AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2023.39
Data decisione, Autorità: 08.05.2024, TRAM
Titolo: Ricorso per denegata giustizia
Incarto n. 90.2023.39
Lugano 8 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistita dalla cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2023 della
RI 1
contro
la risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di Bellinzona, sezione di Camorino;
ritenuto, in fatto
che durante la seduta del 10 settembre 2018 il Consiglio comunale di Bellinzona ha adottato la revisione del piano regolatore di Bellinzona, sezione Camorino, che istituisce, fra l'altro, per la zona del nucleo vecchio di Camorino NV1 un vincolo di piano particolareggiato;
che nell'ambito della pubblicazione della revisione, avvenuta dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019 (FU 6/2019, 522), sono stati interposti numerosi ricorsi davanti al Consiglio di Stato;
che con risoluzione del 28 giugno 2023 (n. 3289) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione, apportandovi alcune modifiche, e ha evaso i ricorsi;
che la risoluzione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale dal 12 luglio al 12 settembre 2023 (cfr. p.to n. 7.2. del dispositivo);
che con ricorso del 27 settembre 2023 RI 1, proprietaria del mapp. 441 di Camorino, inserito in zona NV1 (ora rinominata zona PPN1: cfr. risoluzione d'approvazione, pag. 19 e 50), insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'estromissione del suo fondo da tale zona; asserendo di aver appreso solo il 20 settembre 2023 a mezzo stampa e in modo parziale dell'avvenuta approvazione della revisione e di essersi subito attivata presso il Dicastero territorio e mobilità del Comune per ottenere ragguagli, essa lamenta di non essere stata informata, a suo tempo, in modo tempestivo e trasparente circa i contenuti della revisione e di non aver mai ricevuto risposta in merito al suo ricorso dell'8 agosto 2022, che allega, con il quale ha chiesto l'attribuzione del suo fondo e di quelli limitrofi ad una zona edificabile più confacente;
che in sede responsiva il Comune di Bellinzona postula che il ricorso sia dichiarato irricevibile: ripercorrendo l'iter di adozione della revisione, esso osserva che l'allegato dell'8 agosto 2022 avrebbe potuto essere trasmesso dal Municipio all'Autorità di ricorso ed essere dichiarato irricevibile siccome intempestivo;
che la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) non prende posizione, ritenendo (implicitamente) che il ricorso del 27 settembre 2023 sia manifestamente tardivo;
che con la replica la ricorrente ribadisce le sue tesi e domande con argomenti a tratti confusi, sottoponendo al Comune un accordo transattivo;
che con le dupliche la Sezione e il Comune si riconfermano nelle loro precedenti posizioni, il Comune non entrando nel merito della proposta formulata dall'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), come pure la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST);
che nella misura in cui la ricorrente ribadisce - dopo aver fatto riferimento al suo ricorso dell'8 agosto 2022 e dopo aver indicato di aver appreso della decisione d'approvazione della revisone a mezzo stampa -, il nostro ricorso alla modifica del piano regolatore, postulandone implicitamente l'evasione, il suo gravame va considerato alla stregua di un ricorso per denegata giustizia a norma dell'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), di modo che il problema della tempestività non si pone;
che infatti, secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole;
che questo principio, sgorgante anche dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e ribadito all'art. 10 cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000), trova applicazione in materia di approvazione dei piani regolatori (cfr. ZBl 2005, pag. 540 segg., consid. 2);
che di conseguenza l'art. 67 LPAmm prevede che se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile, può essere interposto ricorso;
che l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura (cfr. ZBl cit., ibidem; inoltre Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 2 con rinvii);
che secondo l'art. 28 cpv. 1 LST, contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
che secondo il cpv. 2 del medesimo disposto è legittimato a ricorrere: a) ogni cittadino attivo nel Comune, b) ogni altra persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione del piano;
che in concreto la pubblicazione della revisione del piano regolatore di Bellinzona, sezione di Camorino, è avvenuta dal 23 gennaio al 21 febbraio 2019 (FU 6/2019, 522);
che a tre anni e mezzo di distanza, con invio raccomandato dell'8 agosto 2022 indirizzato al Dicastero del territorio e mobilità del Comune, RI 1, legittimata a ricorrere in base all'art. 28 cpv. 2 lett. b LST, in quanto proprietaria del mapp. 441, è insorta contro la revisione; asserendo di averne preso conoscenza nell'ambito di un incontro presso il Dicastero relativo a una domanda di costruzione da essa inoltrata, essa ha contestato che il suo fondo e quelli limitrofi presentassero i requisiti per essere inseriti in zona NV1, chiedendone l'inclusione in più confacente zona edificabile;
che in sede di risposta il Comune non nega di aver ricevuto il ricorso, che in effetti gli è stato recapitato il giorno dopo (cfr. conferma di ricezione IPLAR de La Posta relativa all'invio 98.00.698800.02098824), ma, in sostanza, di aver ritenuto inutile trasmetterlo al Consiglio di Stato, siccome irricevibile in quanto intempestivo;
che tale argomento si pone in contrasto con l'art. 74 cpv. 1 LPAmm, che dispone che con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (effetto devolutivo del ricorso);
che di conseguenza, datene le premesse, spettava semmai al Consiglio di Stato, e non al Muncipio, trarre questa conclusione e dichiarare il ricorso della RI 1 irricevibile;
che, in ogni caso, allo stato attuale, il ricorso dell'8 agosto 2022 risulta inevaso e va trasmesso al Consiglio di Stato per trattazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm);
che, nella misura in cui la ricorrente impugna la decisione di approvazione del 28 giugno 2023, va considerato quanto segue;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 LST, il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione;
che la decisione del Governo è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva (cfr. art. 29 cpv. 3 LST);
che in concreto RI 1, in quanto ricorrente, poteva attendersi che, nell'ambito della contestata risoluzione d'approvazione, anche il suo ricorso dell'8 agosto 2022 venisse evaso e che, a norma dell'art. 29 cpv. 3 LST, la decisione le fosse intimata personalmente;
che, secondo l'art. 20 LPAmm, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio;
che tale principio è concretizzato all'art. 68 cpv. 1 LPAmm, secondo cui il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che nella fattispecie RI 1 asserisce di aver preso conoscenza della decisione d'approvazione il 20 settembre 2023 a mezzo stampa, di modo che il suo ricorso, introdotto il 27 settembre 2023, risulta tempestivo;
che, tuttavia, posto che per i motivi sopra esposti il suo ricorso dell'8 agosto 2022 risulta a tutt'oggi inevaso, il gravame in oggetto va dichiarato irricevibile, in quanto prematuro;
che, vista la particolarità della vertenza, non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1.2. In quanto volto ad ottenere l'evasione del gravame dell'8 agosto 2022, il ricorso è accolto.
Di conseguenza è fatto ordine al Comune di Bellinzona di trasmetterlo al Consiglio di Stato per evasione.
Non si preleva una tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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