AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.100
Data decisione, Autorità: 10.11.2023, IIICC
Titolo: Reclamo sprovvisto di motivazione e di una domanda di giudizio. La contestazione di una decisione presuppone un confronto con la medesima
Incarto n. 13.2023.100
Lugano 10 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.77/78 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa in data 14 aprile 2022 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1 e PA 1
rispettivamente da
CO 2
contro
RE 1 PI 1 PI 2
e ora sul reclamo 13 settembre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 31 agosto 2023;
ritenuto
in fatto: che con petizioni 14 aprile 2022 CO 1 (inc. OR.2022.77), rispettivamente l’avv. CO 2 (inc. OR.2022.78), agenti in nome della massa fallimentare di RE 1 - che aveva ceduto loro il diritto di chiedere la divisione della successione fu __________ - hanno chiesto la divisione dell’eredità fu __________, deceduto il 4 aprile 2019. Convenuti in entrambe le procedure sono RE 1, PI 1 e PI 2;
che con ordinanza 31 agosto 2023 il Pretore ha deciso in merito alle prove - notificate in occasione dell’udienza delle prime arringhe tenuta il 7 settembre 2022 - ammettendone una parte e riservando una decisione sulle altre;
che con reclamo 13 settembre 2023 RE 1 impugna la predetta decisione;
che l’atto in questione non è stato notificato alle parti;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 319 CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni inappellabili di prima istanza, finali, incidentali, e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a). Sono pure impugnabili altre decisioni e decisioni ordinatorie processuali di prima istanza nei casi stabiliti dalla legge (lett. b cifra 1) o quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente irreparabile (lett. b cifra 2);
che la decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante al più presto il 5 settembre 2023. Rimesso alla posta il 14 settembre 20231 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamante chiede che la decisione “…venga rinviata alla stessa pretora Canonica Minesso e conseguentemente … tenuta in sospeso in attesa che si delinei la conclusione di quanto il Ministero pubblico di Lugano per il tramite del Procuratore pubblico avv. __________ con il mio legale (assente fino a fine mese) avv. __________, possano definire quanto da loro avviato …”;
che il reclamante non contesta quindi l’ordinanza sulle prove come tale ma chiede che il procedimento sia sospeso in attesa dell’esito di un procedimento penale;
che, inoltre, con l’ordinanza sulle prove che dichiara di impugnare il reclamante neppure si confronta, sicché, in relazione alla stessa il reclamo si rivela inammissibile mancando sia una sufficiente motivazione sia una domanda di giudizio (riforma o annullamento);
che nella misura in cui il reclamante chiede di rinviare la decisione al Pretore e tenere in sospeso il procedimento il gravame è pure irricevibile per mancanza di una decisione impugnabile;
che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;
che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 13 settembre 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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