di carenza di beni prodotto solo con il reclamo
Incarto n. 14.2024.35
Lugano 3 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 dicembre 2023 da
RE 1, __________ (__________)
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'033.60, indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 6'033.60 del 07.09.2023 Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 5'909.25 del 25.04.2022 Ripresa degli ACB n. __________ del 09.05.2019 per un importo di 7'538.65 – incasso fr. 3'000.00 (sblocco garanzia cauzione)”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 dicembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che statuendo con decisione del 19 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2024 per ottenerne implicitamente la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato sia i presupposti per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, sia quelli per ottenerne il rigetto provvisorio, quindi ha accertato che RE 1 non aveva prodotto alcun documento a suffragio della propria istanza, limitandosi a indicare la “sentenza Pretura Bellinzona copia consegnata all’uff. fall. ed esecuzione Bellinzona”, onde la reiezione dell’istanza;
che nel reclamo, cui è allegata copia del primo attestato di carenza beni (ACB) citato nel precetto esecutivo, RE 1 afferma di aver invece prodotto i documenti richiesti;
che in ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);
che nella fattispecie RE 1 non ha prodotto alcun titolo di rigetto definitivo in prima sede, in cui si è limitata a citare la “sentenza Pretura Bellinzona”, sicché la sua istanza è stata giustamente respinta, ricordato il carattere documentale della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (“Urkundenprozess”; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);
che invece l’ACB allegato al reclamo costituirebbe un titolo di rigetto provvisorio per il credito di fr. 5'909.25 indicatovi (art. 149 cpv. 2 LEF) e definitivo per i costi di fr. 124.35 (DTF 147 III 358 consid. 2; sentenza della CEF 14.2022.124 del 3 aprile 2023 consid. 7 e i rinvii);
che tuttavia tale documento è stato prodotto per la prima volta soltanto in seconda sede, ovvero in modo inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio odierno;
che il reclamo va di conseguenza respinto;
che la presente decisione non impedisce però ad RE 1 d’inoltrare se del caso una nuova domanda di rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, allegando questa volta i documenti idonei a ottenere l’accoglimento della sua pretesa (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5), ovvero la “sentenza Pretura Bellinzona” citata nell’istanza o l’ACB accluso al reclamo;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'033.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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