AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.263
Data decisione, Autorità: 06.02.2024, TRAM
Titolo: Tassa base sui rifiuti - assoggettamento di un'attività economica con sede presso uno studio legale
Incarto n. 52.2022.263
Lugano 6 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2022 del
RI 1, rappresentato dal suo RA 1
contro
la decisione del 6 luglio 2022 (n. 3363) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la risoluzione del 22 settembre 2021 del Comune di __________ in materia di tassa raccolta rifiuti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 ottobre 2020 la Sezione servizi pubblici del RA 1 ha emesso a carico della CO 1, società con sede presso lo studio legale dove il suo amministratore unico esercita la professione forense, una fattura riguardante la tassa base per il sevizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2019, dell'importo di fr. 86.15 (IVA inclusa), riferita all'attività economica da questa svolta a __________.
Con decisione del 22 settembre 2021 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo inoltrato dalla suddetta società contro la tassazione in parola.
B. Con giudizio del 6 luglio 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente contro quest'ultima decisione municipale. Richiamato il quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha considerato che la CO 1 è una società di servizio che opera esclusivamente tramite internet, non dispone di uffici propri e conta unicamente due dipendenti, i quali svolgono la loro attività musicale dal proprio domicilio. Ha pertanto ritenuto che non svolgendo attività di tipo amministrativo, la società non produrrebbe rifiuti.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con contestuale conferma della decisione di tassazione da esso emessa. Esso contesta, in estrema sintesi, che CO 1 non svolga attività suscettibile di creare rifiuti.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la legittimazione a ricorrere del Comune (art. 209 lett. b LOC), sono certe, per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n. 38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale del 1874; RU 1 1).
2.2. Il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani è regolato all'art. 32a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle acque del 4 settembre 1996, FF 1996 IV 1041, 1060). In passato il Tribunale federale ha costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino) godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie per le economie domestiche vìola l'art. 32a LPAmb, in quanto, contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto dai singoli utenti e sarebbe inoltre sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici di Losanna, in questo modo due economie domestiche composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
3.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolamentato dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 17 giugno 1991 (RGR) approvato dall'allora Dipartimento dell'interno il 3 gennaio 1992. Secondo questa normativa il servizio è organizzato dal Comune e si applica a tutto territorio comunale (art. 2 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 3 cpv. 1 RGR). Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 16 RGR istituisce il prelievo di una tassa base, di una tassa per gli scarti vegetali, una tassa per gli ingombranti e di una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotta (cpv. 1). L'importo delle singole tasse d'uso è stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza, nell'ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso (art. 16 cpv. 2 RGR). Il debitore delle tasse d'uso annuali è il singolo utente e cioè l'economia domestica (domiciliata o dimorante) e/o il titolare dell'attività economica; per le residenze secondarie (usufruite dal proprietario oppure locate a terzi) il debitore della tassa è il proprietario (art. 16 cpv. 3 RGR). La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 16 cpv. 1 RGR). L'art. 16a cpv. 2 RGR sancisce le categorie di contribuenti e le forchette all'interno delle quali il RA 1 deve stabilire le tasse base annuali. Mediante ordinanza del 16 gennaio 2020 l'Esecutivo comunale ha fissato le tasse base per il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2019. Per quanto qui di interesse, per gli uffici e studi professionali (comprese le amministrazioni pubbliche), negozi e commerci la tassa base è stabilita sulla base della superficie, e meglio in fr. 1.- al mq, data una tassa minima di fr. 80.-.
4.2. Come esposto in precedenza la tassa per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti costituisce una tassa d'utilizzazione. La ripartizione tra gli utenti dei costi generati dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare il principio di causalità (art. 2 e 32a LPAmb; cfr. sopra consid. 2.2.). Quando un servizio pubblico come quello in esame è obbligatorio (art. 14 RGR), la giurisprudenza ha più volte precisato che la tassa può essere imposta anche a chi non utilizza il servizio, essendo sufficiente l'esercizio di un'attività suscettibile di produrre rifiuti. In questo caso, la causa dell'imposizione è costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997 n. 47 e riferimenti); servizio che l'ente è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (RDAF 2000 1 284 s. consid. 4b con riferimenti; STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2). Ciò non significa tuttavia che il legislatore possa fissare le condizioni di imposizione facendo capo a criteri che nulla rilevano circa la commisurazione della quantità (potenziale) di rifiuti prodotta, né riguardo all'idoneità dell'attività esercitata di produrre scarti. Presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (STA 52.2017.327 del 12 giugno 2019 consid. 4.2, 52.2009.462 del 9 giugno 2010 consid. 3.2).
4.3. Nel caso in esame la CO 1 non contesta di essere stata e di essere tutt'ora attiva nell'ambito dell'organizzazione di spettacoli d'intrattenimento, della promozione degli stessi e di artisti, nonché della consulenza in tali settori. La società pertanto è operativa e l'attività svolta, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità precedente, è senz'altro suscettibile di generare spazzatura. Benché la resistente operi - a suo dire - tramite internet, lo svolgimento effettivo di un'attività economica comporta sempre la produzione di almeno un minimo quantitativo di rifiuti, anche quando si tratta dell'offerta di servizi e non di merci. Così come in qualunque ufficio, oltre alla spazzatura ordinaria che normalmente ogni persona fisica genera anche sul posto di lavoro (e nello specifico vi è comunque un amministratore unico che gestisce la società), verranno prodotti prevalentemente scarti cartacei, materiali di cancelleria o simili che devono essere smaltiti facendo capo al servizio pubblico. In questo senso è significativo che la CO 1 dispone di un numero IDI, indicazione utile a individuare un contribuente di una tassa d'utilizzazione come quella in esame, atteso che le imprese ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) includono tutte le entità giuridiche (o anche solo delle unità) che sono in contatto con l'amministrazione per via della loro attività economica e che, di conseguenza, ricevono quantomeno della corrispondenza (cfr. pure art. 3 lett. b dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR; RS 814.600). Non solo dall'Autorità comunale ma anche da quelle cantonali (ad esempio per quanto attiene all'iscrizione a registro di commercio, agli oneri sociali e assicurativi per i dipendenti e, trattandosi in specie di una società di capitali, alle dichiarazioni fiscali; cfr. doc. F) e federali (ad esempio per l'iscrizione nel registro delle imprese). La produzione di spazzatura deriva altresì dai rapporti con altri privati con cui la società entra per forza in contatto per via della sua attività economica: oltre a corrispondenza come pubblicità, è inevitabile che vengano generati scarti cartacei, di cancelleria e affini nella gestione delle relazioni con i clienti dei servizi offerti (contratti e fatturazioni) e fornitori di vario genere (in particolare per l'organizzazione di spettacoli), nonché della contabilità obbligatoria che la società deve tenere. In tali circostanze non può pertanto essere seguito il Consiglio di Stato laddove sostiene che la CO 1 non svolgerebbe alcuna attività di tipo amministrativo. Dal momento che essa è operativa, la gestione corrente dei propri affari e della struttura societaria porta - quantomeno potenzialmente - alla creazione di rifiuti. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che la società ha e aveva due dipendenti che non lavorano dalla sede societaria. Dalle dichiarazioni della resistente emerge infatti che i due lavoratori, invero figli dell'amministratore unico e entrambi noti musicisti, svolgerebbero dai loro rispettivi domicili la propria attività musicale (cfr. risposta del 6 ottobre 2022 pag. 2 e ricorso al consiglio di Stato del 25 ottobre 2021 pag. 2); non risulta per contro che questi si occupino della gestione della società. Atteso che la resistente nemmeno sostiene di avere avuto una sede operativa altrove, l'amministrazione della stessa, per quanto limitata, avveniva di fatto
Merita infine tutela l'importo del tributo che è stato posto a carico della resistente. Anzitutto l'ammontare della tassa base qui avversata s'inscrive all'interno della forchetta stabilita dal legislatore comunale (art. 16a cpv. 2 RGR). L'Autorità comunale ha poi tenuto debitamente conto del fatto che l'attività economica in parola venga svolta a partire dagli uffici dello studio legale dell'amministratore unico, ponendo infatti a carico della contribuente l'importo minimo previsto per la tassa base. Considerato infine che il querelato tributo serve non solo a coprire i costi derivanti dall'uso effettivo da parte dell'utenza, ma pure a garantire il finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che contribuisce al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno del comprensorio comunale, si deve considerare che la somma richiesta, di fr. 80.- (più IVA) per l'anno 2019, non può essere ritenuta manifestamente sproporzionata rispetto ai vantaggi economici e giuridici di cui beneficia la contribuente, come pure al suo interesse per la prestazione fornitale dall'Ente pubblico. Ragione per la quale il principio di equivalenza appare, in concreto, rispettato.
6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione governativa impugnata e ripristinando la decisione del 22 settembre 2021 del RI 1 in materia di imposizione della tassa base per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2019.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico di CO 1, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune ricorrente, che non è patrocinato da un legale e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm; cfr. pro multis: STA 52.2019.233 del 12 settembre 2019 consid. 4.2 52.2019.286 del 20 settembre 2019 consid. 5.2).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 6 luglio 2022 (n. 3363) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione del 22 settembre 2021 del RI 1 che pone a carico della CO 1 la tassa base per il servizio di raccolta rifiuti per il 2019 è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della resistente. Al RI 1 va restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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