AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.37
Data decisione, Autorità: 24.06.2024, CEF
Titolo: Rifiuto di sequestro. (In)verosimile esistenza in Svizzera di beni appartenenti al debitore
Incarto n. 14.2024.37
Lugano 24 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 febbraio 2024 dalla
RE 1, __________ (rappresentata dal socio e gerente RA 1, __________)
contro
CO 1, IT – __________
giudicando sul reclamo del 29 febbraio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 febbraio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 13 febbraio 2024 diretta contro CO 1 la RE 1 ha chiesto alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro di “tutti gli averi bancari di proprietà della convenuta presso la banca PI 1, __________, ovunque essi siano e quindi non solo e limitatamente alla sede di __________ ma anche in tutte le filiali e stabilimenti in Svizzera, segnatamente la relazione bancaria IBAN: __________, intestata [alla debitrice] fino a concorrenza dell’importo di FR. 297'391.79”. L’istante ha indicato quale titolo di credito un “risarcimento danni per inadempienza contrattuale” e quale causa del sequestro la dimora all’estero del debitore unita al sufficiente legame tra il credito e la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
B. Statuendo con decisione 13 febbraio 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.–.
C. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 febbraio 2024, chiedendone l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza di sequestro. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenze della CEF 14.2020.137 del 18 novembre 2020, consid. 1, e 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (citata 14.2020.137 consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunta in RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In quanto nuova, la schermata di una conversazione WhatsApp acclusa al reclamo è pertanto inammissibile.
Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; citata 14.2020.137 consid. 2, e sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro poiché ha giudicato inadempiuto sia il presupposto della (verosimile) esistenza di un credito nei confronti del debitore, sia quello della (verosimile) esistenza di suoi beni in Svizzera. A proposito di quest’ultimo, ha infatti rilevato che la RE 1 aveva sì menzionato l’esistenza di un conto bancario intestato alla CO 1 presso PI 1, ma senza produrne un riscontro oggettivo.
Circa il (secondo) presupposto testé menzionato, nel reclamo la RE 1 ritiene incomprensibile “come il Pretore possa mettere in dubbio l’esistenza del conto […], questo era espressa-mente utilizzato per i pagamenti delle fatture […]. Il fatto di indicare in maniera precisa il numero di conto corrente non può certo essere ritenuto non sufficiente a corroborare l’esistenza dello stesso”. Chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento dell’istanza di sequestro.
4.1 Sennonché, così facendo, la reclamante dimentica che l’esistenza dei tre presupposti del sequestro – tra cui quello dell’esistenza in Svizzera di beni del debitore (art. 271 cpv. 1 n. 3 LEF) – dev’essere resa (almeno) verosimile dal creditore che intende ottenere il provvedimento supercautelare (art. 272 cpv. 1 LEF) mediante la produzione d’indizi oggettivi, di norma documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639), sufficienti a costituire un “inizio di prova” (sopra consid. 2). Non gli basta dunque limitarsi a “indicare in maniera precisa” uno o più beni del debitore, poiché con l’esigenza di rendere verosimile l’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare il legislatore ha voluto ostacolare “gli infondati sequestri generici e investigativi” (FF 1991 I 119 ad 208.2), ovvero l’uso dell’istituto del sequestro per pescare alla cieca informazioni su ipotetici beni del debitore di cui il creditore non ha già conoscenza (una sorta di fishing expedition). Per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti "Sucharreste") di conti bancari, la giurisprudenza esige quindi dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7 con rinvii).
4.2 Nella fattispecie la reclamante avrebbe quindi dovuto produrre, già in prima sede – ad esempio – un estratto del proprio conto (o di un terzo) indicante un bonifico eseguito dalla CO 1 con l’asserita relazione bancaria presso PI 1 per pagare fatture a suo carico oppure una fattura emessa dalla CO 1 con l’indicazione del conto sul quale pagarla. Siccome la reclamante non ha prodotto alcun documento al riguardo, la decisione impugnata risulta corretta laddove il Pretore ha ritenuto inadempiuto il terzo presupposto necessario all’ammissione dell’istanza di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). Il reclamo va di conseguenza respinto senza necessità di esaminare la censura concernente il primo presupposto (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Ciò non impedisce alla RE 1 di presentare, se del caso, una nuova istanza di sequestro corredata con i documenti idonei a rendere verosimili i tre presupposti dell’art. 272 LEF.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 297'391.79, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni da sequestrare, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per garantire l’effetto sorpresa, la presente decisione non viene notificata alla controparte.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
Notificazione alla RE 1, c/o __________, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster