AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.488
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, TRAM
Incarto n. 52.2002.488
Lugano 30 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2002 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 2002 del municipio di __________, che annulla il concorso ad invito per l'allestimento del catasto della rete dell'acqua potabile;
viste le risposte:
17 dicembre 2002 del municipio di __________;
16 gennaio 2003 di __________;
17 gennaio 2003 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 settembre 2002 il municipio di __________ ha indetto un concorso ad invito, retto dalla LCPubb, per l'allestimento del piano di catasto della rete principale e secondaria di distribuzione dell'acqua potabile del comune.
La cifra 1 delle prescrizioni particolari del modulo d'offerta indicava che i piani avrebbero dovuto contenere "tutte le indicazioni e riferimenti planimetrici da permettere di conoscere i tracciati e facilitare gli interventi in caso di necessità". Il modulo prevedeva fra l'altro la seguente posizione:
1.1. RILIEVI
1.1.1 condotta principale
tracciati su strade ca m 3500
tracciati in boschi e prati ca m 2500
1.1.2 idranti ca nr. 20
1.1.3 saracinesche ca nr. 50
1.1.4 allacciamenti privati ca nr. 300
(dell'allacciamento dalla tubazione
principale sino al confine con la proprietà
privata)
Nel termine prestabilito, i quattro invitati hanno presentato le seguenti offerte:
studio d'ingegneria __________ fr. 18'388.80
studio d'ingegneria __________ fr. 53'046.80
studio d'ingegneria __________ fr. 44'374.00
studio d'ingegneria __________ fr. 66'927.20
B. Con decisione 19 novembre 2002, il municipio ha annullato il concorso, adducendo che:
"le risultanze del concorso sono manifestamente discordanti e ciò riguardo alla diversa interpretazione che hanno dato i concorrenti in relazione alla posizione attinente il rilievo delle condotte. Il testo del modulo d'offerta ricalca quello applicato da altri comuni nel contesto di concorsi similari. Bisogna riconoscere comunque che la tesi a sostegno che questa descrizione non precisa puntualmente l'operazione di ricerca, per il tramite di specifiche attrezzature, va tenuta in considerazione anche se nella fattispecie si riferisce ad un solo concorrente".
C. Contro la predetta risoluzione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, il fatto che un concorrente (__________) abbia apparentemente frainteso il modulo d'offerta, omettendo di considerare anche il rilievo della rete mediante apposite apparecchiature, non costituirebbe un motivo sufficiente per annullare la gara.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di __________, sottolineando come il capitolato non definisse in modo preciso la prestazione effettivamente richiesta.
L'ing. __________ si limita a rilevare siffatta imprecisione, astenendosi dal formulare conclusioni. L'ing. __________ si rimette a sua volta al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
Sono considerati importanti e pertanto atti a giustificare l'annullamento della gara tutti quei motivi che, secondo le regole della buona fede, fanno apparire inesigibile l'aggiudicazione da parte del committente. L'avvio di una gara d'appalto determina in effetti a favore dei concorrenti aspettative che il committente può deludere soltanto nella misura in cui non si può ragionevolmente pretendere che proceda ad un'aggiudicazione. In quest'ottica, l'art. 44 RLCPubb precisa, a titolo esemplificativo, che il committente può annullare il concorso e rinunciare all'aggiudicazione quando: (a) nessuna delle offerte presentate soddisfa i criteri e le esigenze tecniche fissate dai documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche quadro o al venir meno del principio della concorrenza, (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale.
Il motivo addotto dall'autorità comunale, valutato in base al principio della buona fede, non giustifica la rinuncia ad un'aggiudicazione. È ben vero che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta avrebbe potuto stabilire con maggior precisione l'estensione della prestazione effettivamente richiesta, specificando che comprendeva anche la ricerca dei tracciati mediante apposite apparecchiature. Non si può tuttavia ignorare che tre concorrenti su quattro l'hanno inteso come il municipio si aspettava, ravvisando nella cifra 1 delle prescrizioni particolari anche la richiesta di un accertamento mediante simili apparecchiature. Considerato inoltre che simili catasti sono sempre allestiti in abbinamento con tale ricerca, anche quando quest'ultima viene aggiudicata separatamente, l'assenza di qualsiasi indicazione, volta a segnalare che il rilievo dei tracciati avrebbe dovuto essere posto in consonanza con le risultanze degli accertamenti strumentali, avrebbe dovuto indurre i professionisti del ramo a concludere che il municipio non intendeva procedere in tal senso, dividendo la commessa in due parti distinte.
Stando così le cose, l'aggiudicazione sulla base delle tre offerte conformi agli intendimenti del committente non appare per nulla inesigibile. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la rinuncia all'aggiudicazione, seguita da un nuovo concorso per la stessa prestazione, è atta a provocare una distorsione della concorrenza, a dipendenza del fatto che ogni partecipante alla gara conosce ormai la posizione dei suoi concorrenti.
Gli atti vanno ritornati all'autorità comunale affinché proceda nei suoi incombenti.
Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno poste a carico del comune, in quanto unico resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 novembre 2002 del municipio di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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