AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.60
Data decisione, Autorità: 18.09.2023, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale per diniego di giustizia
Incarto n. 13.2023.60
Lugano 18 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nelle cause inc. DM.2020.10 (divorzio su azione di un coniuge) e CA.2020.172 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 23 gennaio 2020 e, rispettivamente, con istanza 17 giugno 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30 maggio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 25 maggio 2023;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono sposati a __________ il 23 luglio 1999. Completano la famiglia la figlia __________ e il figlio __________.
B. Con petizione 23 gennaio 2020 CO 1 ha promosso azione di divorzio postulando l’affidamento del figlio __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per sé di fr. 11'000.– mensili fino all’età di pensionamento e uno per il figlio di fr. 2'410.– mensili (oltre spese per attività extrascolastiche e straordinarie), la liquidazione del regime dei beni “ai sensi degli art. 204 seg. CC” e la ripartizione delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio “secondo le previsioni di legge” (inc. DM.2020.10). L’udienza è stata per finire fissata il 18 agosto 2020.
C. Con istanza di provvedimenti cautelari 17 giugno 2020 CO 1 ha chiesto in via superprovvisionale l’affidamento a sé del figlio __________, la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare per il figlio di fr. 2'885.85 da luglio 2020 oltre a spese extrascolastiche e straordinarie, un contributo alimentare di fr. 10'472.60 mensili per sé da luglio 2020 e una provisio ad litem di fr. 10'000. In via cautelare ha formulato le medesime domande, ritenuto che i contributi alimentari per il figlio e per sé sono stati chiesti retroattivamente a far tempo dal mese di giugno 2019 (inc. CA.2020.172). Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza supercautelare e citato le parti per l’udienza del 18 agosto 2020.
D. All’udienza di conciliazione del 18 agosto 2020 nella causa di divorzio (inc. DM.2020.10) RE 1 ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero passaggio, ma non alle rimanenti richieste della moglie. Sotto questo profilo, in coda all’udienza il Pretore aggiunto ha così impartito alla moglie un termine per motivare l’azione di divorzio.
E. L’udienza è proseguita con il contraddittorio sull’istanza di provvedimenti cautelari (inc. CA.2020.172), dove il marito ha aderito alla richiesta della moglie circa l’affidamento a lei del figlio __________ per la cura e l’educazione ed è stato disciplinato il diritto di visita. Le parti hanno pure convenuto che l’appartamento in locazione alla moglie veniva ad essa assegnato in uso, ritenuto che la pigione e le spese accessorie venivano pagate direttamente dal marito al locatore. Inoltre, a partire da settembre 2020 il padre si è impegnato a versare mensilmente l’importo di fr. 963.- a titolo di contributo alimentare per il figlio, prendendo a proprio carico le spese scolastiche (fr. 759.- mensili) e il contributo di accudimento da parte di terzi oltre a spese straordinarie purché preventivamente concordate tra i genitori. Sui punti controversi le parti hanno notificato le prove (verbale 18 agosto 2020 pag. 7): la moglie ha chiesto l’edizione di documenti dal marito e da terzi, la testimonianza di __________, l’interrogatorio delle parti e l’audizione del minore __________; il marito ha chiesto l’edizione di documenti da terzi e dalla moglie e l’audizione testimoniale di __________.
In via cautelare il Pretore aggiunto ha omologato l’accordo raggiunto dalle parti. Il 21 agosto 2020 ha poi assegnato alle parti e ai terzi un termine per produrre la documentazione chiesta in edizione nel procedimento cautelare.
F. Con decisione 22 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza cautelare 17 giugno 2020 e condannato il marito a versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'755.- da giugno 2020 (inc. CA.2020.172).
In esito agli appelli 4 gennaio 2021 delle parti tale decisione è stata parzialmente riformata con sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA del Tribunale d’appello (inc. 11.2021.1/2) ed è cresciuta in giudicato il 13 gennaio 2023 dopo che la II Corte civile del Tribunale federale aveva giudicato inammissibile il ricorso del marito (inc. 5A_896/2022).
Il 25 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha condannato RE 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10'000.– (inc. CA.2021.15).
G. Nel frattempo il 17 settembre 2020 CO 1 ha motivato la petizione e formulato le proprie richieste di giudizio in merito agli effetti accessori del divorzio. RE 1 ha inoltrato la risposta di causa il 27 gennaio 2021, cui sono seguite la replica, la duplica, la triplica e la quadruplica. Al dibattimento 8 febbraio 2022 le parti hanno dato atto che restavano litigiosi la liquidazione del regime matrimoniale, il contributo alimentare per la moglie, il contributo di mantenimento per il figlio e le spese giudiziarie. Le parti hanno quindi notificato le prove relative alla procedura di merito, su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato con ordinanza 16 febbraio 2022 (inc. DM.2020.10).
H. Con scritto 30 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la continuazione della procedura cautelare, di statuire sulle rimanenti prove e, ordinare l’aggiornamento della situazione reddituale dei coniugi e impartire un termine per le relative conclusioni cautelari.
Il 31 gennaio 2023 il primo giudice ha risposto che il procedimento cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 era già stato concluso con la decisione cautelare 22 dicembre 2020.
Il 15 febbraio 2023 RE 1 ha ribadito quanto richiesto indicando che la decisione cautelare era stata emessa “nelle more istruttorie”, ossia prima della conclusione dell’istruttoria, come rilevato dalla ICCA nella sentenza 17 ottobre 2022.
Il 16 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto nuovamente le domande del convenuto, sostenendo che la decisione cautelare 22 dicembre 2020 era una decisione cautelare finale e che quanto indicato dalla ICCA “è verosimilmente per un refuso ed è da intendersi nel merito”.
Adita da RE 1 con reclamo 27 febbraio 2023, il 15 maggio 2023 questa Camera (inc. 13.2023.23) ha annullato la decisione 16 febbraio 2023 e invitato il Pretore aggiunto a procedere nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc. CA.2020.172).
I. Intanto il 30 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha chiuso l’istruttoria di merito e convocato le parti alle arringhe finali. Il 17 aprile 2023 CO 1 ha chiesto di sospendere la procedura di merito (inc. DM.2020.10) e procedere negli incombenti della procedura cautelare (inc. CA.2020.172) ancora in fase di istruttoria. Sempre il 17 aprile 2023 RE 1 ha chiesto la fissazione di un termine alle parti per aggiornare la documentazione in vista della chiusura del procedimento di divorzio. Il 25 aprile 2023 il primo giudice ha respinto le richieste di entrambe le parti.
J. Con ordinanza 17 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha informato le parti che la questione oggetto del reclamo 27 febbraio 2023 (sopra, consid. H in fine) era superata dalla decisione 25 aprile 2023. Il 24 maggio 2023 in forza della decisione 15 maggio 2023 di questa Camera, RE 1 ha di nuovo postulato la continuazione della procedura cautelare (inc. CA.2020.172).
Il 25 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto quest’ultima richiesta ritenendola superata dalle decisioni processuali 25 aprile 2023 e 17 maggio 2023.
K. Con reclamo 30 maggio 2023 RE 1 chiede che la decisione 25 maggio 2023 sia annullata e il Pretore aggiunto sia invitato a procedere nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1. In via subordinata chiede che la causa sia rinviata per nuovo giudizio. Infine, in via ancor più subordinata, ne chiede la modifica nel senso di respingere le audizioni testi e disporre l’aggiornamento di reddito e fabbisogno delle parti.
CO 1 non ha inoltrato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto le richieste 24 maggio 2023 di RE 1 intese alla continuazione del procedimento cautelare di cui all’inc. CA.2020.172 è, a prima vista, una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è di per sé impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
1.1 Invero il reclamante censura la mancata conclusione del procedimento cautelare, in conseguenza di cui lamenta un diniego di giustizia. Poiché la ricevibilità di un reclamo per denegata giustizia (art. 319 lett. c CPC) non dipende dalla sussistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC), da questo punto di vista il gravame è ricevibile.
2.1 Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Qualora però la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1), in concreto quindi - trattandosi di decisione ordinatoria processuale appunto - nel termine di dieci giorni (sopra, consid. 1).
2.2 A fronte della decisione impugnata datata 25 maggio 2023, il gravame spedito con invio raccomandato 30 maggio 2023 risulta senz’altro tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.1 Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto una manifesta violazione delle norme procedurali in materia di provvedimenti cautelari costitutiva di un “evidente diniego di giustizia”. Rileva che il primo giudice non intende palesemente dare seguito a quanto indicato nella sentenza 15 maggio 2023 di questa Camera che lo sollecitava a procedere con l’istruzione del procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 e a poi chiuderlo. In particolare il reclamante:
contesta che l’ordinanza sulle prove emessa nella procedura di merito (16 febbraio 2022) possa essere considerata nel contempo quale ordinanza sulle prove della procedura cautelare;
afferma essere stata negata la possibilità di aggiornare documenti attinenti al reddito e al fabbisogno delle parti nella procedura cautelare;
censura l’assenza di una decisione di chiusura dell’istruttoria nella procedura cautelare;
sostiene essere stata negata la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria cautelare in vista della decisione finale cautelare, trattandosi di richieste che non possono essere semplicemente assorbite dalla procedura di merito.
4.1 In proposito giova qui anzitutto rammentare le argomentazioni ritenute da questa Camera a sostegno della decisione 15 maggio 2023 (sopra, consid. H in fine; doc. C al reclamo consid. 3.2) che hanno portato all’annullamento dell’ordinanza 16 febbraio 2023 e al conseguente invito rivolto al primo giudice di continuare nell’istruzione del relativo procedimento cautelare:
“Come risulta dall’esposizione dei fatti, il primo giudice ha emanato la decisione 22 dicembre 2020 dopo aver assunto agli atti la documentazione prodotta dalle parti, rispettivamente quella di cui era stata chiesta l’edizione. A quel momento nulla era ancora stato deciso in merito alle altre prove, segnatamente ai testimoni. Dopo questa decisione nulla è più stato intrapreso nell’ambito cautelare. Non risulta una decisione dalla quale emerga la conclusione dell’istruttoria e neanche che sia stata data la possibilità alle parti di esprimersi sull’istruttoria stessa. Non da ultimo, la ICCA aveva ancora evidenziato che restavano da stabilire i contributi alimentari per il periodo precedente l’introduzione dell’istanza cautelare (consid. 15), ciò che non risulta sia stato fatto. Non è qui dato di comprendere come il Pretore aggiunto abbia potuto ritenere che “l’incidente cautelare di cui all’incarto CA.2020.172 è terminato con la decisione cautelare del 22 dicembre 2020”.
La constatazione della ICCA che la decisione 22 dicembre 2020 era una decisione nelle more istruttorie perché l’istruttoria non era terminata è quindi perfettamente calzante e, di certo, non è frutto di un “refuso”. Il diverso accertamento del Pretore aggiunto è quindi manifestamente errato e il suo rifiuto di seguire le pertinenti indicazioni dell’autorità superiore e di occuparsi del procedimento non ancora chiuso costituisce un evidente diniego di giustizia.”
4.2 Ciò premesso a mente del Pretore aggiunto è oramai da ritenere che tali incombenze siano superate dalla pregressa decisione 25 aprile 2023 (doc. E al reclamo). Ma a torto.
La decisione di cui trattasi (25 aprile 2023) ha evaso, respingendole, le separate e rispettive richieste presentate dalle parti in data 17 aprile 2023. Fra queste quella con cui la moglie chiedeva di procedere con l’ordinanza sulle prove rimaste indecise sul fronte cautelare e alla relativa loro assunzione, dovendosi poi ancora decidere in punto al contributo di mantenimento per lei e per il figlio relativo al lasso di tempo tra giugno 2019 e maggio 2020. In particolare il Pretore aggiunto, richiamando nello specifico la sentenza 17 ottobre 2022 della ICCA, ha invero riconosciuto che resta da decidere sul contributo alimentare chiesto in via cautelare a favore della moglie (escludendo però quello del figlio) per il lasso di tempo tra giugno 2019 e maggio 2020 e di volersi determinare su questo punto contestualmente alla decisione di merito finale (doc. E pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Ma per il resto il primo giudice non fa menzione alcuna di atti processuali intervenuti dopo l’ordinanza 22 dicembre 2020 e che sono da ascrivere formalmente al procedimento cautelare in discussione. In particolare ai fini dell’istruzione cautelare poco cambia che il Pretore aggiunto abbia in parallelo proseguito con l’attuazione del procedimento di merito e la relativa istruttoria. In effetti laddove non avesse più inteso assumere prove, il Pretore aggiunto non poteva esimersi dall’emanare l’ordinanza sulle prove e dichiarare chiusa l’istruttoria cautelare, decisione di cui però non vi è traccia. La decisione impugnata non può infatti valere quale decisione formale di chiusura dell’istruttoria cautelare in conseguenza di cui, a dipendenza delle prove accertate, ammesse e assunte nell’incidente cautelare, ancora era da garantire il diritto delle parti alle arringhe finali cautelari in punto alle richieste ancora pendenti (art. 273 e 276 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, n. 30 ad art. 273 [versione e-book #8 1° febbraio 2020, n. 33 ad art. 273). E a ciò non soccorre la parallela chiusura dell’istruttoria di merito disposta con ordinanza 30 marzo 2023 insieme alla citazione delle parti alle arringhe finali, sostituite poi dal termine fissato il 21 aprile 2023 per presentare le conclusioni scritte entro il 31 maggio 2023 (doc. E pag. 2 in alto).
4.3 La decisione impugnata e datata 25 maggio 2023 non soggiunge alcunché rispetto alla decisione 25 aprile 2023 (sopra, consid. 4.2). Motivo per cui, diversamente da quanto reputa il Pretore aggiunto, all’evidenza non possono considerarsi superate le indicazioni in punto alle modalità di prosieguo dell’incidente cautelare di cui alla causa inc. CA.2020.172 ben specificate dalla ICCA con sentenza 17 ottobre 2022 e ancora ribadite da questa Camera con la decisione 15 maggio 2023. L’insistenza con cui egli si ostina e persevera a sostenere il contrario costituisce un reiterato ed evidente diniego di giustizia che, una volta di più, non merita tutela. E un esito diverso non si giustifica neppure a motivo del fatto che per risolvere la questione basterebbe una formale decisione di chiusura dell’istruttoria e assegnazione di un termine alle parti a garanzia del diritto di essere sentite. Nella concreta situazione non è dato di comprendere per quale motivo egli abbia optato per la decisione articolata del 25 aprile 2023 respingendo le richieste delle parti ma senza nulla decidere in merito alle prove, senza chiudere l’istruttoria e senza assegnare un termine per inoltrare le conclusioni. Peraltro, respingendo indistintamente tutte le richieste delle parti, il primo giudice si è pure formalmente rifiutato di portare a termine la procedura cautelare, ciò che è biasimevole.
In conclusione il reclamo va accolto e la decisione impugnata 25 maggio 2023 annullata e l’incarto retrocesso al Pretore aggiunto affinché proceda quanto prima e con sollecitudine nelle incombenze di sua competenza (ordinanza sulle prove, eventualmente istruzione se le prove fossero ammesse, chiusura dell’istruttoria e decisione del procedimento cautelare).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 maggio 2023 di RE 1 è accolto. La decisione impugnata 25 maggio 2023 è annullata. L’incarto è ritornato al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, affinché proceda nel procedimento cautelare dipendente dall’istanza 17 giugno 2020 di CO 1 (inc. CA.2020.172).
Le spese processuali stabilite in fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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