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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2024.66
Data decisione, Autorità: 31.05.2024, ICCA
Titolo: Arbitrato interno: designazione di un arbitro
Incarto n. 11.2024.66
Lugano, 31 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire sull'istanza del 23 maggio 2024 presentata da
IS 1 (Namibia)
PA 1 )
per ottenere la designazione di un arbitro in conformità a una clausola arbitrale contenuta in un contratto di cessione di quota ereditaria da lui stipulato il 6 febbraio
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 febbraio 2018 CO 1 ed IS 1, cittadini svizzeri domiciliati all'estero, hanno stipulato a __________ un contratto in cui il primo dichiarava di cedere al secondo per fr. 150 000.– il 50% della sua quota ereditaria nella successione di sua madre __________ (1929-2014), già domiciliata a __________. Esclusa dalla cessione era la particella n. 537 RFD di __________ (clausola n. 3). Qualora al termine dello scioglimento della comunione ereditaria fu __________ fosse stata attribuita a CO 1 la sola particella n. 537 “o un suo corrispettivo in contanti” lo stesso CO 1 si impegnava a restituire a IS 1 l'importo di fr. 150 000.– (clausola n. 7). La clausola n. 10 del contratto prevedeva inoltre:
– Al presente contratto si applica il diritto svizzero; il foro è quello di __________.
– Ogni divergenza a dipendenza del presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato, il cui giudizio insindacabile sarà emesso da un arbitro unico, scelto di concerto dalle parti, o in caso di disaccordo da due loro rappre-sentanti, secondo le norme di arbitrato del CPC (Codice di procedura civile svizzero).
B. Il 23 maggio 2024 IS 1 si è rivolto a questa Camera per ottenere – tra l'altro – la nomina di un arbitro in virtù della clausola compromissoria contenuta nel citato contratto di cessione. Egli sostiene che in esito allo scioglimento della comunione ereditaria materna CO 1 ha ricevuto proprio la particella n. 537, da lui nel frattempo alienata, come pure altri beni, sicché costui gli deve almeno fr. 164 286.86 complessivi con interessi. L'istanza non è stata comunicata a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. I tribunali arbitrali con sede all’estero o anche in Svizzera, ma con almeno una parte senza domicilio né dimora abituale in Svizzera al momento di firmare il patto d’arbitrato soggiacciono alla legge federale sul diritto internazionale privato, a meno che le parti abbiano esplicitamente convenuto per scritto (o in un’altra forma che consenta la prova per testo) l’applicazione degli art. 353 segg. CPC sull’arbitrato interno (art. 176 cpv. 2 LDIP). Nella fattispecie non è noto dove le parti avessero il domicilio o la dimora abituale al momento di stipulare la clausola compromissoria. Nel contratto di cessione, in ogni modo, esse hanno esplicitamente dichiarato applicabili “le norme di arbitrato del CPC”. La legge federale sul diritto internazionale privato non entra pertanto in considerazione.
L'art. 356 cpv. 2 lett. a CPC stabilisce che in tema di arbitrato i Cantoni designano un tribunale competente – tra l'altro – per nominare, ricusare e sostituire gli arbitri (“giudice di sostegno”). Quel tribunale decide in procedura sommaria (art. 356 cpv. 3 CPC). Nel Cantone Ticino l'autorità a ciò preposta è un giudice unico della Camera adita per materia (nel diritto ereditario la prima Camera civile: art. 48 lett. a n. 10 in relazione al n. 1 LOG).
In concreto l'istante fa valere di avere chiesto invano con lettera del 13 novembre 2023 a CO 1 di indicare entro 30 giorni se fosse d'accordo di designare l'avv. __________ di __________ quale arbitro in conformità alla clausola n. 10 del noto contratto di cessione. La lettera figura agli atti (doc. C). L'istante afferma di averla spedita a __________ per raccomandata, ma non ha prodotto alcuna ricevuta di invio né ha documentato in qualche maniera la ricezione del plico da parte del destinatario. Di fronte alla passività di quest'ultimo egli non pretende nemmeno di avere sollecitato una risposta. In circostanze del genere non è possibile desumere nemmeno che il convenuto non intenda designare l'arbitro (nel senso dell'art. 362 cpv. 1 lett. b CPC). Fanno difetto quindi le condizioni perché il “giudice di sostegno” abbia a intervenire.
Si aggiunga che, comunque sia, la presunta renitenza di CO 1 alla designazione di un arbitro ancora non giustifica l'applicazione dell'art. 356 cpv. 2 lett. a CPC. La clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di cessione prevede che nella fattispecie l'arbitro va sì “scelto di concerto dalle parti”, ma che in caso di disaccordo tale arbitro va designato “da due loro rappresentanti” (sopra, lett. A). I due rappresentanti formano così un “ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale” a norma dell'art. 362 cpv. 1 CPC. Ora, in virtù di tale disposizione il “giudice di sostegno” può essere chiamato a nominare l'arbitro solo se, ove sia previsto un ente incaricato della designazione, tale ente non procede. E in concreto l'istante non asserisce di avere invitato senza esito CO 1 a indicare un proprio rappresentante per formare l'ente. Anche sotto questo profilo la richiesta diretta al “giudice di sostegno” si rivela dunque destinata all'insuccesso.
Nell'istanza in esame IS 1 chiede altresì che nel merito CO 1 sia condannato a versargli fr. 164 286.86 con interessi, come pure il 50% di quanto ha incassato alienando un altro fondo ricevuto dall'eredità della madre (proprietà per piani n. 3040 RFD di __________, pari a 111/1000 della particella n. 867 RFD) e ad assumere tutti i costi dell'arbitrato. Si tratta nondimeno di domande che esulano manifestamente dalla cognizione del “giudice di sostegno”, il quale può decidere unicamente con procedura sommaria quanto prevede l'art. 356 cpv. 2 CPC. Irricevibili, similii richeste non possono quindi essere vagliate oltre.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istanza apparendo manifestamente infondata sin dall'inizio e non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.
In una chiosa all'istanza l'appellante propone che “ogni e qualsiasi futura comunicazione connessa alla presente procedura arbitrale” sia notificata al suo indirizzo “al fine di evitare inutili invii all'estero”. Non pretende tuttavia di essere abilitato mediante procura a ricevere siffatte notificazioni. Di per sé l'attuale decisione andrebbe dunque trasmessa a CO 1 per rogatoria internazionale, ciò che tuttavia potrebbe richiedere oltre un anno di tempo (‹https://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rechtshilfefuehrer/ laenderindex.html›, Serbia). In condizioni del genere conviene trasmettere subito a CO 1 una copia del presente giudizio per informazione. L'interessato potrà chiederne in ogni tempo un esemplare ufficiale alla cancelleria del Tribunale d'appello oppure comunicando a questa Camera un indirizzo in Svizzera destinato alla notificazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.
Notificazione all'avv. PA 1, .
Comunicazione a CO 1, .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Le decisioni con cui un giudice cantonale respinge l'istanza volta alla designazione di un arbitro è impugnabile giusta l'art. 391 CPC con ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, dopo l'esaurimento degli eventuali mezzi di ricorso interni previsti nel patto d'arbitrato.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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