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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2019.78
Data decisione, Autorità: 22.11.2023, IIICC
Titolo: Stralcio del gravame per intervenuta transazione. Perdita della qualità di parte e di un interesse giuridico a ottenere una decisione sul gratuito patrocinio
Incarto n. 13.2019.78
Lugano 22 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2019.25 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 agosto 2019 da
RE 1 patrocinata dall’ R__________
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo/appello del 19 settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2019 con cui il Pretore aggiunto ha negato a M__________ la facoltà di rappresentarla in giudizio;
ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione intercorsa tra RE 1 e CO 1 è nato L__________.
B. Davanti all’Autorità regionale di protezione 15 (di seguito: ARP15) i genitori hanno firmato una dichiarazione per l’autorità parentale congiunta sul figlio e, contestualmente, la madre ha sottoscritto un documento che ne assegnava la custodia al padre. Nella procedura davanti all’ARP15 inerente i diritti di visita, la madre RE 1 ha contestato di avere voluto affidare il figlio in custodia al padre e compreso la portata del documento da lei sottoscritto.
C. Nel contempo innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona L__________, tramite la curatrice avv. , ha convenuto in giudizio la madre RE 1 e M chiedendo la tutela della propria personalità e il divieto di pubblicare la propria storia personale e le informazioni inerenti la sua sfera intima (inc. n. OR.2019.20).
D. Con istanza 9 agosto 2019 presentata personalmente da RE 1, CO 1 è stato convenuto davanti alla medesima Pretura. L’istante ha postulato, già in via cautelare, il trasferimento dall’ARP15 dell’incarto concernente il figlio L__________, l’annullamento del contratto di mantenimento 15 aprile 2015 e della dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta rivendicando la custodia parentale del figlio L__________, l’iscrizione di quest’ultimo alla scuola dell’infanzia , il riconoscimento di adeguati diritti di visita a favore del padre, la fissazione di un contributo alimentare a favore di L, e il beneficio del gratuito patrocinio per sé.
E. All’udienza di discussione del 5 settembre 2019 RE 1 è comparsa accompagnata da M__________, in veste di suo rappresentante. Il convenuto si è opposto alla presenza in aula di M__________ sia come pubblico sia quale rappresentante dell’istante.
F. Con decisione 6 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha negato a RE 1 il diritto di farsi rappresentare da M__________ e a M__________ il diritto di rappresentare RE 1.
G. Con reclamo/appello 19 settembre 2019 RE 1 ha chiesto la riforma della precitata decisione nel senso di riconoscerle il diritto di farsi rappresentare da M__________ e riconoscere a M__________ il diritto di rappresentarla. Essa ha altresì postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.
H. Con decisione 30 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha designato l’avv. R__________ quale rappresentate di RE 1.
Con decisione 2 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura.
All’udienza 18 ottobre 2023 le parti hanno sottoscritto una convenzione con cui sono state definite le questioni controverse. Con decisione 23 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha omologato la predetta convenzione e stralciato l’incarto dai ruoli.
Il gravame non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 241 cpv. 1 CPC, in caso di transazione, acquiescenza e desistenza le parti devono firmare il relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato (cpv. 2). Il cpv. 3 dispone poi che in questi casi il giudice stralcia la causa dal ruolo, ritenuto che la decisione ha natura meramente dichiarativa.
Considerato che la causa promossa in Pretura è terminata, RE 1 non ha più qualità di parte. Il presente reclamo è quindi da stralciare dal ruolo. Peraltro, anche la necessità di patrocinio in prima istanza è venuta meno sicché il reclamo è comunque diventato privo d’interesse e va quindi stralciato dal ruolo.
Per quanto concerne la domanda di gratuito patrocinio, questa ha carattere altamente personale e titolare è esclusivamente la parte al processo che adempie i presupposti di cui all’art. 117 CPC. Se la parte interessata perde qualità di parte allorquando la relativa istanza non è ancora stata decisa, viene a cessare ogni interesse giuridicamente protetto del richiedente al suo ottenimento, ragione per cui l’onorario dell’avvocato non potrà essere coperto dalla Cassa dello Stato. Ne discende che l’istanza di gratuito patrocinio va respinta. La stessa diventa comunque priva d’oggetto perché non vengono riscosse spese per il reclamo.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e andrebbero quindi poste a carico della reclamante. Considerata la particolarità della situazione e stante l’esito del procedimento, eccezionalmente si prescinde dal prelevarle. Non si assegnano ripetibili al convenuto che non ha dovuto inoltrare osservazioni.
Le procedure che terminano con lo stralcio della causa sono decise dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 241 e 242 CPC;
pronuncia: 1. Il reclamo 19 settembre 2019 di RE 1 è stralciato dai ruoli.
Nella misura in cui non è priva d’oggetto, l’istanza di gratuito patrocinio 19 settembre 2019 di RE 1 è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 19 settembre 2019 alla controparte):
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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