AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.497
Data decisione, Autorità: 18.12.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.497
Lugano 18 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 novembre 2002 della
contro
la decisione 30 ottobre 2002 della Casa di riposo __________, __________ che delibera alla __________ le opere da falegname 1 (porte interne, telaio metallico) nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del suo ricovero per anziani;
viste le risposte:
26 novembre 2002 della Casa di riposo __________;
27 novembre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
28 novembre 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 luglio 2002 la Casa di riposo __________ di __________ ha indetto un pubblico concorso (FU n. __________), retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname occorrenti nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del suo ricovero per anziani;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 123.200, chiedeva fra l'altro ai concorrenti di allegare all'offerta
"una lista di referenze per lavori eseguiti negli ultimi tre anni, simili a quanto richiesto dall'opera oggetto del concorso",
avvertendo che
"la mancata presentazione della lista di referenze comporta l'immediata esclusione dell'offerta dal concorso";
che alla posizione R 939 il capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti, senza comminatoria d'esclusione in caso d'inosservanza della prescrizione, di consegnare con l'offerta anche "l'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto";
che al concorso hanno preso parte 12 ditte, fra cui la __________, con un'offerta di fr. 173'185.55, e la __________, con un'offerta di fr. 182'218.60;
che il 3 ottobre 2002, in occasione dell'apertura delle offerte, il progettista, arch. __________, ha constatato che l'offerta della __________ non era corredata della lista delle referenze richiesta dal capitolato;
che, conformemente all'avviso dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), il 30 ottobre 2002 il consiglio di amministrazione della Casa di riposo __________ ha scartato l'offerta della __________ e deliberato i lavori alla __________,
che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando l'esclusione e rivendicando l'appalto, siccome miglior offerente;
che l'insorgente si è limitata a sostenere di aver allegato la lista delle referenze;
che la Casa di riposo __________, l'ULSA e la __________ non hanno presentato particolari osservazioni;
che con decisione 10 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza (art. 4 PAmm);
considerato, in diritto
che, trattandosi di un'opera sussidiata dal cantone in misura superiore al 50%, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dal concorso al quale ha partecipato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la ricorrente non sollecita l'assunzione di particolari prove;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 123.200, chiedeva esplicitamente ai concorrenti di allegare all'offerta "una lista di referenze per lavori eseguiti negli ultimi tre anni, simili a quanto richiesto dall'opera oggetto del concorso", avvertendo che "la mancata presentazione della lista di referenze comporta l'immediata esclusione dell'offerta dal concorso";
che per esplicita disposizione del capitolato, la mancata produzione della lista delle referenze costituisce una lacuna formale rilevante, che determina l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha omesso di allegare all'offerta la lista delle referenze richiesta;
che invano sostiene la ricorrente di avere allegato tale lista alla sua offerta; agli atti non ve n'è traccia;
che non avendo allegato all'offerta nemmeno "l'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto" (cfr. pos. R 939), la ricorrente non è in grado di sovvertire la conclusione che necessariamente s'impone;
che il fatto che il committente non abbia adottato particolari misure, atte ad evitare la perdita di documenti (ad es. mediante punzonatura), non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente; nemmeno quest'ultima si è invero premunita al riguardo (ad es. fascicolandoli);
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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