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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.102
Data decisione, Autorità: 10.11.2023, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Diniego al perito di accedere a determinati documenti. Il timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2023.102
Lugano 10 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con petizione 24 maggio 2019 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 16 ottobre 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 5 ottobre 2023;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 maggio 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre accessori.
Con risposta 30 agosto 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con ordinanza sulle prove 7 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014-2017 con tutti i relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i medesimi anni.
Il 13 luglio 2021 la convenuta ha prodotto la “verifica straordinaria __________ Sagl”, il cui allegato 5 era relativo “alle attività svolte dall’attore quale dipendente della convenuta”, oltre ai rapporti di revisione, bilanci e allegati degli esercizi 2014-2017 rilevando che non vi era altro materiale documentale “in specie alcun dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”.
C. Con istanza 5 aprile 2022 l’attore ha chiesto di far ordine alla convenuta di produrre i documenti mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio 2021. Con osservazioni 28 aprile 2022 la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita, la situazione relativa all’attore essendo stata ricostruita a posteriori per avere una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava le proprie pretese e che la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli atti.
D. Con decisione 4 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando che la convenuta non può produrre documentazione inesistente. Il reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 contro la predetta ordinanza è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 12 dicembre 2022.
E. Ammessa la prova peritale chiesta dalla parte attrice, con scritto 24 agosto 2023 il perito designato ha chiesto al Pretore aggiunto l’autorizzazione a chiedere alla __________ Sagl la documentazione a supporto dei conteggi da essa allestiti.
L’attore, con osservazioni 12 settembre 2023 ha acconsentito alla richiesta mentre parte convenuta vi si è opposta con osservazioni 29 agosto 2023.
F. Con decisione 5 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del perito.
G. Con reclamo 16 ottobre 2023 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di autorizzare il perito a contattare la __________ Sagl e richiedere la documentazione di cui necessita.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alla richiesta del perito è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 186 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 6 ottobre 2023. Rimesso alla posta il 16 ottobre 2023, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni come quella qui in oggetto non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
3.1 L’argomento così proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Come già rilevato nella sentenza 12 dicembre 2022 (inc. 13.2022.36) tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause.
Nella misura in cui ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto concedere al perito l’accesso alla documentazione in considerazione del fatto che la richiesta di edizione della documentazione stessa già era stata accolta, va rilevato che la convenuta aveva a suo tempo comunicato che non vi era altra documentazione oltre a quella prodotta, questione che già è stata oggetto del precedente reclamo.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.
Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 16 ottobre 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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