AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.64
Data decisione, Autorità: 18.10.2023, IIICC
Titolo: Sospensione della causa in attesa di decisione sulla competenza di un tribunale arbitrale estero
Incarto n. 13.2023.64
Lugano 18 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2022.4 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10 gennaio 2022 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 12 giugno 2023 di RE 1 contro la decisione 30 maggio 2023 con cui il Pretore aggiunto ha sospeso il procedimento;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è una società attiva nel commercio, produzione e distribuzione di materie prime industriali. CO 1 opera nel medesimo campo di attività.
A mente di CO 1, con contratto di compravendita 25 marzo 2021 RE 1 si era impegnata ad acquistare da lei metanolo per complessivi EUR 1'272'000.–. Tale impegno sarebbe poi stato in parte annullato dal successivo accordo “Book Out Deal” 12 maggio 2021, ottenuto tramite contrattazione con una società intermediaria, in virtù del quale RE 1 avrebbe spuntato un’opzione di riacquisto da parte di CO 1 della medesima quantità di metanolo. A mente di CO 1 il saldo residuo scoperto si attesta a EUR 46'000.–.
RE 1 contesta l’esistenza del contratto 25 marzo 2021 e di dover pagare il citato importo.
B. Con precetto esecutivo n. __________ spiccato il 13 ottobre 2021 dall’Ufficio esecuzione di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la cifra di fr. 50'566.88 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2021 (EUR 46'000.– al tasso di cambio EUR 1= fr. 1.09928 applicato dall’Amministrazione federale delle dogane il 21 settembre 2021). L’escussa vi ha interposto opposizione.
C. Con domanda 7 gennaio 2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita 25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra (London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese.
L’11 gennaio 2022 l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto il procedimento arbitrale.
D. Con petizione 10 gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________.
E. Con istanza del 14 febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art. 125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino a conclusione del procedimento arbitrale.
Con osservazioni 4 aprile 2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta.
La convenuta, il 6 maggio 2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del procedimento.
F. Il 26 maggio 2023, sollecitata dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9 giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa.
Con decisione 30 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della decisione arbitrale sulla propria competenza.
G. Con reclamo 12 giugno 2023 RE 1 chiede di annullare questa decisione di sospensione della causa.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice sospende un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 1° giugno 2023. Rimesso alla posta (con invio raccomandato) lunedì 12 giugno 2023, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è quindi da ritenere tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 Il Pretore aggiunto ha dato atto di un assenso della reclamante a che la procedura fosse sospesa e ritenuto determinante il 7 gennaio 2022 quale giorno di avvio del procedimento arbitrale, corrispondente all’inoltro a Londra della domanda di nomina dell’arbitro. Egli ha ritenuto che per gli art. II della Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, gli articoli 7 e 186 LDIP e la vigente prassi e dottrina, il tribunale statale svizzero adito successivamente era tenuto a sospendere la procedura fino a quando quello arbitrale ha statuito sulla propria competenza. Da cui la sospensione della causa e l’invito alla convenuta di comunicare la decisione del tribunale arbitrale su tale questione.
2.2 Ribadito il suo interesse alla causa, la reclamante contesta la pattuizione e l’accettazione di una clausola arbitrale - oltretutto agli atti in due diverse versioni - e sostiene di non avere mai avuto conoscenza delle trattative di compravendita su cui la convenuta fonda la sua pretesa. Nonostante i solleciti, a distanza di oltre un anno il tribunale arbitrale non si era ancora pronunciato, mentre il precetto esecutivo spiccato in Svizzera danneggiava la sua immagine nella sua attività commerciale. La sospensione era inopportuna e non risolutiva, tenuto conto che la procedura di incasso forzato vincolava oramai la fattispecie alla Svizzera e che la causa in Pretura precedeva di un giorno l’avvio della procedura arbitrale, che oltretutto neanche le era stata regolarmente notificata. Di contro, la Pretura disponeva dei necessari strumenti per chiarire la controversia in tempi accettabili.
Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).
Giova qui premettere che con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dato anzitutto atto di un assenso della reclamante alla sospensione della causa, assenso manifestato dopo che il primo giudice l’aveva interpellata per verificare il suo interesse alla lite tenuto conto del lungo tempo trascorso dall’ultimo atto processuale.
La reclamante obietta di avere solo voluto manifestare l’interesse al mantenimento della causa rispetto ad un’ipotesi di stralcio dai ruoli della procedura. Nondimeno, l’ordinanza 9 maggio 2023 invitava l’interessata a “comunicare se mantiene o meno un interesse alla causa” ritenuto che “nell’affermativa la stessa verrà sospesa nell’attesa che il Tribunale arbitrale di Londra si pronunci in merito alla propria competenza; in caso contrario la procedura verrà stralciata dai ruoli, tasse e spese, da ridurre, a carico di chi le ha anticipate”. Al riguardo, il 26 maggio 2023 la reclamante ha dichiarato che “mantiene un interesse alla causa pendente” per poi concludere con un “la prego di procedere come da lei indicato”. In forza di ciò, di conseguenza, mal si vede perché il Pretore aggiunto ne avrebbe a torto desunto che la reclamante non intendesse esprimere il proprio consenso ad una sospensione della causa. Pare così quantomeno bizzarro che con il gravame in rassegna l’interessata rivendichi ora l’annullamento della decisione di sospensione 30 maggio 2023 e che il primo giudice si esprima senza indugio sulla propria competenza a dirimere la controversia in esame. Certo è che l’argomento così proposto non assurge né ad accertamento manifestamente errato dei fatti né ad errata applicazione del diritto.
5.1 Afferma la reclamante di avere sempre contestato la pattuizione, la negoziazione e l’accettazione di una clausola di competenza arbitrale. Inoltre, a riprova della confusione e mancanza di trasparenza, rileva che agli atti figurano persino due versioni di condizioni generali contenenti la citata clausola aventi un foro arbitrale diverso. Precisa di essersi trovata al centro di un procedimento arbitrale per una trattativa di compravendita di metanolo che non era nota né a lei né ai suoi legali e nemmeno era stata ratificata a posteriori, la stessa essendo stata portata avanti da una semplice dipendente sprovvista di ogni potere di rappresentanza.
5.2 Non è contestato che la domanda di sospensione sia da ricondurre all’effettiva esistenza della procedura pendente innanzi al Tribunale arbitrale di Londra. In sé poi che vi sia un’ulteriore clausola arbitrale con foro diverso non accredita la competenza statale della Pretura sostenuta dalla reclamante. Quest’ultima nemmeno sostiene che la fattispecie in esame non abbia natura internazionale - data in quanto l’attrice ha sede in Svizzera e la convenuta negli Stati Uniti - sicché vi torna applicabile la LDIP con riserva dei trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP). E neanche pretende che, trattandosi di una controversia inerente la pattuizione di una clausola a favore del Tribunale arbitrale di Londra, non occorra far riferimento alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali (gli art. 7 e 176 segg. LDIP tornando applicabili laddove la sede di detto tribunale fosse localizzata in Svizzera). Ora, l’art. II cpv. 3 della citata Convenzione di New York dispone appunto che “il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata”. Ma, a un primo esame, pare difficile considerarla tale - ovvero “caduca, inoperante o non suscettiva di essere applicata” - rispetto ad una procedura arbitrale che è incontestabilmente in corso a Londra. E, per il resto la reclamante non ipotizza neppure che non siano adempiuti i presupposti dell’art. II cpv. 2 della Convenzione di New York, o che quella clausola non sia valida ai sensi del diritto applicabile inglese a cui parrebbe rinviare. Sicché, in difetto di altri elementi, la sospensione disposta dal Pretore aggiunto non appare la conseguenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto.
6.1 La reclamante obietta che il Tribunale arbitrale di Londra non si è ancora pronunciato sulla controversia e questo nonostante i solleciti della controparte risalenti a marzo e maggio 2022, a cui era da aggiungere l’ulteriore anno nel frattempo trascorso. A suo modo di vedere questo non solo dimostrava che la fattispecie non era affatto chiara, ma che vi era anche una particolare difficoltà in capo a quello stesso tribunale ad esprimersi sul tema. Nondimeno, l’interessata sembra con ciò concludere per un’implicita incapacità del Tribunale arbitrale di Londra a trattare la questione, argomento che così proposto ed in assenza di elementi oggettivi risulta già di primo acchito pretestuoso, inconferente e finanche arbitrario.
6.2 La reclamante rileva ancora che la sospensione è ad ogni modo inopportuna in quanto la convenuta, facendo precedere quella procedura arbitrale dall’avvio di una procedura esecutiva d’incasso forzato in Svizzera, aveva manifestato l’intenzione di vincolare la fattispecie al territorio elvetico. A suo modo di vedere questa sua scelta non poteva altrimenti spiegarsi - nemmeno in un’ottica di interruzione di prescrizione - a fronte di una prospettiva di avvio di procedura arbitrale a Londra. Giova tuttavia rilevare che la competenza per i procedimenti aventi carattere strettamente esecutivo (“rein vollstreckungsrechtliche Verfahren”) resta disciplinata dalla LEF anche rispetto a fattispecie con connotazione internazionale, e questo in virtù del principio di territorialità (Stojiljković/Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG, 3a ed., 2021, n. 2a ad art. 30a). Non così per le azioni aventi carattere materiale (Stojiljković/ Staehelin, op. cit., n. 2a ad art. 30a). In concreto è da considerare che la procedura esecutiva fatta spiccare dalla convenuta si è limitata all’emissione ad opera del competente ufficio di esecuzione del luogo di sede della qui attrice, la quale ha poi sollevato opposizione. Ma la convenuta si è poi avvalsa della procedura arbitrale per giungere ad un giudizio di condanna nel merito in punto alla pretesa che rivendica (sopra, consid. 5). E, per il resto, con la decisione impugnata il Pretore aggiunto si è limitato a sospendere il procedimento e non a decidere sulla propria competenza rispetto all’azione promossa dalla qui reclamante.
6.3 Per la reclamante la sospensione è finanche inopportuna poiché la causa in Pretura precede di un giorno quella del tribunale arbitrale e l’avvio della procedura arbitrale neppure le era stata notificata regolarmente. Se non che, la reclamante si limita così ad esprimere una propria interpretazione che contrappone poi alle conclusioni del Pretore aggiunto, senza invero spiegare perché la data di inoltro della domanda di nomina dell’arbitro unico, stabilita al 7 gennaio 2022, non dovrebbe valere quale data di inizio della procedura arbitrale. E, invero, la reclamante non sostanzia nemmeno la pretesa irregolare notifica di avvio della procedura arbitrale né sostiene di avere sollevato la problematica in quella sede. Motivo per cui, una volta di più, la critica della reclamante non è sufficiente per confortare l’esistenza di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto imputabili al Pretore aggiunto.
Afferma infine la reclamante che proprio perché il tribunale arbitrale non si voleva esprimere sulla competenza, diventava necessario che a farlo fosse la Pretura. Il procrastinarsi della procedura danneggiava in effetti la sua immagine e il suo prestigio in un contesto di attività svolta nel commercio internazionale dei biocarburanti. La Pretura poi disponeva di tutti i necessari strumenti documentali e giuridici per chiarire in tempi accettabili la controversia. Tuttavia già si è detto che non vi sono elementi oggettivi a conforto di una mancata capacità e volontà del tribunale arbitrale a dirimere la vertenza (sopra, consid. 6.1). E vi sono ancora meno indizi circa un danno d’immagine della reclamante rispetto ad una procedura esecutiva ferma allo stadio di opposizione e promossa rispetto ad un controvalore in franchi svizzeri dell’importo di EUR 46'000. Inconsistente la critica va così respinta e la decisione impugnata confermata.
Le spese processuali, stabilite in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il tema delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
Il reclamo in esame non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 giugno 2023 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 12 giugno 2023 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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