AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.406
Data decisione, Autorità: 12.12.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.406
Lugano 12 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2002 della
patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 17 settembre 2002 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio che aggiudica alla __________ lavori da impresario forestale nei boschi di __________ a __________;
viste le risposte:
14 ottobre 2002 della __________;
16 ottobre 2002 dell'Ufficio forestale X circondario;
preso atto della replica 31 ottobre 2002 dell'insorgente e delle dupliche:
12 novembre 2002 dell'Ufficio forestale X circondario;
14 novembre 2002 della Divisione delle costruzioni;
26 novembre 2002 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con bando 17 luglio 2002 (FU n. __________ pag. __________) la Divisione delle costruzioni (DC) del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione di lavori forestali nei boschi di __________, sopra __________;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta una serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di determinati contributi di legge, pena l'esclusione dalla gara;
che i concorrenti dovevano fra l'altro dimostrare di aver pagato le imposte comunali e cantonali cresciute in giudicato;
che al concorso hanno preso parte la __________, con un'offerta di fr. 84'124.20, e la __________, con un'offerta di fr. 81'347.40;
che la __________, costituita nel 2001, ha allegato alla sua offerta le dichiarazioni dell'ufficio cantonale d'esazione e quelle degli uffici delle contribuzioni di __________ e __________, attestanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali dovute dai contribuenti __________ e da __________;
che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione le offerte pervenutele, il 17 settembre 2002 la DC ha aggiudicato i lavori alla __________ per l'importo (rettificato) di fr. 79'124.10;
che contro la predetta decisione d'aggiudicazione la __________ Legnami è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha fra l'altro eccepito la mancata produzione da parte della __________ delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali; le dichiarazioni relative ai contribuenti __________ e __________ non sarebbero equipollenti;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti l'Ufficio forestale X circondario e la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
che con la replica la __________ ha ribadito ed ulteriormente sviluppato le tesi addotte con il ricorso;
che in sede di duplica l'Ufficio forestale X circondario ha nuovamente chiesto la conferma dell'aggiudicazione, mentre la __________ ha aderito all'impugnativa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL;
che al fine di assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2); per principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che nel caso concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 2.130, chiedeva espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; in sostanza, chiedeva ai concorrenti di provare mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici di esazione che non erano gravati da debiti per imposte arretrate;
che il capitolato avvertiva i concorrenti che la mancata produzione anche di un solo documento richiesto avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 e non essendo ancora stata oggetto di tassazione, la resistente __________ ha ritenuto di soddisfare il requisito in questione producendo le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali comunali dei contribuenti __________ e __________;
che i documenti prodotti non rispondono alle esigenze del capitolato;
che il fatto che la resistente non fosse gravata da debiti d'imposta perché non era ancora stata tassata non la sollevava dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni richieste dal capitolato; nulla impediva invero alla __________ di chiedere - al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici di esazione una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti d'imposta; anziché certificare l'avvenuto pagamento tali uffici si sarebbero limitati ad attestare che la ricorrente non aveva debiti perché non era ancora stata tassata;
che una diversa conclusione che esimesse i concorrenti versanti nella situazione della resistente dall'obbligo di produrre le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30 RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni offerta che ne risultasse priva (cfr. STA 27.5.2002 in re S.B.T.SA);
che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata ed aggiudicando i lavori alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara;
che data l'adesione al ricorso, dichiarata dalla __________ in sede di duplica, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e, consenziente l'insorgente, dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 settembre 2002 della Divisione delle costruzioni, che aggiudica alla __________ i lavori forestali di cui al concorso pubblicato sul FU n. __________ pag. __________, è annullata;
1.2. la commessa di cui sopra è aggiudicata alla __________ per l'importo di fr. 81'347.40.
Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster