AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.237
Data decisione, Autorità: 21.11.2023, TRAM
Titolo: Tassa base sui rifiuti - attività economica
Incarto n. 52.2023.237
Lugano 21 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2023 del
RI 1 rappresentato dal suo RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2414) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dalla CO 1, l'arch. __________ e dalla __________ avverso la risoluzione dell'11 aprile 2022 del RA 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 ottobre 2021 il Servizio esazioni del RA 1 ha emesso singolarmente a carico della CO 1, della __________ Sagl e delle ditte individuali __________ architetto e __________, tutte con sede in Viale __________ a __________, quattro fatture riguardanti la tassa base per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021 dell'importo di fr. 200.- ciascuna, riferite alle attività economiche da queste svolte. Con decisione dell'11 aprile 2022 l'Esecutivo comunale ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato dai suddetti contribuenti, annullando la fatturazione a carico della __________ Sagl e confermando le altre tre.
B. Con giudizio del 17 maggio 2023 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato congiuntamente dalla CO 1, da __________ architetto e da __________ contro quest'ultima decisione municipale. Richiamato il quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha confermato l'imposizione della tassa base rifiuti per le due ditte individuali e ha invece annullato la tassazione riferita a CO 1 ritenendo che quest'ultima non svolgesse un'attività atta a produrre rifiuti.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con contestuale conferma della decisione municipale. Eccepita una violazione del suo diritto di essere sentito per carente motivazione del giudizio impugnato, sostiene - in sintesi - che l'attività svolta da CO 1 possa generare (e generi) rifiuti, motivo per cui alla stessa deve essere imposta la tassa base per il relativo servizio comunale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso è certa (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La società resistente eccepisce invece la mancanza di una risoluzione municipale (recte del Consiglio comunale) che legittimi il Municipio a presentare ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato. L'argomento è del tutto privo di pregio. Il presente ricorso, infatti, è di tutta evidenza presentato dal RI 1, corporazione di diritto pubblico che detiene - a differenza del suo Municipio - la capacità giuridica e quella di essere parte (STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina). Esso è ovviamente rappresentato dal suo organo esecutivo (art. 17 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 [Cost./TI; RL 101.000], art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC) il quale dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative nell'ambito delle quali il Municipio agisce autonomamente (art. 13 cpv. 1 lett. l e art. 106 lett. a LOC). In particolare quelle che si riferiscono a specifiche competenze amministrative attribuitegli (art. 2 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019; RGR) e che riguardano procedure ricorsuali relative a decisioni municipali. Non era pertanto necessaria nessuna risoluzione del legislativo comunale per autorizzare il Municipio a inoltrare ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato.
Il Comune insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per carente motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti integralmente le argomentazioni che esso aveva sollevato davanti alla precedente istanza di giudizio, sarebbe eccessivamente stringata e priva di motivazioni giuridiche.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato, dopo avere illustrato il quadro giuridico applicabile, ha esposto in modo chiaro i motivi che lo hanno condotto a concludere che a CO 1 non possa essere imposta la tassa base rifiuti. Esso ha infatti spiegato di ritenere che la suddetta società non svolga in realtà nessuna attività atta a produrre rifiuti, rispettivamente che la sua posizione è la medesima di un qualsiasi proprietario che cede in locazione gli spazi che gli appartengono. Se ne deve dunque dedurre che la querelata decisione ha consentito al ricorrente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio ad annullare la controversa decisione di tassazione. La fondatezza o non di tali argomenti è invece questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le motivazioni addotte dall'Esecutivo cantonale sono state del resto perfettamente recepite dal Comune ricorrente, che ha di conseguenza potuto impugnare con piena cognizione di causa il giudizio davanti a questo Tribunale. Ne discende che nell'occasione non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito. La relativa censura deve dunque essere respinta.
3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060). In passato il Tribunale federale ha costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino) godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici a introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto, contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli utenti e sarebbe inoltre sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici di Losanna, in questo modo due economie domestiche composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal RGR, approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto territorio comunale (art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14 RGR). Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase). Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del suddetto disposto). Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile. Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr. 400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
5.2. Come esposto in precedenza la tassa per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione. La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità (art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 14 RGR), la giurisprudenza ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997 n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (RDAF 2000 1 284 s. consid. 4b con riferimenti; STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2). Ciò non significa tuttavia che il legislatore possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a dei criteri che nulla rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti. Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2, 52.2009.462 del 9 giugno 2010 consid. 3.2).
5.3. Nel caso in esame presso il piano terra dello stabile che insiste sul mappale n. __________ di __________ (PPP n. __________) vi sono tre locali distinti, assegnati con separati contratti di locazione rispettivamente alla __________ Sagl (locale n. 1) e alle ditte individuali __________ (locale n. 2) e a __________ Architetto (locale n. 3), nonché uno spazio condiviso formato da quattro postazioni di lavoro, una zona conferenze e un'area relax (cfr. contratti di locazione di cui al doc. D e risposta del 31 agosto 2023 pag. 6). Proprietari della particella sono __________ e __________ i quali, con contratto del 30 settembre 2018, hanno concesso alla CO 1, società di cui __________ è socio insieme alla moglie __________ (pure gerente), la gestione di questi spazi; dal tenore delle stipulazioni (cfr. doc. H) la società resistente dispone della PPP a titolo gratuito e i due soci, sulla base di contratti di locazione, vi hanno installato le proprie rispettive attività professionali relative alla pratica del golf e dell'architettura, aggiungendovi quella di truccatrice esercitata da __________. Ora, CO 1 ammette di occuparsi di mettere in locazione questi spazi e di gestirli, sia quelli attribuiti singolarmente sia lo spazio condiviso dai tre inquilini, ciò che risulta d'altronde anche dallo scopo sociale iscritto a registro di commercio. La società pertanto è operativa e l'attività da essa svolta, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità precedente, è perfettamente suscettibile di generare spazzatura, prevalentemente scarti cartacei, materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti facendo capo al servizio pubblico. CO 1 dispone, infatti, di un numero IDI (il numero di identificazione IVA corrisponde al numero IDI seguito dalla dicitura IVA, registro quest'ultimo al quale la resistente non risulta iscritta cfr. doc. 1), indicazione utile a individuare un contribuente di una tassa d'utilizzazione come quella in esame, atteso che le imprese ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) includono tutte le entità giuridiche (o anche solo delle unità) che sono in contatto con l'amministrazione per via della loro attività economica e che, di conseguenza, ricevono quantomeno della corrispondenza. Non solo dall'Autorità comunale ma anche da quelle cantonali (ad esempio per quanto attiene all'iscrizione a registro di commercio e, trattandosi in specie di una società di capitali, alle dichiarazioni fiscali) e federali (ad esempio per l'iscrizione nel registro delle imprese). Quale soggetto giuridico, tra l'altro società in senso stretto iscritta a registro di commercio, CO 1 produce rifiuti (cartacei e affini) anche per i rapporti che intrattiene con altri privati: per la gestione dei contratti di locazione con gli inquilini (a titolo di esempio per l'incasso delle pigioni e della relativa e obbligatoria contabilità), corrispondenza di vario genere come pubblicità o le comunicazioni che essa stessa riferisce di avere con soggetti terzi (cfr. risposta del 31 agosto 2023 pag. 8). Nonostante poi i contratti con le tre ditte conduttrici prevedano una pigione che include anche le spese accessorie, la resistente riceverà corrispondenza anche per quanto concerne gli oneri connessi alla PPP come - ad esempio - le fatture per elettricità e acqua. Il fatto di avere una propria carta intestata con logo, d'altronde, le serve proprio per identificarsi con i propri interlocutori, relazioni che avvengono (anche) per iscritto e che dunque generano rifiuti. Risulta tra l'altro che da febbraio 2020, CO 1 funga pure da sede per un'altra società, la __________ Sagl (cfr. FUSC n. __________ del 6 febbraio 2020), ciò che comporta la ricezione (almeno di una parte) di corrispondenza a questa relativa, per cui la sua attività non sembra limitarsi alla locazione e alla gestione degli spazi del piano terra dello stabile di cui al mappale n. __________ di __________. Per quanto modesta dunque vi è di fatto una materiale produzione di rifiuti che esula da quelle delle attività di natura diversa esercitate dalle ditte conduttrici, alle quali si aggiunge. In questo senso non possono essere seguiti il Consiglio di Stato e la resistente laddove sostengono che la posizione della CO 1 non è differente da quella di qualsiasi proprietario che cede in locazione degli spazi che gli appartengono, laddove la tassa base è dovuta da chi concretamente vi esercita la propria attività. CO 1la resistente non è proprietaria del fondo, è un soggetto diverso dai proprietari che non corrispondono interamente ai suoi soci e, come detto, risulta si occupi pure di attività diverse dalla locazione degli spazi in parola (sede per almeno un'altra società). Un'attività economica viene d'altronde tassata dal momento che, quantomeno potenzialmente, è suscettibile di generare rifiuti e ciò anche se la stessa è esercitata a titolo indipendente a partire da un domicilio per il quale viene pagata la relativa tassa anche per l'economia domestica (cfr. STF 2C_677/2010 del 2 marzo 2011 consid. 3), eventualmente come attività accessoria (cfr. art. 22 cpv. 2 RGR e art. 20 cpv. 1 OM). CO 1 nemmeno sostiene di avere una sede operativa altrove, con il che l'amministrazione della stessa, per quanto limitata possa essere, avviene di fatto presso i locali siti in Viale __________ a __________, da dove la gerente della società gestisce l'attività. Non vi è dunque alcuna violazione del principio di parità di trattamento nell'imporre alla resistente la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti; anzi la sua esenzione risulterebbe iniqua rispetto alle attività (tassate) svolte da altre imprese, siano esse esercitate da sedi operative o da residenze private. Irrilevante è inoltre l'assenza di uffici propri o di locali della medesima esclusivamente adibiti all'esercizio dell'attività aziendale, rispettivamente che quantomeno una parte degli spazi in parola sia condivisa dagli inquilini (coworking). L'assoggettamento a questa tassa avviene in base al genere di attività svolta e non - ad esempio - in base al numero di locali, per cui decisiva ai fini dell'imposizione risulta unicamente la circostanza, data in questo caso, che presso il citato recapito a __________, CO 1 svolge un'attività aziendale effettiva e che la medesima è potenzialmente atta a generare degli scarti che devono essere obbligatoriamente smaltiti attraverso il servizio offerto dal Comune (cfr. pro multis STA 52.2019.447 del 24 gennaio 2023 consid. 4.3), motivo per cui essa deve partecipare al finanziamento di quest'ultimo.
Merita infine tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico della resistente. Anzitutto l'ammontare della tassa base qui avversata s'inscrive all'interno della forchetta stabilita dal legislatore comunale (art. 22 cpv. 2 RGR); considerato poi che il querelato tributo serve non solo a coprire i costi derivanti dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma pure a garantire il finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che contribuisce al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno del comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta, di fr. 200.- per l'anno 2021, non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto ai vantaggi economici e giuridici di cui beneficia la contribuente, come pure al suo interesse per la prestazione fornitale dall'Ente pubblico. Ragione per la quale il principio di equivalenza appare, in concreto, rispettato.
7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione dell'11 aprile 2022 del Comune di __________ in materia di imposizione della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2021.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico di CO 1, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune ricorrente, che non è patrocinato da un legale, che dispone di un servizio giuridico e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm; cfr. pro multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2;).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2414) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione dell'11 aprile 2022 del RI 1 che pone a carico della CO 1 la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti per il 2021 è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente. Al RI 1 va restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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