AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.12
Data decisione, Autorità: 27.06.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Spese esecutive fissate in una precedente decisione di rigetto dell’opposizione fondata sullo stesso ACB
Incarto n. 14.2024.12
Lugano 27 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S23-216 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 ottobre 2023 dall’
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'368.80 (indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 3'368.80 del 16.12.2004”), fr. 73.30 (per “Spese esecutive precedenti”), fr. 205.– (per “Spese indennità – ripetibili”) e fr. 85.– (per “Altri costi”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre 2023 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la convenuta si è oppo-sta all’istanza con osservazioni scritte del 27 ottobre 2023. Con replica del 27 novembre 2023 e duplica del 21 dicembre 2023 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2024, il Giudice di pace ha “parzialmente” accolto l’istanza, nel senso che ha “condamnat[o]” la convenuta a pagare fr. 3'368.80, oltre alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive precedenti” di fr. 73.30 e alle “spese d’esecuzione” di fr. 73.30, e “respint[o] in via provvisoria” (senza limitazione) l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2024, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 l’11 gennaio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 21 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che agli atti vi erano documenti tali da costituire un titolo di rigetto, in particolare lo scritto del 23 ottobre 2020 con cui RE 1 ha riconosciuto il debito (prodotto con le osservazioni all’istanza) e la decisione della medesima giudicatura del 19 novembre 2020, onde l’accoglimento dell’istanza pressoché integrale, ovvero per fr. 3'368.80, oltre alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive precedenti” di fr. 73.30 e alle spese esecutive di fr. 73.30 (invece di fr. 85.–).
Nel reclamo RE 1 si duole di non aver ancora ricevuto dal creditore la "prova che giustifica l’importo che mi sta intimando".
La reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero un titolo di rigetto dell’opposizione da lei interposto. Insufficientemente motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato) angolo.
5.1 Ora, è manifesto che lo scritto del 23 ottobre 2020, a prescindere dal quesito di sapere se poteva essere prodotto come titolo di rigetto solo con la replica, avrebbe potuto essere considerato come un titolo di rigetto solo per il capitale di fr. 2'731.20 riconosciuto dall’escussa, non per le spese menzionate nell’attestato di carenza di beni (ACB) fatte valere dall’istante. Sotto questo profilo la sentenza impugnata è palesemente incompleta.
5.2 È pure manifesto che la decisione di rigetto (inc. S20-312) emessa il 19 novembre 2020 dal Giudice di pace medesimo in una precedente causa non può costituire un titolo di rigetto nel presente procedimento per la somma in capitale e interessi indicata nel dispositivo n. 1 (come pure per le spese esecutive), poiché una decisione di rigetto dell’opposizione emessa in procedura sommaria ha effetti vincolanti solo nell’esecuzione cui si riferisce (sentenze della CEF 14.2022.18 dell’11 luglio 2022, consid. 5.5, e 14.2019.107 del 25 ottobre 2019, consid. 5.2 con i rinvii). Nel dispositivo n. 1 la convenuta è stata invero “condannata” a pagare gl’importi in questione, ma si tratta palesemente di un errore (ricorrente) del Giudice di pace (che ha infatti “respinto [recte: rigettato] provvisoriamente” l’opposizione interposta dalla convenuta), giacché l’istante si è limitata a chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione in procedura sommaria in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e non ha chiesto l’accertamento del credito nel merito in procedura ordinaria o di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2018.139 del 14 gennaio 2019 consid. 4.1).
5.3 A ben vedere, l’istante pare avere prodotto la decisione del 19 novembre 2020 per giustificare la sua domanda di estendere il rigetto dell’opposizione alle “spese procedurali precedenti” di fr. 205.–, alle “spese esecutive precedenti” di fr. 73.30 e agli “altri costi” di fr. 85.–. Né il precetto esecutivo né l’istanza menzionano tuttavia la decisione del 19 novembre in relazione a tali pretese e l’istante ha chiesto anche per le stesse il rigetto dell’opposizione provvisorio e non definitivo come ci si sarebbe aspettato per spese stabilite in una decisione giudiziaria. D’altronde, una decisione di rigetto dell’opposizione può valere titolo di rigetto definitivo per le spese e ripetibili poste a carico dell’escusso unicamente se l’esecuzione è poi continuata dall’escutente, altrimenti sono da considerare costi inutili che l’escutente non può farsi rifondere dall’escusso, il quale può eccepirne l’estinzione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF (DTF 149 III 210 consid. 4.3.3).
Nel caso in esame, l’escussa non ha eccepito l’estinzione delle spese stabilite nella decisione del 19 novembre 2020, ma non lo poteva fare in mancanza di chiare indicazioni dell’istante sulle spese da essa fatte valere in più di quanto risulta dall’ACB (l’unico titolo di rigetto esplicitamente menzionato nell’istanza) e d’altronde nelle sue osservazioni la convenuta si è lamentata della mancata chiarezza degl’importi richiesti dall’istante. Ricordato che il giudice del rigetto non può ricercare d’ufficio nei documenti agli atti un altro titolo di rigetto di quello indicato dall’istante (sentenza della CEF 14.2023.133 del 27 maggio 2024, consid. 4.4 e il rinvio), nel caso concreto il Giudice di pace non avrebbe dovuto estendere il rigetto, oltretutto provvisorio, alle spese fissate nella decisione del 19 novembre 2020, anche perché l’istante ha nuovamente fondato la sua domanda di rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ sull’ACB del 16 dicembre 2004, come già fatto per l’esecuzione precedente (n. __________) oggetto della decisione del 19 novembre 2020, ciò che lascia pensare che non l’abbia proseguita, altrimenti il credito sarebbe stato estinto oppure le sarebbe stato rilasciato un ACB in sostituzione di quello del 16 dicembre 2004. Stante l’evidente incertezza riguardante l’esistenza di un titolo per le spese che non risultano dall’ACB, il reclamo va accolto parzialmente e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza limitatamente a quei costi.
5.4 Per contro l’ACB dopo pignoramento del 16 dicembre 2004, anche se non è stato citato dal Giudice di pace, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito principale di fr. 2'731.20 e per gli interessi di fr. 180.60 (art. 149 cpv. 2 LEF), come sostenuto dall’istante, e un titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive accertate in quel documento, che al riguardo è una decisione dell’Ufficio d’esecuzione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3), ovvero per le “spese PE/pignoramento/rig.opp.” di fr. 419.– e per le “ultime spese” di fr. 38.–. In merito la decisione impugnata va riformata solo per quanto attiene al tipo di rigetto.
Il credito accertato mediante un ACB – sia rilevato per abbondanza – si prescrive in vent’anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni (art. 149a cpv. 1 LEF). Nel caso di specie il credito oggetto dell’ACB rilasciato il 16 dicembre 2004 non è quindi ancora prescritto, specie perché l’esecuzione qui in discussione ha interrotto il termine di prescrizione (art. 135 n. 2 CO) e fatto così decorrere un nuovo termine di vent’anni (art. 137 cpv. 2 CO) (nello stesso senso sentenza della CEF 14.2021.29 del 9 agosto 2021 con rinvii).
5.5 La decisione impugnata risulta infine manifestamente errata laddove (dispositivo n. 1.1) la convenuta viene “condannata” a pagare le somme per cui è stato chiesto unicamente il rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sopra consid. 5.2) ed estende il rigetto dell’opposizione alle spese dell’esecuzione in corso di fr. 73.30 (dispositivo n. 1.2), perché la loro determinazione e attribuzione sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 147 III 358 consid. 3.4.1; tra tante: sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024 consid. 5.4 e 14.2023.45 del 29 settembre 2023 consid. 5.4 con rinvii).
5.6 In definitiva, il reclamo va parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’opposizione interposta dalla reclamante va rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80 (fr. 2'731.20 + fr. 180.60) e in via definitiva per fr. 457.– (fr. 419.– + fr. 38.–).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità di prima sede all’CO 1, poiché non ha motivato la sua domanda al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre la questione non si pone in seconda sede, in cui essa non ha formulato alcuna domanda al riguardo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'835.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata è annullato e i dispositivi n. 1.2 e 2 sono così riformati:
“1.2 L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ emesso dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è rigettata in via provvisoria per fr. 2'911.80 e in via definitiva limitatamente a fr. 457.–.
La tassa di giustizia, di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo carico per 1⁄10 e a carico della convenuta per i rimanenti 9⁄10. Non si assegnano indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per 9⁄10 e a carico dell’CO 1 per il rimanente 1⁄10.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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