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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.210
Data decisione, Autorità: 22.03.2024, TRAM
Titolo: Bando di concorso per l'assegnazione dell'affitto di fondi a scopo agricolo di proprietà del Patriziato - criteri d'aggiudicazione
Incarto n. 52.2023.210
Lugano 22 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2041) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso il bando di concorso indetto dal CO 1 per l'assegnazione dell'affitto di fondi a scopo agricolo;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudine che non occorre qui ripercorrere, il 1° dicembre 2022 l'Ufficio patriziale del CO 1 ha pubblicato un concorso per l'affitto di alcuni fondi di sua proprietà a scopo agricolo, suddivisi in ventiquattro lotti. Il bando di concorso indicava il canone massimo d'affitto autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura per ogni lotto, la durata del contratto di affitto, la scadenza del termine per le offerte con la documentazione da presentare e specificava che l'aggiudicazione sarebbe stata a esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale. Con decisione del 19 gennaio 2023 il presidente del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di RI 1 volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da lei inoltrato contro l'avviso di concorso.
B. Con giudizio del 26 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso il suddetto bando di concorso. Esso ha infatti ritenuto valida la clausola indicante che l'aggiudicazione del concorso sarebbe stata fatta a esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale e ha dichiarato inammissibili, poiché premature, le censure riferite a un'asserita precostituita esclusione della ricorrente in sede di delibera.
C. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del concorso; postula altresì che, in sostituzione del CO 1, venga nominato un altro ente pubblico per l'assegnazione dei fondi in parola o, in alternativa, che vi si proceda tramite sorteggio. Essa sostiene, in estrema sintesi, che il Consiglio di Stato si sia basato per il suo giudizio su di un accertamento errato e incompleto dei fatti rilevanti, non considerando documenti e motivazioni forniti con il ricorso che dimostrerebbero violazioni da parte dell'Ufficio patriziale di leggi e decisioni emesse da Autorità giudiziarie. Lamenta che il bando di concorso non contenga i criteri di aggiudicazione che l'ente applicherà per attribuire i fondi, ciò che permetterà al patriziato di assegnarli a suo piacimento senza che sia possibile per i concorrenti esclusi di verificare la legittimità della scelta.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove necessario, in seguito. La Sezione degli enti locali si è invece rimessa al giudizio di questa Corte.
E. In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. È anzitutto necessario precisare che oggetto della presente vertenza è e può unicamente essere il quesito di sapere se il bando di concorso del 1° dicembre 2022 indetto dall'Autorità patriziale e impugnato dall'insorgente sia o non da annullare; ogni altra domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile in questa sede.
Risulta pertanto irricevibile la richiesta dell'insorgente volta a far nominare un (non meglio specificato) ente che, in sostituzione al Patriziato di __________, proceda all'assegnazione dei lotti. L'emanazione di un simile provvedimento non è di tutta evidenza competenza di questa Corte ma, a determinate condizioni, dell'Autorità di vigilanza (art. 130 e segg. LOP, segnatamente art. 138 LOP), le cui risoluzioni sono eventualmente impugnabili anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 145 LOP). Allo stesso modo appare improponibile la richiesta del patriziato resistente di richiamare la ricorrente per le sue affermazioni diffamatorie; il reato di diffamazione dovrà se del caso essere deferito alla competente Autorità penale.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. Il concorso dev'essere accessibile a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi (art. 12 cpv. 2 LOP). La norma persegue un duplice scopo. Da un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 2.1, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1, 52.2007.164 del 03 ottobre 2007 consid. 2). L'art. 8 del regolamento di applicazione della legge organica patriziale dell'11 ottobre 1994 (RALOP: RL 188.110) stabilisce inoltre che l'avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare: il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta (lett. a), le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (lett. b), se del caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni offerta (lett. c), il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi (lett. d), il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio patriziale (lett. e), il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte (lett. f). Per quanto qui di interesse, l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente (art. 14 cpv. 1 LOP). La decisione concernente l'aggiudicazione o l'eventuale annullamento del concorso da parte dell'Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l'indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici (art. 10 RALOP).
3.1. La ricorrente lamenta, invero in modo spesso confuso e assai prolisso, che l'Autorità precedente non abbia correttamente tenuto in considerazioni dei fatti rilevanti e la relativa documentazione da lei presentata. Sostiene che l'Ufficio patriziale, in spregio all'art. 99 LOP, abbia ripetutamente assegnato con dei contratti di comodato alcune particelle oggetto del presente concorso pubblico a parenti dei membri di tale Autorità e abbia violato le decisioni emesse dalla Pretura di __________ che le riconoscevano un diritto prevalente alla gestione e al possesso dei mappali n. __________ e n. __________ di __________, anch'essi oggetto del concorso pubblico. L'insorgente rimprovera poi all'Ufficio patriziale di non aver indicato nel bando di concorso i criteri di aggiudicazione che verranno applicati per la scelta dell'aggiudicatario, limitandosi a segnalare i canoni massimi di affitto fissati dalla Sezione dell'agricoltura e riservandosi per contro il diritto di deliberare secondo il proprio insindacabile giudizio. Essa sostiene che tale modo di procedere sarebbe finalizzato a favorire alcuni agricoltori a scapito di altri, tra cui l'insorgente verso la quale l'Autorità patriziale nutrirebbe un forte astio. La ricorrente ritiene che tutti i concorrenti offriranno di tutta evidenza il canone massimo di affitto e, considerato che la delibera sul concorso pubblico avverrà a porte chiuse, non sarà pertanto possibile verificare a posteriori i criteri di scelta applicati.
3.2. Anzitutto è necessario considerare che non risultano dirimenti ai fini del presente giudizio le critiche relative a presunte violazioni da parte dell'Ufficio patriziale di norme della LOP, segnatamente sul conflitto di interesse, e di decisioni cautelari emesse dalla Pretura di __________ nell'ambito di reciproche contestazioni civili tra l'insorgente e il CO 1 in relazione ai mappali n. __________ e n. __________ di __________. Da una parte, infatti, indipendentemente dalla legittimità delle pronunce con cui l'Autorità patriziale ha attribuito dei comodati d'uso annuali per alcuni terreni oggetto del qui contestato concorso pubblico, al fine di garantire lo sfalcio degli stessi fino all'assegnazione dei relativi affitti, decisioni anch'esse impugnabili (cfr. art. 150 LOP), nel caso in esame il gravame è diretto contro l'avviso di concorso, che in specie è accessibile a chiunque (art. 12 cpv. 2 LOP); non si vede pertanto in quale conflitto d'interesse possano essere incorsi i membri dell'Ufficio patriziale o quelli dell'organo legislativo che l'hanno preventivamente autorizzato (art. 68 lett. f LOP). Per quanto attiene, invece, alle vertenze di natura civile, si rileva che con sentenza del 15 luglio 2022 (n. 11.2021.129) della prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. 6 allegato alla risposta dell'8 febbraio 2023), passata in giudicato, è stata confermata l'azione negatoria presentata dal CO 1 nei confronti di RI 1, poiché quest'ultima - almeno dalla fine del 2018 - non può più vantare un diritto prevalente sui predetti fondi di proprietà del patriziato. Ad ogni modo, l'eventuale violazioni da parte del patriziato dei propri obblighi contrattuali non avrebbe inficiato il concorso, ma avrebbe se del caso comportato una responsabilità civile a carico dell'ente. Ne consegue che a giusto titolo il Governo cantonale non ha ritenuto tali questioni rilevanti e non è pertanto entrato nel merito delle stesse.
3.3. Per quanto attiene poi alle altre censure, va considerato che l'esigenza del pubblico concorso persegue un duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 2.1, 52.2010.60 del 13 agosto 2010 consid. 3.2, 52.2008.69 del 22 luglio 2008 consid. 2.2, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1 e riferimenti). L'art. 8 RALOP indica gli elementi che devono obbligatoriamente essere indicati nell'avviso di concorso e l'art. 14 cpv. 1 LOP stabilisce che l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente; tuttavia né la legge né il suo regolamento fanno alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione delle offerte. Il patriziato è dunque libero di prestabilire i criteri di aggiudicazione nel bando di concorso o di rinunciare a qualsiasi predeterminazione in tal senso e fruisce in quest'ambito di un ampio margine di manovra (cfr. STA 52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 4.2). Se, come ipotizza l'insorgente, tutti i concorrenti dovessero offrire il canone di affitto massimo indicato dalla Sezione dell'agricoltura, l'ente banditore dovrà far capo ad altri criteri per scegliere l'aggiudicatario, fermo restando che questi dovranno permettergli di stabilire quale tra le offerte risulta effettivamente la più vantaggiosa (art. 14 cpv. 1 LOP). Il patriziato dovrà di conseguenza indicare nella propria decisione di delibera i parametri utilizzati e i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinate offerte, di modo da ottemperare al proprio obbligo di motivazione conformemente all'art. 46 LPAmm (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4).
L'insorgente, pertanto, non può pretendere che l'Ufficio patriziale indichi già nell'avviso di concorso i criteri di aggiudicazione che verranno applicati, né può lamentare - già a questo stadio - una lesione dei suoi diritti di parte.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al patriziato resistente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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