AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2023.83
Data decisione, Autorità: 25.08.2023, IIICC
Ricorso: TF, 5D_184/2023, 26.10.2023
Titolo: Obbligo di motivazione del reclamo e di contestazione della decisione impugnata
Incarto n. 13.2023.83 13.2023.86
Lugano 25 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.38 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 26 giugno 2023 da
RI 1
contro
CO 1 patr. dall’ __________
e ora sul “ricorso” 30 luglio 2023 di RI 1;
ritenuto in fatto: che nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti di RI 1, l’Ufficio esecuzione ha pignorato i fondi n. //__________ RFD di __________ di sua proprietà ed ha poi allestito il relativo elenco oneri;
che con scritto 3 maggio 2023 RI 1 ha sollevato contestazioni in merito ad alcuni crediti iscritti nell’elenco oneri, segnatamente quello insinuato da CO 1;
che con scritto 5 maggio 2023 l’Ufficio di esecuzione ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il privilegio della pretesa;
che con atto 11 maggio 2023, inviata alla Pretura di Bellinzona, RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’asta prevista per il 23 maggio 2023;
che con decisione 15 maggio 2023 il Pretore, constatate le carenze di natura formale dell’atto in questione, ha assegnato all’attore un termine di 20 giorni per ripresentare la petizione conformemente ai requisiti imposti dalla legge;
che con petizione 26 giugno 2023 RI 1 ha convenuto in causa CO 1: rilevata l’esistenza di una differenza tra l’importo iscritto nell’elenco oneri (fr. 105'378.30) e quello “dell’estratto più recente dell’UEF” (fr. 107'907.40) e trovata “al quanto strano la differenza”, ha chiesto l’accoglimento della petizione e l’annullamento dell’asta;
che con decisione 28 giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 2'529.10, ha dichiarato irricevibile la petizione perché di competenza del Giudice di pace;
che con “ricorso” 30 luglio 2023 RI 1 chiede che il ricorso sia accolto e l’asta annullata, postulando altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
considerato
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata all’interessato il 30 giugno 2023 sicché il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 31 luglio 2023 - tenuto conto dell’art. 142 cpv. 3 CPC - è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere i motivi di fatto sui quali esso si fonda, indicando in particolare dove il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti, rispettivamente perché abbia applicato in modo errato il diritto;
che il reclamante si limita a considerare “molto strano” di non essere stato informato” della competenza del Giudice di pace, ma non si confronta in alcun modo con la decisione pretorile e non spiega in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, in particolare non contesta l’accertamento del valore di causa né la competenza del Giudice di pace;
che di conseguenza il reclamo è inammissibile;
che gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico del reclamante che risulta soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che l’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo dev’essere respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole;
che, manifestamente inammissibile, l’impugnazione è decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 luglio 2023 di RI 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.
L’istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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