AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2024.19
Data decisione, Autorità: 07.06.2024, CCR
Titolo: Ricusa di un Giudice di pace - se il motivo di ricusazione è scoperto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione
Incarto n. 16.2024.19
Lugano, 7 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 14 maggio 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 25 aprile 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2024.185 da lei promossa con istanza dell'11 gennaio 2024 per ottenere la ricusa del
Giudice di pace del circolo di __________
nell'ambito delle cause SO.2023.178/179 (creditorie) promosse nei confronti di RE 1 dalla
C__________ ,
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 1° settembre 2023 il Giudice di pace del circolo di __________ ha obbligato RE 1 a versare alla C__________ fr. 1307.– oltre interessi e spese esecutive, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________8 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 120.– comprensive “delle spese di consegna tramite polizia” a carico della convenuta (inc. SO.2023.178). Lo stesso giorno, il Giudice di pace ha obbligato altresì RE 1 a versare al medesimo istituto finanziario fr. 1111.80 oltre interessi e spese esecutive, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione interposto dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________9 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 110.– a carico della convenuta (inc. SO.2023.179).
Due separati reclami contro tali decisioni presentati il 2 ottobre 2023 da RE 1 sono stati dichiarati irricevibili dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello con sentenze del 13 dicembre 2023 (inc. 14.2023.100 e inc.14.2023.101).
B. L'11 gennaio 2024 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la ricusazione del Giudice di pace del circolo di __________. Invitato a presentare osservazioni, il Giudice di pace ha negato l'esistenza di motivi di ricusa. In una replica (“contro osservazioni”) del 13 marzo 2024 l'istante ha confermato la sua domanda, chiedendo inoltre di annullare tutti gli atti giudiziari emessi dal giudice ricusato. Ricevuti dalla Giudicatura di pace i fascicoli processuali delle cause SO.2023.178 e SO.2023.179, con decisione del 25 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusa. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2024 in cui chie-de, in sostanza di accogliere l'istanza di ricusa e che la tassa di giustizia di fr. 200.– “è compensata con quanto già anticipato dall'autorità precedente” o quanto meno di annullare il giudizio impugnato e ritornare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un Giudice di pace è impugnabile mediante recla-mo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 6 maggio 2024 di modo che il reclamo in esame, introdotto il 14 maggio 2024, è tempestivo.
Il Pretore ha innanzitutto accertato che le procedure SO.2023.178 e SO.2023.179 sono terminate con l'emanazione il 1° settembre 2023 delle due decisioni finali. A suo parere, quindi, l'istanza di ricusa si rivela d'acchito inammissibile poiché la ricusa può essere chiesta solo in pendenza di causa. Ad ogni modo, egli ha soggiunto, l'istanza sarebbe destituita di fondamento anche qualora fosse stata tempestivamente introdotta. Intanto, egli ha accertato che gli impedimenti addotti dall'istante fanno riferimento ad un certificato medico di inabilità relativo al periodo dal 10 settembre al 15 ottobre 2023 sono successivi alla data di emanazione delle decisioni del Giudice di pace. Inoltre, per il primo giudice, il ricorso alla polizia comunale quale ausiliario di notifica in caso di impossibilità di recapitare con invio raccomandato il primo atto introduttivo di causa, è mezzo lecito e autorizzato, che non comporta alcuna lesione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale o dalla CEDU. Infine, sempre per il Pretore, l'istante non ha debitamente documentato, né comprovato, l'esistenza di una reale preclusione del Giudice di pace nei suoi confronti e/o nei confronti di persone transessuali. A suo avviso, quand'anche si ammettesse che in un contesto estraneo al ruolo istituzionale il giudice ricusato abbia attaccato un personaggio politico tacciandolo di “checca isterica”, tale circostanza non permette, da sé sola, di dimostrare un pregiudizio verso una specifica categoria di persone e/o verso la ricusante, trattandosi di un termine che, benché riprovevole, viene di sovente utilizzato per sottolineare un atteggiamento nevrotico e poco concludente di uomini e/o donne, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Onde in definitiva il rigetto dell'istanza.
Giovi innanzitutto rilevare che la ricusa di una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria non deve necessariamente essere chiesta solo “in pendenza di causa”. In effetti, secondo l'art. 51 cpv. 3 CPC se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione. Posto che i procedimenti davanti al Giudice di pace erano passati in giudicato, RE 1 avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione per i motivi dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC, ovvero i motivi di ricusa che, scoperti successivamente, non aveva potuto allegare nelle precedenti procedure (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 6 e 7 ad art. 51). È vero che in concreto ciò non è avvenuto, ma per evitare formalismi eccessivi nei confronti di una parte non patrocinata, non appariva fuori luogo esaminare se l'iniziativa giudiziaria potesse configurare una domanda di revisione, tanto più che l'interessava chiedeva l'annullamento degli atti giudiziari compiuti dal Giudice di pace (cfr. sulla questione: Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 24 ad art. 51).
Ad ogni modo, una domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 CPC), fermo restando che se il termine per proporre un rimedio giuridico contro la decisione a cui quella persona ha partecipato non è ancora trascorso, il motivo di ricusa va fatto valere in quell'ambito (DTF 139 III 122 consid. 3.1.1.; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 51). Nella fattispecie, nella misura in cui la reclamante si duole della notificazione da parte del Giudice di pace di atti tramite agenti di polizia o di notifiche effettuate durante un periodo di malattia, il motivo di ricusa andava fatto valere appena scoperto. Per altro eventuali violazioni procedurali da parte del Giudice di pace andavano anche addot-te nell'ambito della procedura di reclamo contro le decisioni del 1° settembre 2023.
Sia come sia, su tale aspetto, la reclamante disconosce che la notificazione di atti giudiziari è fatta di regola mediante invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 1 CPC), essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). In concreto, dagli atti risulta che il plico raccomandato contenente la petizione e l'ordinanza di assegnazione del termine per presentare le osservazioni è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”. Trattandosi del primo atto introduttivo della procedura senza che la convenuta dovesse aspettarsi una notificazione, la semplice opposizione a un percetto esecutivo non essendo sufficiente, la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica (RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c). Dovendosi in tal caso procedere a una nuova notificazione in “altro modo contro ricevuta” (art. 138 cpv. 1 CPC), le autorità ticinesi fanno usualmente capo alla polizia (cfr. Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 138). Sotto questo profilo non si possono muovere critiche all'operato del Giudice di pace.
a) Ora, che le parti abbiano tra l'altro il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio è vero. Che ogni allegazione o prova prodotta vada pertanto portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione è altrettanto indubbio (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 con rinvii). Premesso ciò, nel caso in esame, la presa di posizione di cui la reclamante lamenta il mancato invio non è una duplica ma è, in realtà, una semplice comunicazione di trasmissione dei fascicoli processuali da parte del Giudice di pace supplente. Non contenendo alcuna argomentazione sul merito della procedura, la mancata notificazione di tale atto non ha comportato alcuna lesione dei diritti della convenuta.
b) Relativamente alla lamentata carenza di motivazione, come ricorda la reclamante medesima, il giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione, che può anche essere breve e concisa, deve permettere di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché la parte possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021, consid. 5a). In concreto, il Pretore ha spiegato perché, a suo parere, non vi fossero gli estremi per ammettere l'esistenza di motivi di ricusa, le locuzioni utilizzate in passato dal Giudice di pace non dimostrando un pregiudizio verso una specifica categoria di persone. Tale motivazione permetteva senz'altro alla convenuta di capire per quali ragioni il Pretore avesse respinto l'istanza di ricusa. Che poi la motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi alla convenuta ancora non significa che l'interessata non fosse in grado di far valere i suoi mezzi di difesa con cognizione di causa. Quanto al fatto che la decisione sia stata emanata il giorno dopo la ricezione dei fascicoli processuali non si ravvisa alcuna particolare disattenzione, tali atti non essendo per altro particolarmente voluminosi. Ne segue che su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
a) Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1).
b) A parte il fatto che non è dato di sapere quando la reclamante ha scoperto i motivi di ricusa addotti, con la medesima si può convenire che la locuzione “checca isterica” configura un insulto omofobo, risulta un atto di odio o di discriminazione verso una persona omosessuale. Resta il fatto che se una parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate. Una domanda di ricusa risulta fondata quando esistono circostanze idonee, da un punto di vista oggettivo, a suscitare l'apparenza di una prevenzione. Ora, le dichiarazioni di una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore. In linea di principio commenti inopportuni, impropri non sono sufficienti per ritenere che quel giudice sia prevenuto, a meno che essi non sembrino riferirsi a una persona determinata o costituiscano una grave mancanza.
c) Nel caso in esame, premesso che il Giudice di pace in questione ha assunto la carica nel gennaio del 2022, è incontestato che i post incriminati pubblicati su facebook, risalenti uno al 2011 e l'altro al 2015, non sono stati proferiti nei confronti di RE 1, persona quest'ultima che __________ non ha mai incontrato “direttamente e personalmente” (osservazioni del 14 febbraio 2024), la procedura essendosi svolta per iscritto. Ciò esclude altresì che vi si stata una grave mancanza nei confronti della parte interessata. Sotto il profilo oggettivo, le affermazioni del Giudice di pace, certamente improprie, ma non proferite nel contesto giudiziario, non bastano per dare l'impressione di un'apparenza di parzialità né per ritenere che il procedimento fosse già deciso a svantaggio della convenuta. In una procedura di ricusa non si tratta di esaminare se l'epiteto contestato (“checca isterica”) possa ritenersi di uso normale, ma di verificare se sussistano circostanze tali da risultare, oggettivamente, atte a suscitare un legittimo dubbio sull'imparzialità e indipendenza di una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
La reclamante contesta infine l'importo di fr. 200.– addebitatole dal Pretore per le spese processuali rilevando di avere già versato un anticipo di fr. 250.–, somma “certamente sufficiente a coprire le spese necessarie per l'apertura dell'incarto e per istruire la relativa istanza”. In realtà l'interessata equivoca. Nella misura in cui l'istante ha versato un anticipo delle presumibili spese di fr. 250.– e che il Pretore ha fissato gli oneri processuali in fr. 200.–, non solo l'interessata non dovrà versare ulteriori importi ma le verrà restituita la quota dell'anticipo versata in eccesso.
Relativamente alla segnalazione del Giudice di pace al Consiglio della magistratura, nella misura in cui non risulta essere avvenuta nulla impedisce all'interessata di farsi promotrice di tale iniziativa.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare, eccezionalmente, a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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