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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2024.13
Data decisione, Autorità: 13.05.2024, CCR
Titolo: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore
Incarto n. 16.2024.13
Lugano, 13 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2024 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 27 marzo 2024 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2024.66 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 16 gennaio 2024 dalla
CO 1,
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 marzo 2024 il Pretore della giurisdizione di Bellinzona ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente un appartamento situato a __________ appartenente alla CO 1, ordinando misure esecutive, ha liberato in favore della locatrice la “cauzione mandato __________ n. … presso la Banca…” a parziale copertura del debito maturato dall'inquilino e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 aprile 2024 nel quale, senza formulare esplicite domande, spiega la situazione in cui si è trovato e sostiene come la comminatoria e la disdetta “non sono state inviate per posta raccomandata”. L'atto non è stato oggetto di notificazione alla CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione con reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore ha quantificato tale valore in fr. 8268.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 aprile 2024. Datato 12 aprile 2024 ma spedito il giorno precedente, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata, il Pretore, preso atto della corretta messa in mora del conduttore così come della valida disdetta straordinaria in virtù dell'art. 257d CO, ha rilevato che non competeva all'autorità giudiziaria di concedere dilazioni di pagamento, ovvero di permettere al convenuto di riprendere il pagamento della pigione. In tali circostanze, per il primo giudice sussistevano i presupposti per ordinare l'espulsione del convenuto dall'ente locato.
RE 1 ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni addotte davanti al Pretore. Egli spiega di avere subìto, sin dall'inizio della locazione, “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, in particolare una precisamente indicata, ciò che gli ha causato problemi di salute ma senza incidenza sul suo comportamento o l'attitudine verso gli altri conduttori. Sentendosi sempre più a disagio, con conseguente peggioramento del suo stato di salute, egli rimprovera alla locatrice la più totale indifferenza della sua situazione. Evidenziate le problematiche per trovare un nuovo appartamento, per il reclamante la procedura seguita dall'istante “non è corretta” poiché la comminatoria e la disdetta non sono state inviate per posta raccomandata.
Secondo l'art. 257d cpv. 2 CO, se il conduttore di locali d'abitazioni in mora non paga entro il termine fissatogli giusta l'art. 257d cpv. 1 CO, il locatore può recedere dal contratto per la fine di un mese con un preavviso di 30 giorni almeno. Tale regolamentazione implica che il locatario in mora deve liberare l'ente locato il più presto possibile se non paga la pigione arretrata. Ove il conduttore non abbia liberato l'ente locato, il locatore può introdurre un'istanza di espulsione (sfratto) in applicazione della procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. E per l'art. 257 CPC tale tutela giurisdizionale è accordata se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (cpv. 1 lett. a) e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1 lett. b). Se queste condizioni non sono adempiute, il giudice non entra nel merito della domanda (art. 257 cpv. 3 CPC) e la dichiara inammissibile.
a) In concreto, il Pretore ha accertato che le condizioni dell'art. 257d CO erano adempiute, il locatore avendo trasmesso al conduttore il 18 ottobre 2023 la comminatoria per mora (art. 257d cpv. 1 CO: doc. B) e il 28 novembre 2023 la disdetta su formulario ufficiale (art. 257d cpv. 2 CO; doc. C). Dagli atti risulta che, contrariamente all'assunto del reclamante, sia la comminatoria di pagamento che la disdetta su modulo ufficiale sono state inviate al locatario per raccomandata, i due plichi essendo poi stati ritornati al mittente poiché non ritirati. Il tutto come risulta dai tracciamenti postali allegati ai doc. B e doc. C.
b) Quanto alle altre argomentazioni del reclamante, esse non inibiscono le conseguenze del mancato pagamento della pigione. È possibile che l'interessato abbia subìto “vessazioni, persecuzioni denigrazioni o minacce” da parte di altri inquilini, ma per tacere del fatto che non è dato di sapere se la locatrice ne fosse al corrente, tali episodi non sono circostanziati. Inoltre, quand'anche comportamenti del genere possano costituire mancanze di riguardo per i vicini nel senso dell'art. 257f CO e quindi un difetto dell'ente locato (art. 259a CO; sentenza del Tribunale federale 4A_123/2017 consid. 9.1), il convenuto non ha fatto valere alcuna riduzione della pigione per difetti né ha rilasciato una dichiarazione di compensazione, tanto meno nel termine di 30 giorni fissatogli dal locatore in applicazione dell'art. 257d cpv. 1 CO. Che, infine, il reclamante possa avere difficoltà nel reperire un altro alloggio è possibile, ma una proroga del contratto di locazione in caso di mora del conduttore è esclusa per legge (art. 272a cpv. 1 lett. a CO). Né motivi umanitari permettono di differire gli effetti di una decisione d'espulsione dall'ente locato. In definitiva, la decisione del Pretore resiste alla critica, i fatti erano “immediatamente comprovabili” e la situazione giuridica era “chiara”.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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