AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.144
Data decisione, Autorità: 29.02.2024, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro. Pagamento del tempo di viaggio tra magazzino e cantiere. Onere della prova
Incarto n. 12.2023.144
Lugano 29 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.226 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 giugno 2021 da
AP 1 rappr. da PA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ PA 2
in materia di diritto del lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 17'517.10 (lordi), oltre interessi;
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore con sentenza del 9 ottobre 2023 ha integralmente respinto,
appellante l'attore con atto di appello di data 10 novembre 2023 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta del 20 dicembre 2023 postula la conferma del giudizio impugnato, anch'essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
in data 2 gennaio 2024 l’attore ha introdotto una replica spontanea e la convenuta in data 18 gennaio 2024 una duplica spontanea,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Con disdetta ordinaria del 30 maggio 2018 AP 1 ha messo fine al rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 2018 (doc. G).
In data 26 ottobre 2018 AP 1 ha scritto alla ex datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento delle ore di trasferta tra il magazzino della società (sito a ) e i cantieri di Molino Nuovo e A presso cui aveva lavorato nonché il mancato riconoscimento delle vacanze non godute e ha quindi preteso la liquidazione di queste sue spettanze (doc. I). Con scritto di data 5 novembre 2018 AO 1 ha integralmente contestato la pretesa spiegando che le giornaliere di lavoro comprendevano già le ore di viaggio; essa non si è di contro espressa sulla questione delle vacanze (doc. L).
In sede di osservazioni, la convenuta si è integralmente opposta alla richiesta sostenendo che nulla era più dovuto all’ex dipendente in quanto le trasferte erano sempre state integrate nell’orario di lavoro così come previsto nel contratto nonché nel calendario approvato dalla Commissione paritetica e mensilmente firmato da AP 1. Lo stesso valeva per le attività di preparazione e di riassetto, che non erano necessarie e non erano state richieste, come pure per le vacanze, che erano state fissate liberamente dall'attore e non imposte dalla convenuta;
Le parti hanno presentato degli allegati di replica e duplica in cui si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Esperita l’istruttoria - nel corso della quale il Pretore ha acquisito agli atti ex art. 151 CPC (fatto notorio) l’inc. SE.2020.363 che vedeva l’ex collega di lavoro di AP 1, A__________, opposto a AO 1 – i contendenti hanno rinunciato a presenziare alle arringhe finali producendo dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni e richieste.
Con sentenza del 9 ottobre 2023 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e imposto all'attore la rifusione alla controparte di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prima sede, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha ricordato le norme del CNM e del CCL applicabili alla fattispecie. Egli si è quindi chinato sulla questione a sapere se - come sostenuto da AP 1 - la datrice di lavoro avesse escluso dal conteggio delle ore lavorative il tragitto di andata e ritorno dal magazzino al cantiere e non lo avesse quindi pagato o se viceversa lo stesso fosse stato computato e quindi incluso nel salario base. Sulla base di un'approfondita analisi delle risultanze istruttorie il giudice di prima sede è infine giunto alla conclusione che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere accertata l'applicazione del sistema prevedente l'esclusione della remunerazione delle ore di trasferta dal salario. Egli ha pure rilevato che dalle deposizioni agli atti emergeva una forte discordanza circa gli orari di lavoro giornaliero dell’attore al punto che non risultava possibile delimitarlo con la necessaria precisione. A titolo abbondanziale, egli ha quindi aggiunto che nessun documento permetteva di conteggiare con esattezza i giorni in cui il lavoratore si era recato sui vari cantieri. Discorso analogo doveva essere fatto in relazione al lavoro suppletivo, per cui AP 1 non aveva neppure provato che AO 1 fosse a conoscenza della sua esecuzione e tantomeno l’avesse ordinata. In merito alle vacanze il Pretore ha respinto la richiesta osservando che la tesi attorea collideva con i formulari sottoscritti dal lavoratore e prodotti agli atti in cui questi domandava di potersi assentare per vacanze.
Con l’appello che qui ci occupa, avversato da AO 1 con risposta del 20 dicembre 2023, AP 1 ripropone la tesi secondo cui il tempo di trasferta da e per i cantieri non sarebbe stato remunerato. Egli censura un errato accertamento dei fatti rilevanti ad opera del Pretore a cui contesta di non aver correttamente valutato le prove agli atti con particolare riferimento alle deposizioni dei suoi colleghi di lavoro e della teste Da__________ che - a mente dello stesso - attesterebbero sia i suoi orari di presenza sul cantiere che il mancato pagamento del tempo di viaggio. Egli rimprovera inoltre al giudice di prima sede di aver sostanzialmente ricopiato la sentenza emessa “nella causa parallela SE.2020.363” (appello, pag. 8) inoltrata da Aniello Maiese avverso AO 1 e di aver considerato nelle proprie valutazioni documenti senza alcuna attinenza alla presente causa ignorandone altri che erano invece pertinenti, ciò che - in relazione al conteggio dei giorni di presenza sul cantiere - trasparirebbe dal rinvio erroneo al documento doc. H in luogo del doc. D.
In relazione al mancato riconoscimento da parte del Pretore del lavoro supplementare, egli contesta che lo stesso non fosse necessario e che la datrice di lavoro non ne fosse a conoscenza. Essa non poteva infatti ignorare che il furgone dovesse venir caricato tutte le mattine prima della partenza per il cantiere con il materiale e gli attrezzi e venisse poi scaricato alla sera al rientro in magazzino. Per quanto attiene alle vacanze forzate, l’appellante ribadisce la tesi secondo cui le vacanze sarebbero state imposte a lui e ai suoi colleghi dalla datrice di lavoro a seguito dello stop al cantiere di __________ decretato dalla Pretura di Locarno, ragion per cui andrebbero compensate con il versamento di un’indennità per vacanze non godute. L'appellante conclude ribadendo la propria pretesa di fr. 17'517.10 (lordi).
Sia l’appellante - in data 2 gennaio 2024 - che l’appellata - in data 18 gennaio 2024 - hanno presentato degli allegati spontanei in cui hanno sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni; degli stessi si dirà per quanto necessario in seguito.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l'inoltro della risposta (art. 311 CPC). L'appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L'appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti senza per altro debitamente approfondire e comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il mancato confronto con gli accertamenti fattuali ritenuti nella sentenza pretorile relativi all'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro e l'assenza di una circostanziata analisi delle discrepanze emerse in prima sede nelle deposizioni testimoniali in merito ai tempi di lavoro; tutti aspetti con cui AP 1 omette di confrontarsi compiutamente. A questo vada altresì aggiunto che, in taluni punti il ricorrente tralascia di debitamente approfondire e comprovare le contestazioni sollevate, ciò che avviene ad esempio in relazione al lamentato errato apprezzamento delle prove agli atti, segnatamente delle dichiarazioni testimoniali, e alla pretesa inattendibilità del teste R__________ B__________.
L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme applicabili alla fattispecie. In questo stadio del procedimento è nondimeno utile ricordare che ai sensi dell'art. 23 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera non è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro (let. a). L'art. 54 CNM (cpv. 1) prevede che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se però supera i 30 minuti al giorno dev'essere indennizzato con il salario base. Secondo l'art. 25 cpv. 2 CNM relativo alla durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, quest'ultimo si articola di regola nel modo seguente: a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e b) massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore). Ne discende che, secondo il sistema adottato all'art. 54 CNM, per quelle ore il lavoratore dev'essere a disposizione del datore di lavoro e svolgere la sua prestazione lavorativa, ciò che, in questa prima ipotesi, esclude il tragitto di andata e di ritorno dal magazzino al cantiere. Nulla osta però in base alla legislazione citata a che le parti integrino quel tragitto nel salario base, ciò che implica due conseguenze: da un lato, non doverlo pagare in aggiunta secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM, ma dall'altro computare quel tragitto nell'orario di lavoro, il quale andrà ridotto di conseguenza.
In concreto, il Pretore ha stabilito che AP 1 non era riuscito a provare che la datrice di lavoro aveva escluso il tragitto dal magazzino al cantiere dall'orario di lavoro giornaliero e pertanto anche dalla remunerazione.
L'appellante contesta questo accertamento affermando che il mancato pagamento del tempo di viaggio emerge dalle audizioni dei suoi ex colleghi di lavoro A__________ T__________ (audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 5 seg.) e A__________ (audizione testimoniale del 12 gennaio 2022, pag. 2), sentiti in qualità di testimoni, i quali avrebbero confermato che le ore indicate nei doc. 2 e 4 si riferivano unicamente alle ore effettivamente lavorate senza considerare il tempo di viaggio, oltre che dalla propria deposizione (interrogatorio del 13 gennaio 2022, pag. 6). La deposizione della teste __________ attesterebbe inoltre una sua presenza sul cantiere di __________ superiore a quanto, di fatto, riconosciuto dal Pretore (deposizione del 12 gennaio 2022, pag. 7 seg.). A torto. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante la procedura in esame si rivela tutt'altro che chiara e presenta invece diverse criticità sia in relazione alle dichiarazioni dei testi che alle prove documentali; problematiche che verranno analizzate qui di seguito.
Nello specifico, in relazione alle audizioni testimoniali, si osserva che è vero che i testi A__________ T__________ (audizione cit., pag. 5) e A__________ (audizione cit., pag. 2) hanno sostenuto che le ore indicate nelle giornaliere erano le ore effettuate sul cantiere mentre che per il viaggio non veniva pagato alcun compenso; versione confermata pure dallo stesso AP 1 il quale nel corso della propria deposizione ha ribadito la tesi di causa (deposizione cit., pag. 6). Quanto da essi dichiarato si scontra però con quanto indicato nel doc. 5 sottoscritto dall’ex collega e capo cantiere Si__________ ma - è doveroso segnalarlo - da questi poi ritrattato in occasione della sua deposizione nell’ambito della causa inc. SE 2020.363 (audizione del 4 maggio, pag. 7 segg.); chiamato a ribadire queste sue dichiarazioni nella presente vertenza egli ha chiesto di non essere sentito, attitudine che è invero significativa della sua scarsa attendibilità.
Premesso quanto sopra non si può non rilevare che quanto asserito dall’appellante e dai suoi ex colleghi Al__________ e A__________ non è però supportato da alcun riscontro documentale e - come si vedrà più nel dettaglio in seguito - si scontra con quanto dichiarato dal teste R__________ B__________, architetto incaricato della direzione lavori, il quale ha affermato - sia nell’ambito della presente causa che in quella richiamata agli atti dal Pretore (inc.SE.2020.363)
Va inoltre sin d'ora evidenziato che - come correttamente rilevato dal Pretore - al di là di questa convergenza sul (lamentato) mancato pagamento della trasferta, le deposizioni degli ex colleghi di lavoro e quella dell'attore presentano varie discrepanze in relazione agli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere, rispettivamente di inizio e fine del lavoro, della pausa pranzo e alla durata dell'attività lavorativa; divergenze che appaiono ancora più evidenti se confrontate anche con quanto da essi dichiarato nell’ambito dell’incarto SE.12.2020.363, richiamato agli atti dal Pretore e a cui si rinvia. Inevitabilmente queste discrepanze intaccano l'attendibilità delle loro dichiarazioni e, nel concreto caso, in assenza di prove documentali chiare, impediscono di quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo trascorso sui vari cantieri da parte di AP 1 e, di riflesso, di accertare la fondatezza della sua pretesa.
Più nel dettaglio, in relazione agli orari lavorativi, nell’ambito della causa SE.2020.363 A__________ T__________ ha dichiarato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 8.00 a seconda dell'intensità del traffico e solo dopo aver lavorato 8-9 ore potevano partire per rientrare al magazzino di __________ (audizione del 27 aprile 2021, pag. 5 seg.); nell’ambito della vertenze qui oggetto di esame, egli ha sostanzialmente confermato queste affermazioni anticipando però l’arrivo sul cantiere di una decina di minuti e precisando che la pausa pranzo durava unicamente 30 minuti e che l’attività lavorativa sul cantiere proseguiva per 8,5 - 9 ore in base a quanto previsto dal contratto mantello (audizione del 12 gennaio 2022 cit., pag. 5).
Per sua parte A__________ sia nella causa che lo ha visto agire in veste di attore (SE.2020.363) che in quella qui in discussione ha sostenuto invece che l'arrivo sul cantiere era preteso già per le 07.00, che la pausa di mezzogiorno durava un'ora, e che il lavoro non terminava prima delle 17.00 (inc. SE.2020.363 deposizione dell’8 febbraio 2022, pag. 1 seg.), rispettivamente poteva “durare fino alle 17:00, le 17:30, le 18:00” (audizione del 12 gennaio 2023 cit., pag. 2).
Per quanto attiene alle dichiarazioni di AP 1, questi - sentito in qualità di teste nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 - ha affermato che assieme ad Aniello Maiese, A__________ T__________ e S__________ M__________, arrivavano ad A__________ “verso le 07.50/08.00 a dipendenza del traffico” e che “alla sera ci facevano finire alle 18.00 e arrivavamo a __________ più o meno alle 19.15/19.30. (…) ci facevano fare una ora e mezza di pausa sul mezzogiorno perché non si poteva fare rumore” (audizione del 27 aprile 2021, pag. 8). Orari che egli ha però sensibilmente modificato - a suo vantaggio - nell’ambito di questa vertenza in cui agisce in qualità di attore anticipando l’arrivo in cantiere “verso le 07:30 / massimo 7:45” e riducendo la durata della pausa pranzo che “era di una ora dalle 12:00 alle 13:00” (deposizione del 13 gennaio 2022, pag. 6).
Malgrado lo strenuo tentativo dell’appellante di minimizzare la portata di queste discrepanze
A questo va aggiunto che quanto dichiarato dall’appellante e dai suoi ex colleghi di lavoro si scontra con quanto affermato dal teste Ri__________, il quale ha invece confermato - in ben tre occasioni (cfr. audizioni del 27 aprile e del 19 ottobre 2021 inc. SE.2020.363 e audizione del 13 gennaio 2022 inc. SE.2021.226)
Parole queste che ricalcano quanto già spiegato dallo stesso nell’inc. SE.2020.363, e meglio che “gli operai avevano un calendario annuale da rispettare, calendario che ci è stato fornito dalla CPC ad inizio anno, nel quale veniva precisato il totale delle ore giornaliere da lavorare nei vari mesi (…) queste ore comprendevano le ore effettivamente lavorate in cantiere e il tempo necessario per la trasferta.” (…) quelle lavorate effettivamente sul cantiere erano ca. 6.5 ore perché era compresa la trasferta di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ore a tornare a casa” (audizione testimoniale del 27 aprile 2021, pag. 2), versione ribadita anche nella sua successiva audizione del 19 ottobre 2021 (audizione cit., pag. 4).
In relazione agli orari del cantiere egli ha indicato che apriva alle 07.30 e chiudeva alle 18.00 e che egli era presente sia all'apertura che alla chiusura dello stesso per coordinare il lavoro con le altre ditte subappaltatrici (audizione del 19 ottobre 2021 cit., pag. 4 in inc. SE.2020.363); dichiarazione quest'ultima che non ha fatto oggetto di contestazione.
Per quanto attiene alla deposizione di D__________ P__________ S__________ che l’appellante reputa cruciale per provare le ore lavorative da lui svolte sul cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 7 seg.; appello, pag. 5), va invero ribadito - come peraltro già correttamente rilevato dal Pretore - che la teste fonda le proprie dichiarazioni essenzialmente sulla percezione del rumore nel proprio esercizio pubblico, ciò che traspare in particolare dalla sua audizione nell’ambito dell’inc. SE.2020.363 dove ha precisato che i rumori iniziavano attorno alle 08:00 e andavano avanti tutto il giorno - salvo la pausa pranzo tra le 12:00 e le 13:30 - sino alle 16:30/17.00 (inc. SE.2020.363 audizione del 4 maggio 2021 pag. 1 segg.). A questo proposito è doveroso sottolineare che sul cantiere erano presenti anche ditte terze, ragion per cui non è oggettivamente possibile ricondurre con certezza tutti i rumori uditi dalla teste ai lavori eseguiti dagli operai di AO 1; la valutazione pretorile si rivela pertanto corretta. Inoltre, come rettamente evidenziato dall’appellata, un’attenta lettura di quanto dichiarato dalla teste in occasione della sua audizione del 12 gennaio 2022 in relazione agli orari di inizio e fine del lavoro induce a ritenere che la sua conoscenza degli stessi non fosse diretta ma mediata da quanto riferitole dagli operai medesimi, essa ha infatti indicato “che andavano via così tardi lo so per sicuro visto che una volta glielo avevo chiesto e gli operai mi hanno detto che a casa non arrivavano prima delle 22:00 /22:30” (inc. SE.2021.226, audizione cit., pag. 7), circostanza che ne relativizza ulteriormente la portata probatoria.
In relazione all’orario di arrivo sul cantiere, che questa teste situa “di media alle 7:30”, salta inoltre all’occhio l’incongruenza con quanto affermato dal teste Al__________, il quale ha dichiarato che aspettava i colleghi a __________ proprio alle 7:30 per poi raggiungere assieme il cantiere di __________ (audizione del 12 gennaio 2022, pag. 8); discrepanza che
Di scarsa portata pratica si rivelano pure le dichiarazioni di Pe__________ e F__________ P__________. Quelle del teste F__________ in quanto questi aveva lavorato solo sul cantiere di __________ che risultava più vicino al magazzino della AO 1 e in cui pertanto gli operai avevano orari di lavoro diversi rispetto ad __________ (audizione del 13 gennaio 2022, pag. 1 seg.) e quelle di __________ perché egli si è limitato a riferire quanto dettogli da terzi e ha precisato di non essere mai stato sul cantiere di A__________ (audizione del 13 gennaio 2022, pag. 8).
L’appellante prosegue rimproverando al Pretore d’aver copiato dei passaggi della sentenza emessa nell’ambito dell’incarto similare SE.2020.363 e contesta allo stesso di aver confuso il materiale probatorio dei due incarti ciò che trasparirebbe in particolare dal rinvio nella sentenza qui impugnata al doc. H - appartenente all’incarto SE.2020.363 - in luogo del doc. D.
Questa censura non merita accoglimento. Vero è che le due sentenze presentano delle (parziali) sovrapposizioni, la ragione di ciò va però ricercata nelle similitudini fattuali e giuridiche delle due procedure che sono pressoché identiche (stesso cantiere, stesso committente, stesso appaltatore, stesso tema di causa) e che sollevano - di fatto - la stessa problematica, perlomeno per quanto attiene alla questione (in entrambe centrale) del pagamento o meno del tempo di viaggio. Non si ravvisano di contro elementi che lascino supporre un’analisi superficiale della fattispecie da parte del primo giudice.
Nel concreto caso l’indicazione del documento errato è da attribuire a un manifesto lapsus calami, tant’è che le parti non hanno avuto alcuna difficoltà a capire quale fosse l’atto a cui faceva riferimento il Pretore. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, questa svista non ha falsato il ragionamento pretorile invalidandone le valutazioni - espresse peraltro solo a titolo abbondanziale - quo all’impossibilità di stabilire con precisione i giorni di attività; a riprova di ciò basti ricordare che il giudice di prima sede ha puntualmente preso posizione sulle argomentazioni attoree, confutandole. È di contro l’appellante che, in questa sede, omette di confrontarsi compiutamente con le motivazioni pretorili limitandosi a censurare la mancata presa in considerazione del doc. D per conteggiare i giorni in cui l’attore ha lavorato ad Ascona.
In realtà, neppure questo documento permette di chiarire se il tempo di viaggio fosse o meno compreso nel tempo di lavoro. Pertanto anche su questo punto l’argomentazione pretorile si rivela corretta e va confermata.
A ragione il Pretore ha giudicato che la stessa logica andasse applicata anche in relazione al pagamento del tempo di viaggio da e per i cantieri di __________ e __________ oggetto anch’esso della domanda attorea.
Per quanto attiene alla pretesa per il “lavoro supplementare in magazzino “ (appello, pag. 9), Il Pretore ha ritenuto - analogamente con quanto illustrato in relazione alla trasferta da e per i cantieri - che AP 1 non fosse riuscito a provare il mancato computo di questo tempo nell’orario di lavoro giornaliero; questa valutazione merita di essere condivisa. Le risultanze agli atti non permettono infatti di stabilire che il tempo impiegato dagli operai per caricare e scaricare il furgone non fosse già conteggiato nelle ore lavorative riportate nei doc. D e 4 e non fosse pertanto già stato pagato; la contestazione appellatoria va pertanto respinta.
In relazione al mancato riconoscimento della pretesa per “vacanze forzate”, l’appellante si limita a ribadire quanto sostenuto innanzi al Pretore ovvero che il periodo di ferie sarebbe stato imposto - sotto minaccia di licenziamento - da AO 1 quale conseguenza della chiusura temporanea del cantiere di __________. La tesi attorea si scontra però con la documentazione agli atti e in particolare con i formulari “richieste di assenza” (doc. 6) sottoscritti da AP 1 con cui questi chiedeva di potersi assentare per ferie. Nei propri scritti l’appellante sostiene inoltre di non aver necessitato di vacanze in quel periodo avendole appena fatte; queste sue parole si scontrano però con quanto affermato in sede di deposizione allorquando ha indicato di non aver potuto andare in ferie con la famiglia “(…) Per l’anno 2018 io ho chiesto se potevo prendere una settimana di vacanza a febbraio per andare a Dubai con moglie e figlia e mi è stato detto che non potevo assolutamente (…)” (deposizione cit., pag. 7). A fronte di risultanze tanto discordanti la valutazione pretorile che attribuisce maggior peso alle prove documentali non può essere giudicata arbitraria e va tutelata.
Alla luce di quanto esposto, non si può che concludere che AP 1 è venuto meno al proprio onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento delle pretese fatte valere in giudizio. Pertanto, tutto ben considerato, la decisione pretorile che ha respinto - in applicazione dei principi generali - le pretese attoree giudicandole non sufficientemente allegate e provate deve essere giudicata corretta.
Ne discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
L'appello 10 novembre 2023 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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