AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2024.12
Data decisione, Autorità: 05.04.2024, CCR
Titolo: Ricusazione di un Giudice di pace - ricevibilità del reclamo
Incarto n. 16.2024.12
Lugano, 5 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire nella causa SO.2024.149 (ricusa) della Pretore della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 13 febbraio 2024 da
RE 1 e RE 2
nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2023.1278 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rapporti di vicinato) da loro promossa con istanza del 21 dicembre 2023 nei confronti di
CO 1
giudicando sul reclamo (“ricorso”) presentato il 22 marzo 2024 da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 18 marzo 2024 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 21 dicembre 2023 RE 1 e RE 2, comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFP di __________, hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché ordinasse in via di supercautelare a CO 1, proprietario della contigua particella n. __________ “di sospendere immediatamente i lavori edili sul muro della cantina/deposito e della cucina RE 1” e nel merito di “rimettere nel primiero stato il muro della cantina/deposito RE 1, di rimuovere tutto il materiale franato e di pulire dalla polvere la cantina medesima”.
B. Il 22 dicembre 2023, il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di 15 giorni per indicare il valore di causa e per comunicare se intendessero presentare un'istanza per casi manifesti tendente al ripristino del muro e un'istanza indipendente di misure cautelari tendenti alla sospensione dei lavori. Costoro hanno ottemperato il 29 dicembre seguente. Dando seguito a una proposta dell'allora patrocinatore degli istanti, il 2 gennaio 2024 il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 30 gennaio 2024 per un tentativo di conciliazione, salvo poi annullarla gli istanti medesimi avendo personalmente comunicato al Pretore il loro rifiuto a presentarsi “per mancanza di fiducia nel giudicare in modo corretto e onesto del quale ci è già stato dato prova in cause precedenti che abbiamo segnalato alla Lod. Magistratura”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 6 febbraio 2024 il convenuto ha ammesso un solo danno alla proprietà degli istanti e ha offerto una modalità di riparazione dello stesso. L'8 febbraio seguente il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di 15 giorni per replicare.
C. Con istanza del 13 febbraio 2024 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la ricusazione del Pretore, trovando “inopportuno il suo comportamento nella causa in quanto è già stato da NOI ritenuto e portatole a conoscenza la mancanza di fiducia nei Nostri confronti nel Giudicare trattandosi delle stesse persone che ebbero a usufruire di FAVOREGGIAMENTI in una causa da LEI trattata in precedenza”. L'istanza è quindi stata trasmessa al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, che ha raccolto le osservazioni del Pretore ricusato mentre CO 1 è rimasto silente. Statuendo con decisione del 18 marzo 2024 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico degli istanti.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo (“ricorso”) del 22 marzo 2024 in cui dichiarano di “opporsi alla decisione di riassegnare l'incombenza al Pretore Losa”, da loro “non gradito” per tutta una serie di motivi da loro elencati. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un altro Pretore è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2). Competente a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– è la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Introdotto il 22 marzo 2024, il reclamo in esame è tempestivo.
Nella decisione impugnata, il Pretore viciniore ha dapprima ritenuto tardiva la domanda di ricusa, gli istanti essendo al più tardi dal 29 dicembre 2023 a conoscenza del fatto che il Pretore Losa avrebbe trattato la loro causa. A titolo abbondanziale, egli ha ritenuto infondata la domanda “già solo per il motivo che la stessa non è stata minimamente sostanziata”. A suo avviso, i ricusanti, al di là di asserire genericamente che il Pretore avrebbe favorito il convenuto in una precedente causa, non puntualizzano e specificano per nulla quali sarebbero gli elementi oggettivi atti a considerarlo prevenuto nell'ambito della (nuova) procedura pendente di fronte a lui. Per il primo giudice, inoltre, anche se gli istanti avevano avvertito come errate o discriminanti decisioni a loro sfavorevoli e possano essere intimamente convinti di aver subìto un'ingiustizia “tale loro persuasione” non trova riscontro in fatti oggettivi. Donde in definitiva la reiezione dell'istanza.
La decisione impugnata, come si è appena visto, poggia su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), sicché una di esse basta da sé sola per definire l'esito della causa. In tal caso, un ricorrente deve confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del rimedio giuridico, un'impugnazione potendo essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii). Premesso ciò, nella misura in cui i reclamanti ripropongono le loro ragioni a sostegno della domanda di ricusa senza nulla obiettare sulla tempestività della loro istanza, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile.
Ad ogni modo, riguardo alla seconda motivazione, i reclamanti sostengono di non avere più fiducia nel Pretore Losa “in quanto oltre ad aver fatto favoreggiamenti e mancanza di approfondimenti nelle cause da lui stralciate dal ruolo, risulta lo stesso autore di averci segnalato all'A.R.P. sottoponendoci a visita psichiatrica provocandoci spese e danni (materiali e morali) incaricando un curatore risultante inutile e provocando truffa-diffamazione medica la stessa pendente al lod. Ministero pubblico tramite querela”. Essi soggiungono infine di ritenere “che la persona del Sig. Pretore Losa non abbia a occuparsi della causa in corso allo scopo che non si abbia a ripetere gli sbagli precedenti”. Se non che, per tacere del fatto che essi adducono motivazioni nuove (quale una segnalazione all'autorità regionale di protezione) e come tali inammissibili, così argomentando i reclamanti non si confrontano con la decisione impugnata. In secondo grado non basta ripetere le argomentazioni esposte in prima sede, ma occorre indicare perché la conclusione del primo giudice sarebbe errata. Detto altrimenti i reclamanti avrebbero dovuto spiegare perché nel ritenere senza alcun riscontro oggettivo le personali convinzioni degli istanti il Pretore avrebbe erroneamente applicato il diritto. Essi in realtà si limitano a riproporre i loro rimproveri nei confronti del Pretore ricusato senza tuttavia concretamente motivarli. In tali circostanze il reclamo, manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG), vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli interessati essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Essi sono avvertiti ad ogni modo che non potranno più contare su simile provvidenza in futuro. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione ad RE 1 e RE
Comunicazione a:
– Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; – CO 1; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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